Non c’è limite per l’auto concessa al dipendente

La nuova percentuale di deducibilità del 70% non è sottoposta ad alcun tetto massimo
Premessa- Al contrario di quanto previsto in via generale dall’art. 164 del Tuir dove la deducibilità ridotta del costo delle auto non strumentali è prevista nel limite di 18.075,99, per l’autovettura a utilizzo promiscuo la deducibilità parziale del costi sostenuti non è sottoposta ad alcun limite. 
Riforma del lavoro - La L. 28.6.2012, n. 92, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 136 alla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3.7.2012, recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", con l’art. 4, co. 72-76, ridimensiona la deducibilità dei costi relativi ai mezzi di trasporto non utilizzati in via esclusiva come beni strumentali da imprese e professionisti. In particolare, l'attuale misura di deducibilità, fissata al 40%, sarà ridotta al 27,5%. Inoltre, anche per i veicoli aziendali dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta, la deducibilità passa dal 90% al 70% (tali disposizioni si applicano a partire dal periodo d'imposta 2013). 
Autoveicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti – Per quest’ultima fattispecie in particolare l’art. 4, co. 72, lett. b), L. 92/2012, riduce, a partire dal periodo d'imposta 2013, dal 90% al 70% la deducibilità delle spese sostenute per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta. Come precisato nella C.M. 48/1998, si considera dato in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte del periodo d'imposta il veicolo utilizzato dallo stesso per la metà più uno dei giorni che compongono il periodo d'imposta del datore di lavoro. Pertanto, ad esempio, nell'ipotesi in cui il periodo d'imposta di un'impresa decorra dal 1° luglio al 31 dicembre (per un totale di 184 giorni) e che l'acquisto dell'autovettura sia avvenuto il 1° settembre, la condizione posta alla norma può ritenersi soddisfatta allorché l'autovettura sia stata data in uso promiscuo al dipendente entro il 29 settembre (93 giorni al termine del periodo d'imposta). Ai fini del conteggio della durata dell'utilizzo del veicolo da parte del dipendente nel periodo d'imposta non è necessario che tale utilizzo sia avvenuto in modo continuativo né che il veicolo sia stato utilizzato da uno stesso dipendente. Si ricorda che la norma riguarda qualunque datore di lavoro, sia che svolga un'attività d'impresa sia che svolga un'attività artistica o professionale. 
Limite - Al contrario di quanto previsto in via generale dall’art. 164 del Tuir dove la deducibilità ridotta del costo delle auto non strumentali è prevista nel limite di 18.075,99, per l’autovettura a utilizzo promiscuo la deducibilità parziale del costi sostenuti non è sottoposta ad alcun limite. 
Ricalcolo dell’acconto - In base a quanto disposto dall'art. 4, co. 73, L. 92/2012, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta 2013, si assume quale imposta del periodo precedente (anno 2012) quella che si sarebbe determinata applicando già le disposizioni precedentemente illustrate.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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