Obbligo di fatturazione per le operazioni non territoriali dal 2013

Dal 2013 diverrà obbligatoria l'emissione della fattura per molte operazioni extraterritoriali che di conseguenza dovranno essere registrate e concorreranno alla determinazione del fatturato annuo dell'impresa. Si pensi alla manutenzione di un immobile che si trova all'estero o a una consulenza resa a un soggetto estero. 
Questo è quanto prevede la bozza di Decreto in corso di pubblicazione, di recepimento della direttiva 2010/45/Ue e in particolare delle disposizioni dell'art. 219-bis della stessa. 
Le operazioni soggette all’obbligo - In particolare si prevede di estendere l'obbligo di emissione della fattura alle seguenti tipologie di operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del Decreto Iva (DPR 633/72): 
- cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle dell'art. 10, nn. da 1 a 4, del dpr 633/72 (operazioni creditizie, finanziarie e assicurative), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell'imposta in un altro stato membro dell'Ue 
- cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un soggetto stabilito fuori dell'Ue.
Per la prima tipologia andrà annotata la dicitura “inversione contabile” sul documento emesso, mentre per l’altra tipologia, l'annotazione “operazione non soggetta”. 
Per le operazioni creditizie, finanziarie e assicurative l'obbligo di fatturazione è a oggi circoscritto alle prestazioni di servizi c.d. generiche (art. 7-ter), rese a soggetti passivi stabiliti in altro stato membro (ossia alle prestazioni che, se imponibili, vanno riportate negli elenchi Intrastat). 
Dal 2013 sarà esteso l’obbligo a tutte le operazioni effettuate verso soggetti passivi che siano debitori dell'Iva nello stato membro nel quale l'operazione è territoriale. In base all’articolo 219-bis della Direttiva comunitaria, tuttavia, non sembrerebbe necessaria l'emissione della fattura, quando il destinatario deve emettere l'autofattura. 
Per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un soggetto stabilito fuori dell'Ue, il fornitore nazionale dovrà emettere la fattura “non soggetta”, senza distinzione tra soggetti stabiliti o meno nel paese extra-UE. 
Eccezioni – I nuovi obblighi non riguardano tutte le operazioni extraterritoriali, ma sono escluse, ad esempio, quelle rese nei confronti di consumatori comunitari privati. Ad esempio una prestazione di servizi edili su un immobile in Francia effettuata nei confronti di un privato residente in Francia o in Italia non andrà obbligatoriamente certificata, anche se fiscalmente pericolosa. 
Volume d'affari – Secondo l'art. 20 del Decreto Iva (DPR 633/72), sono escluse dal volume d'affari del fornitore nazionale le prestazioni di servizi generiche rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in altri Paesi Ue, ai sensi dell'art. 7-ter, anche se sottoposte ad obbligo di fatturazione ai sensi dell'art. 21, comma 6, del DPR 633/72. 
La bozza di decreto legislativo in cantiere prevede l’eliminazione di tale esclusione, per cui dal 2013 tali prestazioni concorreranno al giro d'affari annuo del prestatore. 
L'assoggettamento all'obbligo di fatturazione delle operazioni extraterritoriali menzionate, comporterà che anche queste operazioni debbano essere registrate e concorreranno alla determinazione del volume d'affari. 
Questo si rifletterà su certi istituti basati, direttamente o indirettamente, sull'entità del fatturato, come le semplificazioni per i contribuenti minori e la determinazione dello status di esportatore abituale.
Autore: Redazione Fiscal Focus

Commenti