Per i beni concessi in godimento, esclusioni «oggettive» e «soggettive»

Sono esclusi dalla comunicazione i soggetti non titolari di reddito diverso e i beni di valore inferiore a 3.000 euro al netto dell’IVA
In attesa di conoscere ulteriori chiarimenti in merito ai beni concessi in godimento a soci o familiari, è necessario ricercare chi sono i soggetti esclusi dalle disposizioni contenute nell’articolo 2, commi da 36-terdecies a 36-duodevicies, del DL n. 138/2011, convertito dalla L. n. 148/2011. È necessario, altresì, conoscere quali beni rientrino nella comunicazione che deve essere effettuata entro il prossimo 15 ottobre.
In estrema sintesi, va ricordato che il citato articolo stabilisce che l’impresa che ha concesso in godimento propri beni ai soci o familiari dell’imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato, l’impresa concedente ovvero il socio o il familiare dell’imprenditore, devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento, al fine di garantire l’attività di controllo. L’Agenzia delle Entrate, con un provvedimento direttoriale del 16 novembre 2011, ha precisato che la comunicazione deve essere effettuata anche per i beni concessi in godimento dall’impresa ai soci, o familiari di questi ultimi, o ai soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo.
Circa le esclusioni, tenendo conto anche delle istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 24 del 15 giugno 2012, si afferma che possono essere suddivise in due ambiti: soggettivo e oggettivo.
Circa l’ambito soggettivo, sono esclusi dalla comunicazione i soggetti utilizzatori che, per loro natura, non possono essere titolari di reddito diverso. È noto, infatti, che i soggetti che beneficiano dei beni relativi all’impresa nella propria sfera privata devono tassare, come reddito diverso, la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento dei beni stessi. Appare opportuno sottolineare che sono annoverate tra i soggetti che possono dichiarare “redditi diversi”, previsti dall’articolo 67 del TUIR, solo le persone fisiche. Ne deriva che gli altri soggetti, che non realizzano “redditi diversi”, non hanno l’obbligo di effettuare alcuna comunicazione. Ad esempio, l’utilizzo del bene di proprietà della società A da parte della società B, socio della società A, non rientra nella normativa in esame. Ancora, sono escluse dall’applicazione della norma le società semplici, in quanto si tratta di soggetti che non conseguono reddito d’impresa. Questo tipo di società, in genere, è utilizzato nell’ambito del settore agricolo e, quindi, genera reddito agrario. Non svolgendo attività commerciale, sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni in parola.
Quanto all’ambito oggettivo, l’obbligo di comunicazione non sussiste qualora i beni concessi in godimento al socio o al familiare dell’imprenditore, diversi da quelli da indicare nelle categorie “autovettura”, “altro veicolo”, “unità da diporto”, “aeromobile”, “immobile” e, pertanto, da includere nella categoria “altro” del tracciato record contenuto nell’allegato tecnico del predetto provvedimento, siano di valore non superiore a 3.000 euro al netto dell’IVA. Sono esclusi, inoltre, i beni concessi ad enti non commerciali soci di società che svolgono attività commerciale, a condizione che i beni siano utilizzati per fini esclusivamente istituzionali. Infine, come avevamo rilevato su queste pagine (si veda “Comunicazione dei beni ai soci: dubbi sulle cooperative edilizie” del 7 dicembre 2011), sono esclusi dalla norma gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci, considerato che lo scopo di tali cooperative è quello di assegnare in godimento ai soci le abitazioni costruite dalla società a condizioni economiche.
Dubbi in caso di bene immobile oggetto di “diritto di abitazione”
Da ultimo, rimane il dubbio se vi sia obbligo di comunicazione se il bene immobile è oggetto di diritto di abitazione acquisito per contratto da parte del socio. L’incertezza nasce dal fatto che le istruzioni ai modelli ministeriali concernenti la dichiarazione dei redditi stabiliscono che obbligato a dichiarare il reddito di fabbricati è il titolare del diritto di abitazione, mentre il “nudo proprietario” non ha obblighi dichiarativi. Non si rientra, quindi, nell’ambito dei redditi diversi. In pratica, è necessario conoscere se anche in presenza di immobili su cui grava un diritto reale di godimento si applichi la normativa: si resta in attesa di chiarimenti.
Fonte: Eutekne autore Francesco BARONE    

Commenti