Pronto il Regolamento per il tirocinio da revisore

I contenuti sono stati fissati dal MEF con il DM 146/2012, pubblicato ieri in Gazzetta
Finalmente pronto il Regolamento relativo al tirocinio per l’esercizio dell’attività di revisore legale dei conti annuali e consolidati. A fissarlo il Decreto del Ministero dell’Economia n. 146/2012, pubblicato nella G.U. n. 201/2012 di ieri insieme agli altri due DM riguardanti la revisione.
Come noto, si tratta del regolamento attuativo dell’art. 3 del DLgs. 39/2010, con il quale erano già stati precisati i criteri fondamentali per l’esecuzione della pratica. Tra questi:
- la durata “almeno triennale”;
- lo svolgimento presso un revisore legale o un’impresa di revisione legale abilitati in uno Stato comunitario;
- i contenuti da indicare nel Registro del tirocinio per ciascun praticante (generalità complete, data d’inizio della pratica, soggetto presso cui la stessa viene svolta ed eventuali trasferimenti o interruzioni).
Al comma 8 dello stesso art. 3, il DLgs. 39/2010 prevedeva che – attraverso un successivo regolamento – i Ministeri dell’Economia e della Giustizia dovessero stabilire le modalità di attuazione, ossia il contenuto delle domande d’iscrizione al Registro del tirocinio, le regole per lo svolgimento e per il rilascio dell’attestazione conclusiva, e gli obblighi informativi a carico dei tirocinanti e dei soggetti presso cui la pratica viene svolta.
Il DM 146/2012 interviene quindi a colmare la lacuna, mettendo a sistema le previsioni di cui all’art. 3 del DLgs. 39/2010. Per quanto concerne le informazioni da indicare nel Registro del tirocinio, sopra elencate, il DM precisa che le stesse sono conservate in forma elettronica e accessibili gratuitamente dal sito web del MEF. Sullo stesso sito è possibile reperire il modello di domanda d’iscrizione, da compilare, sottoscrivere e inoltrare per via telematica.
La domanda deve contenere i seguenti dati:
- nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale del richiedente;
- residenza o – se all’estero – domicilio in Italia;
- attività esercitata;
- possesso dei requisiti di onorabilità;
- titolo di studio;
- recapito (anche elettronico) presso cui si intende ricevere le relative comunicazioni;
- nome e numero d’iscrizione nel Registro del soggetto presso cui si svolge la pratica;
- avvenuto versamento del contributo d’iscrizione.
Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda, il Ministero dell’Economia provvede all’iscrizione nel Registro del tirocinio, riservandosi la facoltà di controllare “in ogni momento” la veridicità dei contenuti. Per contro, il tirocinante ha l’obbligo di avvertire il MEF in caso di eventuali variazioni dei dati, entro 15 giorni dall’avvenuta modifica.
Restano confermate la durata minima di 3 anni (che decorre dalla data di ricezione della domanda d’iscrizione nell’apposito Registro) e la necessità di svolgere la pratica presso un revisore legale o una società di revisione, abilitati in uno Stato dell’Ue e iscritti nell’elenco dei revisori attivi. A conclusione di ciascun anno di tirocinio, il tirocinante ha 60 giorni di tempo per compilare una relazione sulla propria attività, specificandone atti e compiti; la relazione dovrà poi essere sottoscritta dal revisore legale.
In caso di trasferimento presso un altro revisore o società di revisione, il tirocinante è tenuto a comunicare la modifica al MEF entro 15 giorni, allegando le attestazioni di avvenuta cessazione e di inizio del tirocinio, “rilasciate dai soggetti presso i quali, rispettivamente, il tirocinio è stato svolto e deve essere proseguito”. In assenza della comunicazione preventiva, il trasferimento non è valido e, dunque, nemmeno il relativo periodo di tirocinio.
Qualora l’eventuale causa di sospensione della pratica non venga rimossa entro 2 anni, scatta la cancellazione dal Registro del tirocinio, opzione applicabile anche nell’ipotesi di rinuncia da parte del soggetto o di perdita dei requisiti di onorabilità. Tra le cause di sospensione figurano il servizio militare o civile (non oltre un anno), la gravidanza (non oltre un anno), la malattia e l’infortunio (non oltre un anno), il trasferimento all’estero per ragioni di lavoro o studio (non oltre due anni). Anche nelle ipotesi citate, il tirocinante ha 15 giorni di tempo per darne notizia al MEF; per poter riprendere la pratica, entro 30 giorni dall’esaurimento della causa di sospensione, il tirocinante deve avvertire il Ministero.
Quanto alla disciplina transitoria, gli iscritti al previgente Registro del tirocinio, purché in regola con le relazioni annuali, passano di diritto nel “nuovo” Registro. Coloro che invece non fossero in regola possono accedere soltanto se, entro 180 giorni dal 13 settembre 2012 (data di entrata in vigore del DM), ne faranno richiesta.
Fonte: Eutekne autore Rossella QUARANTA

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