Sintetico, spese a rischio «duplicazione»

La spesa per incrementi patrimoniali non può rilevare due volte: per "quinti" per il passato e interamente per le annualità dal 2009 e quelle successive. È questo un aspetto di cui va tenuto conto e conseguente alle modifiche intervenute all'accertamento sintetico, delle quali non sembrano tenere conto alcune comunicazioni dell'agenzia delle Entrate che stanno giungendo ai contribuenti.
Con la manovra 2010 (decreto legge 78/2010), è stato eliminato il principio in base al quale la spesa per incrementi patrimoniali si presumeva sostenuta, in quote costanti, con il reddito dell'anno e dei quattro precedenti (in passato, erano addirittura cinque anni precedenti). Questa metodologia di accertamento conviveva con le altre due, presenti nell'accertamento sintetico: quella basata sulla spesa effettiva (sintetico "puro") e quella del redditometro, quest'ultimo fondato in passato sulla disponibilità di taluni beni e servizi. Nonostante non vi fosse una precisa identificazione della nozione di spesa per incremento patrimoniale, doveva reputarsi tale l'acquisto di beni che, con un certo grado di stabilità, incrementavano il patrimonio del soggetto, come, ad esempio, l'acquisto di un'abitazione, di un'auto o di una barca. In sostanza, il principio era che la ricchezza che aveva consentito il sostenimento di talune spese incrementative del patrimonio del soggetto si reputava stratificata nel tempo.
Con il Dl 78/2010 queste spese vengono fatte rientrare - dal periodo d'imposta 2009 - invece, tra «le spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta», che determinano il reddito presunto del contribuente nell'anno di esborso. Si tratta, come più volte è stato riportato sul Sole 24 Ore, di una forzatura in quanto una spesa che va a incrementare il patrimonio del soggetto - come l'acquisto di una casa o di un'auto - non può certamente essere stata sostenuta con il reddito dello stesso anno del sostenimento della spesa. In realtà, questo principio risulta fortemente viziato da una logica volta al reperimento di entrate, per cui deve essere necessariamente ricondotto nell'ambito della valenza presuntiva dell'accertamento sintetico. Il dato di partenza - cioè la spesa, qualunque essa sia - deve essere personalizzato e adeguato alla singola posizione del contribuente nel contraddittorio con l'amministrazione, determinando così la qualificazione dello strumento presuntivo tra le presunzioni semplici, non potendo basarsi l'eventuale futuro accertamento su un fatto noto stabilito dalla legge (prerogativa, quest'ultima, delle presunzioni legali). Viene però segnalato che, in relazione agli accertamenti per i periodi 2007 e 2008, alcuni uffici attribuiscono "per quinti" le spese per incrementi patrimoniali sostenute nel 2009 e nel 2010 alle annualità precedenti. Ad esempio, in presenza di un acquisto di un immobile sostenuto nel 2010 per 250.000 euro, l'importo di 50.000 euro (un quinto di 250.000) viene attribuito come maggiore reddito presunto sia del 2008 che del 2007. L'impostazione non è corretta perché le nuove norme hanno cancellato il concetto di spesa per incrementi patrimoniali. Non è possibile, quindi, che una spesa sostenuta nel 2010 rilevi due volte: una, interamente, per determinare il reddito presunto del 2010 e l'altra come incremento patrimoniale "per quinti" per il passato. Si tratta di un'incongruenza che gli uffici devono annullare nell'ambito del contraddittorio, attribuendo rilevanza, per l'accertamento relativo alle annualità precedenti al 2009, solo a incrementi patrimoniali realizzatisi in queste ultime annualità.
Fonte: Il sole 24 ore autore Dario Deotto

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