Tabelle Aci e diritto di godimento

Come noto, l’articolo 2, co. da 36-terdecies a 36-duodevicies, del DL n.138/2011, c.d. Manovra estiva 2011 ha introdotto il nuovo adempimento della Comunicazione beni ai soci, al fine di contrastare il fenomeno dell’interposizione fittizia, cioè della concessione in godimento di beni relativi all’impresa a soci o familiari dell’imprenditore per fini privati. 
L’Amministrazione focalizza l’attività di controllo, in particolare, sui beni relativi all’impresa che vengano concessi in godimento a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato, cioè senza corrispettivo o con un corrispettivo inferiore a quello che sarebbe ritraibile secondo una libera contrattazione tra parti contrapposte e consapevoli. 
Ciò implica da un punto di vista fiscale un duplice effetto: per i soggetti che ricevono in godimento i beni aziendali, è prevista la tassazione di un reddito diverso determinato confrontando il minor corrispettivo pattuito e il valore di mercato del diritto di godimento e per il soggetto concedente i beni in godimento, l’indeducibilità dei relativi costi sostenuti. 
In tutti i casi in cui siano concessi in godimento beni per i quali il Tuir prevede già una limitazione alla deducibilità, si applica la deroga al principio generale. 
La norma del Decreto di Ferragosto non trova applicazione in relazione alla concessione in godimento degli autoveicoli che rientrano nel regime di indeducibilità previsto dall’articolo 164 del TUIR.
Per converso, le circolari 24/E e 25/E del 2012 hanno chiarito che se il socio non è anche dipendente o amministratore la previsione contenuta nell'articolo 67, co. 1, lettera h-ter), del Tuir (nuova tipologia di reddito diverso) trova applicazione comunque, nonostante la normativa del reddito d'impresa limiti la deducibilità dei costi relativi allo stesso bene. 
La parziale indeducibilità di tali costi è, tuttavia, già, sostanzialmente una tassazione del diritto di godimento personale dei beni. Sarebbe quindi opportuno evitare il verificarsi di tale duplicazione impositiva. 
L’Amministrazione potrebbe stabilire con una prossima circolare, che la tassazione del reddito diverso in capo al socio si avveri solo se e nella misura in cui il relativo importo risulti superiore a quello dei costi non ammessi in deduzione nella determinazione del reddito della società. 
Se il socio deve, ad esempio, dichiarare un reddito diverso pari a 100 e l'impresa non può dedurre un ammontare di costi sostenuti per l'autoveicolo pari a 80, il reddito diverso dovrebbe essere assoggettato a imposizione in misura pari a 20. 
Un altro problema è quello di determinare il valore di mercato del diritto di godimento dell'autovettura utilizzando criteri oggettivi o, in mancanza, un'apposita perizia. 
Si potrebbe mutuare il criterio convenzionale previsto dall'articolo 51 del Tuir per il reddito da lavoro dipendente, ossia fare riferimento all'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle Aci. 
Attendiamo le risposte dell’Agenzia a queste istanze.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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