Tre controlli prima di scegliere l'Iva per cassa

Tre controlli per applicare la nuova Iva per cassa dopo l'estensione operata dalla conversione del Dl Sviluppo (Dl 83/2012). Fari puntati sui limiti di fatturato, sulle caratteristiche della clientela e sul momento di incasso. Il regime, però, sarà pienamente operativo solo dopo il provvedimento attuativo del Mef che dovrà essere emanato entro 60 giorni dalla conversione in legge del decreto.
Requisiti soggettivi
Il decreto Sviluppo ammette all'Iva per cassa i soggetti passivi con volume d'affari non superiore a due milioni di euro (limite compatibile con l'articolo 167-bis della direttiva 2006/112), importo che, presumibilmente, dovrà essere confrontato con il dato 2011 della dichiarazione Iva annuale o con quello previsto per l'anno in corso, in caso di inizio attività. La verifica, quindi, potrebbe interessare anche chi, da inizio anno, opera in regime normale, avendo realizzato l'anno precedente un volume superiore alla "vecchia" soglia di 200mila euro, ma non alla nuova. Per questi soggetti, se opteranno (e sempre che le disposizioni in arrivo non si esprimano diversamente), potranno convivere nello stesso anno cessioni o prestazioni con imposta a esigibilità immediata e operazioni con Iva sospesa.
Poiché una delle principali caratteristiche della nuova Iva per cassa è rappresentata dal differimento della detrazione sugli acquisti effettuati dagli operatori che si avvalgono del regime (mentre il cessionario/committente può subito esercitare la detrazione, a prescindere dal pagamento), è possibile che, in vista del passaggio al nuovo sistema e nel rispetto delle condizioni di legge, questi soggetti desiderino anticipare la ricezione delle fatture, sollecitandone l'emissione da parte dei fornitori, assicurandosi così il diritto di detrarre senza attendere di aver pagato.
Da controllare anche i regimi speciali d'applicazione dell'imposta. La disciplina, infatti, non vale per chi compie operazioni rientranti in questi regimi («monofase», regime del margine o regime delle agenzie viaggi) né per chi realizza operazioni in reverse charge (altrettanto dovrebbe dirsi per chi esegue cessioni intracomunitarie, cessioni all'esportazione o servizi extraterritoriali o non imponibili, per cui il cedente/prestatore nazionale non è debitore dell'imposta).
I riscontri sulla controparte
Un altro passaggio consiste nell'analisi della clientela. Come già avviene con le regole attuali, in effetti, il differimento dell'Iva è possibile solo per le operazioni nei confronti di soggetti che, a loro volta, agiscono nell'esercizio d'impresa, arti o professioni, restando escluse le cessioni/prestazioni a privati (residenti o meno). Il decreto attuativo dovrà tuttavia stabilire se queste operazioni (al pari delle altre escluse dallo speciale regime) precludano radicalmente l'accesso all'Iva per cassa, oppure se (come è ipotizzabile), ferma restando l'esigibilità immediata, queste possano convivere con le operazioni a Iva sospesa (oggi questo è possibile in base alle norme in vigore, destinate però a essere abrogate dal decreto d'attuazione).
In ogni caso, la verifica dello status dell'acquirente potrebbe essere complicata se il cliente è un imprenditore individuale, un professionista o un ente non commerciale. La spendita della partita Iva, tuttavia, dovrebbe offrire sufficienti garanzie del fatto che l'acquirente sta agendo in veste di soggetto passivo (come prevede l'articolo 19 del regolamento Ue 282/2011, per la territorialità dei servizi).
Stessi controlli, infine, per le fatture a soggetti passivi non residenti che potranno essere emesse con Iva differita, sempre che si tratti di operazioni territorialmente rilevanti che comportano l'applicazione dell'imposta (si veda la circolare 20/E/2009).
Cautele contabili
Nell'Iva per cassa l'imposta diventa esigibile al momento del pagamento del corrispettivo o, in ogni caso, trascorso un anno dall'effettuazione dell'operazione. Chi sceglierà di accedere al regime, pertanto, dovrà disporre di procedure idonee a rilevare tempestivamente l'avvenuto incasso del corrispettivo (secondo la circolare 20/E/2009, occorre riferirsi alle risultanze dei conti da cui risulti l'accreditamento di assegni, bonifici, Ri.Ba. o Rid) o l'intervenuta scadenza del termine annuale, anche perché, in base all'interpretazione più restrittiva (desumibile dalla circolare 20/E/2009), l'Iva andrebbe computata nella liquidazione del mese-trimestre in cui scade il termine.
I punti chiave
IL VOLUME D'AFFARI
Può optare per il regime dell'Iva per cassa chi non supera 2 milioni di euro di volume d'affari.
Il differimento dell'esigibilità dell'imposta al momento
del pagamento del corrispettivo
(o, al più tardi, trascorso un anno dall'effettuazione dell'operazione) spetta solo se
le cessioni o le prestazioni sono eseguite nei confronti di soggetti che agiscono nell'esercizio d'impresa, arti o professioni
LE OPERAZIONI
Oltre alle operazioni nei confronti dei privati, l'Iva per cassa non si applica alle cessioni/prestazioni effettuate da soggetti che operano in regime speciale,
né a quelle in reverse charge. Analoga esclusione dovrebbe valere per le altre operazioni
per le quali il soggetto passivo non è debitore dell'imposta (cessioni intracomunitarie
o all'esportazione, servizi extraterritoriali)
LA TEMPISTICA
Chi sceglie l'Iva secondo la contabilità di cassa può detrarre l'imposta sugli acquisti al momento del pagamento della fattura al fornitore. Il rinvio della detrazione non opererà più, invece, per chi, agendo in regime Iva ordinario, riceve una fattura emessa in applicazione della specifica disciplina. La segnalazione in fattura che l'operazione ricade nel regime, pertanto, non impedisce all'acquirente la detrazione
Gli esempi
La differenza nella compilazione delle fatture con Iva per cassa con il regime introdotto dal Dl 185/2008 e quello previsto dalla conversione del decreto Sviluppo
PRIMA DELLA CONVERSIONE DEL DECRETO SVILUPPO
L'acquirente del bene registra il documento all'atto del ricevimento della fattura, che indica i riferimenti normativi dell'Iva per cassa come introdotta dal Dl 185/2008
L'imponibile rileva quale componente di costo ai fini delle imposte sui redditi
L'importo dell'Iva, registrato in apposito conto («Iva a credito ad esigibilità differita»), non viene detratto nella liquidazione relativa al mese di giugno 2012, nel corso del quale è stata annotata la fattura
Eseguito il pagamento (luglio 2012), l'acquirente computa l'Iva detraibile ("girocontando" il credito per l'imposta a esigibilità differita in «Iva conto acquisti») nella liquidazione relativa al mese di pagamento
DOPO L'ATTUAZIONE DELLE NUOVE REGOLE
Al ricevimento della fattura, che contiene l'indicazione del nuovo regime dell'Iva per cassa, il committente della prestazione (che agisce in regime ordinario) registra il documento
L'imponibile rileva quale componente di costo ai fini delle imposte sui redditi
L'importo dell'Iva può essere detratto nella liquidazione relativa al mese di registrazione del documento (novembre 2012) anche se il pagamento non è ancora avvenuto, al pari dell'imposta addebitata nelle "normali" fatture a esigibilità immediata
Con le regole della nuova Iva per cassa, il differimento della detrazione riguarda chi si avvale del regime e non chi acquista da tale soggetto.
Fonte: Il sole 24 ore autore Massimo Sirri Riccardo Zavatta

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