Abitazione principale senza dichiarazione IMU

Alla luce dei chiarimenti contenuti nella bozza di DM del 7 settembre 2012, le abitazioni principali sono esenti dall’obbligo
La bozza di dichiarazione IMU del 7 settembre 2012, oltre a precisare che le dichiarazioni ICI presentate rimangono valide anche per l’IMU, chiarisce che il modello dichiarativo non deve essere presentato quando gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendono da atti per i quali risultava applicabile il MUI e quando il contribuente ha seguito le specifiche modalità per il riconoscimento di agevolazioni stabilite dal Comune nel proprio regolamento.
Ponendo l’attenzione sull’abitazione principale, la bozza in oggetto precisa che, di regola, non va dichiarata, perché le informazioni sono tratte dall’Anagrafe (questo vale anche per la maggiorazione della detrazione di 50 euro per ciascun figlio convivente di età non superiore a 26 anni).

Il Comune, infatti, è a conoscenza di dati anagrafici tali per cui non è necessario inviare la dichiarazione IMU per la sola abitazione principale, né per indicare i figli di età superiore a 26 anni dimoranti e residenti nello stesso immobile.
Esistono, tuttavia, alcune eccezioni
Un’eccezione riguarda il caso dei coniugi con residenze in immobili diversi all’interno dello stesso Comune.
Ai sensi dell’art. 13 comma 2 del DL n. 201/2011, conv. L. n. 214/2011, infatti, qualora i componenti dello stesso nucleo familiare dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente in immobili diversi siti nel territorio dello stesso Comune, il regime agevolato per l’abitazione principale compete rispetto ad un solo immobile, nel quale pure, evidentemente, non tutti i componenti del nucleo familiare risulteranno dimoranti e residenti.
L’obbligo dichiarativo è a carico del soggetto passivo che beneficia del regime di favore previsto per l’abitazione principale e  le relative pertinenze.
Un’altra eccezione, poi, riguarda il caso in cui l’immobile destinato ad abitazione principale dal soggetto passivo sia situato sul territorio di Comuni diversi.
In questo caso, le istruzioni contenute nella bozza di DM chiariscono che la dichiarazione deve essere presentata soltanto ai Comuni in cui il contribuente (soggetto passivo) non ha la residenza anagrafica e nel campo “Annotazioni” dovrà essere specificato che si tratta di “Immobile destinato ad abitazione principale la cui superficie insiste su territori di comuni diversi”.
Con riferimento a quest’ultima fattispecie, peraltro, è precisato che l’IMU deve essere versata a ciascun Comune in proporzione alla superficie dell’immobile che insiste sul territorio. Per fare questo, il contribuente dovrà verificare quali aliquote sono state deliberate dai vari Comuni ed, eventualmente, provvedere a fare distinti calcoli di quanto dovuto.
Ai fini ICI, si ricorda che, nel caso di un immobile situato nel territorio di più Comuni con un’unica rendita catastale, lo si considerava interamente situato nel Comune nel quale si trova la maggior parte della superficie, e pertanto solo a quest’ultimo Comune doveva essere presentata la dichiarazione.
In conseguenza a tale chiarimento, quindi, il contribuente vedrà complicarsi ulteriormente gli adempimenti da eseguire per il versamento dell’imposta.
Fonte: Eutekne autore Arianna ZENI  

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