Antiriciclaggio: segnalazioni telematiche con errori

L’Uif denuncia errori nelle segnalazioni effettuate con il nuovo sistema telematico
Premessa – Segnalazioni irrilevanti, importi sbagliati, integrazioni inutili, sospensioni inesatte, questi sono gli errori commessi dagli utenti che effettuano le segnalazioni antiriciclaggio con il nuovo sistema telematico e che l’Uif ha denunciato con il comunicato stampa del 3 settembre.
Il nuovo sistema - In data 4 maggio 2011, l’Unità di Informazione Finanziaria ha emanato il provvedimento che disciplina il nuovo sistema di raccolta e gestione delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio, finanziamento del terrorismo o di programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa. La revisione del sistema ha comportato l’introduzione di un nuovo modello segnaletico i cui contenuti sono disponibili all’indirizzo web http://www.bancaditalia.it/UIF/prev-ricic/sos/normsos/norm-circ/revisione-sistema-gestione-operazioni-sospette. L’Uif ha riscontrato che diversi segnalanti disattendono le regole segnaletiche, determinando le seguenti criticità.
Mancata strutturazione delle informazioni - Si è frequentemente riscontrato che informazioni presenti nelle sezioni descrittive (“descrizione dell’operatività sospetta” e “motivi del sospetto”) non sono riportate anche nei campi strutturati, appositamente dedicati ad accogliere tali informazioni secondo le codifiche previste.
Invio di integrazioni di segnalazioni già trasmesse per canali non ufficiali - I segnalanti continuano a far pervenire, tramite canali esterni a quello ufficiale, informazioni aggiuntive a segnalazioni già trasmesse. Tali trasmissioni non sono compatibili con la nuova struttura segnaletica; le richiamate disposizioni del 4 maggio 2011 prevedono, infatti, che la comunicazione di nuovi e significativi elementi (es. nuove operazioni, soggetti, ecc.) occorsi dopo l’invio della segnalazione, debba essere effettuata esclusivamente mediante l’invio di una nuova segnalazione, collegata alla precedente, indicando come “motivo del collegamento” le “informazioni integrative”. Nel caso in cui la nuova segnalazione collegata evidenzi operatività aggiuntiva, l’importo complessivo dell’operatività sospetta dovrà essere calcolato sulla base delle evidenze contabili registrate nel periodo temporale intercorrente tra le due segnalazioni.
Erronea valorizzazione della richiesta di sospensione - La proposta di sospensione, ai sensi dell’art. 6 comma 7, lettera c del D.Lgs. 231/07, deve essere effettuata mediante i canali tradizionali (fax, telefono e/o email) fino alla realizzazione di nuove modifiche infrastrutturali che potranno consentire la gestione delle sospensioni sulla piattaforma RADAR. Nella compilazione della segnalazione di operazioni sospette collegata a una richiesta di sospensione, l’Uif raccomanda di porre particolare attenzione alla corretta valorizzazione del flag “richiesta di sospensione”.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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