Beni ai soci, rinvio al 2 aprile

La prima comunicazione dei beni utilizzati dai soci scivola al 31 marzo 2013 (anzi, al 2 aprile per la coincidenza delle festività pasquali).
Ieri, l'agenzia delle Entrate ha ufficializzato la proroga della scadenza, anticipata dal Sole 24 Ore del 15 settembre scorso. Il rinvio è di cinque mesi e mezzo rispetto al termine del 15 ottobre 2012 ed è stato disposto, come spiega il comunicato dell'Agenzia, «tenuto conto delle particolari difficoltà di attuazione e della assoluta novità della misura».
Nelle ultime settimane, in effetti, professionisti, operatori e associazioni di categoria avevano sollevato molte perplessità su diversi aspetti della disciplina, al punto che da più parti si sollecitava, più che un differimento dei termini o ulteriori chiarimenti, un ripensamento totale dell'operazione. Operazione che avrebbe come finalità quella di reperire una serie di dati utili ai fini del futuro redditometro, ma che da subito si contraddice, visto che in un tracciato record di dettaglio della comunicazione viene prevista la possibilità che il socio non risulti una persona fisica. Il redditometro si rivolge, però, soltanto ai soggetti persone fisiche, per cui non si comprende il riferimento a soggetti che non lo sono.
Il rinvio lungo permetterà, in ogni caso, alla stessa amministrazione finanziaria di rimettere mano alle istruzioni per risolvere le questioni più intricate.
La norma, per esempio, stabilisce che la comunicazione va effettuata «nelle ipotesi di cui al comma 36-quaterdecies» (dell'articolo 2 del Dl 138/2011). Quest'ultima disposizione prevede che le spese e i costi dei beni dell'impresa concessi in godimento ai soci non sono deducibili se il corrispettivo pagato da questi ultimi è inferiore al valore normale del diritto di godimento dei beni. Il comma 36-quaterdecies, quindi, vuole colpire quelle ipotesi in cui il bene, causa il diritto personale di utilizzo da parte del socio o del familiare, non risulta "collegato" all'attività d'impresa, con la conseguenza che, in questo modo, lo stesso bene non risulta inerente, provocando l'indeducibilità dei componenti negativi a esso riferiti. Se ne dovrebbe dedurre, con riferimento alla comunicazione, che l'obbligo sussiste solo per quei beni che non risultano inerenti, tra i quali non possono rientrare, tra l'altro, le autovetture utilizzate in parte per l'attività d'impresa per le quali si applica la predeterminazione legale dell'inerenza dell'articolo 164 del Tuir. Invece, secondo il provvedimento delle Entrate dello scorso 15 giugno, l'obbligo di comunicazione sussisterebbe per ogni tipologia di bene (che sia inerente o meno).

C'è poi la questione dei finanziamenti soci e delle altre forme di capitalizzazione. I finanziamenti, i conferimenti, eccetera, hanno senz'altro rilevanza e interesse ai fini del "sintetico", ma non c'è alcuna norma che prevede l'obbligo di comunicazione degli stessi. Ne esiste, in verità, una (il comma 36-septiesdecies), ma questa dice semplicemente che ai fini dei controlli e della ricostruzione sintetica del reddito si terrà conto dei finanziamenti e dei conferimenti. Cosa, peraltro, che accade da sempre.

La norma stabilisce ulteriormente (comma 36-sexiesdecies) l'applicazione della sanzione del 30%, in caso di omessa o irregolare comunicazione dei dati, sull'importo che costituisce reddito diverso per il socio o per il familiare. Si applica, invece, la sanzione "residuale" da 258 a 2.065 euro se i componenti negativi relativi ai beni non inerenti non sono stati dedotti e se il socio ha dichiarato un reddito diverso pari al valore normale del diritto di godimento. Quest'ultima previsione risolve ogni cosa: l'ipotetica esigenza di comunicare i finanziamenti soci e le forme di capitalizzazione (richiesta dal provvedimento delle Entrate, ma non dalla norma) non può originare alcun reddito diverso per i soci né alcuna indeducibilità relativa ai beni. Così come nessun reddito diverso può provocare il bene, come l'auto, per il quale già la norma forfetizza l'inerenza e la deducibilità dei componenti negativi, visto che lo stesso si presta, per sua natura, a un utilizzo personale o familiare. Conseguentemente, in caso di omissione di questi dati non può trovare applicazione alcuna sanzione, considerando che quella "residuale" viene già prevista quando società e soci si adeguano alle nuove disposizioni, non deducendo (la società) e dichiarando un reddito diverso (il socio).
Fonte: Il sole 24 ore del 18 settembre 2012 autori Marco Bellinazzo e Dario Deotto

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