Beni ai soci: ulteriori chiarimenti delle Entrate

Circolare N. 36/E del 24 settembre 2012
Con la Circolare N. 36/E del 24 settembre 2012 l’Agenzia fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla tanto discussa comunicazione dei beni ai soci, nuovo obbligo in capo ai contribuenti (e di conseguenza agli operatori) introdotto dall’articolo 2, commi da 36 terdecies a 36-duodevicies, del D.L. n. 138/2011, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148. 
Le precisazioni fornite dall’Amministrazione si concentrano sulla certificazione dell’accordo tra concedente e utilizzatore per il godimento del bene, sul divieto di doppia tassazione in capo all’utilizzatore e sul godimento degli autoveicoli, nemmeno menzionando la questione relativa ai finanziamenti o capitalizzazioni dei soci. 
Certificazione con data certa antecedente – L’Amministrazione Finanziaria chiarisce che la certificazione scritta di data certa antecedente all’inizio dell’utilizzo, richiesta dal precedente documento di prassi in materia (Circolare n. 24/E del 15 giugno 2012) è solo una forma per dimostrare la certezza e la documentabilità del godimento. 
Lo scopo è evidentemente antielusivo: se alcuni contribuenti ipotizzavano di costruire a posteriori degli accordi di utilizzo tra società e soci (o familiari) solo in caso di necessità (ad esempio, un contratto di noleggio di pochi giorni per l’utilizzo di un natante teso a dimostrare il mancato utilizzo per la restante parte dell’anno), tale posizione dell’Agenzia ha di fatto giustamente eliminato questa velleità. 
Ora l’Agenzia apre alla possibilità, tuttavia, di utilizzare altre forme di documentazione probatoria. Si può ad esempio ipotizzare l’emissione della fattura (annotata poi nei registri Iva) per l’utilizzo del bene o un verbale di assemblea nel quale viene dettagliata la modalità d’uso e i termini relativi. L’importante è che, qualsiasi mezzo venga utilizzato, siano specificati gli elementi essenziali dell’accordo tra concedente e utilizzatore, quali il corrispettivo, l’inizio e la durata del godimento del bene, vista la correlazione tra le parti interessate. 
Il caso della ditta individuale, delle società di persone e di società trasparenti per opzione – Giunge, seppur tardivamente, un chiarimento atteso da tempo: l’applicazione delle nuove disposizioni non deve comportare in capo all’utilizzatore dei fenomeni di doppia imposizione sulla base del medesimo presupposto. 
La violazione dell’art. 163 del Tuir (divieto di doppia tassazione giuridica) era uno spauracchio che andava evitato. L’Agenzia delle Entrate chiarisce, dunque, che nelle ipotesi in cui l’utilizzatore coincida con l’imprenditore individuale o con il socio di società di persone e di società trasparenti per opzione di cui all’articolo 116 del Tuir, il reddito diverso da assoggettare a tassazione in capo a quest’ultimo va ridotto del maggior reddito d’impresa imputato allo stesso utilizzatore (imprenditore individuale o socio tassato per trasparenza) a causa dall’indeducibilità dei costi del bene concesso in godimento che ha generato il reddito diverso. 
Il reddito diverso da assoggettare a tassazione va, quindi, determinato confrontando la differenza tra il valore normale del diritto di godimento del bene e il corrispettivo pagato, con il reddito d’impresa imputato all’imprenditore individuale o la quota parte del reddito attribuito al socio per trasparenza corrispondente all’ammontare dei costi non ammessi in deduzione. Solo l’eventuale eccedenza tra detta differenza e il predetto reddito o quota parte di reddito sarà assoggettata a tassazione come reddito diverso. 
Il godimento degli autoveicoli - Nel caso in cui oggetto del godimento sia un autoveicolo, ai fini della determinazione del valore normale, per esigenze di semplificazione, il valore normale deve essere determinato ai sensi dell’articolo 51, comma 4, del Tuir. 
Conseguentemente per determinare il reddito diverso da tassare in capo all’utilizzatore va confrontato il valore normale del diritto di godimento del bene (determinato con la regola utilizzata per i fringe benefit) al 
netto del corrispettivo pagato, con il reddito imputato all’imprenditore individuale o attribuito al socio utilizzatore per trasparenza corrispondente all’ammontare dei costi non ammessi in deduzione per effetto della percentuale di forfetizzazione prevista dal Tuir (60%). L’eventuale eccedenza del valore normale rispetto al predetto reddito sarà assoggettata a tassazione come reddito diverso. 
Autoveicoli a uso esclusivamente aziendale - Ultimo chiarimento, non necessario perché sovrabbondante, che fornisce l’Agenzia è quello relativo al fatto che per i beni aziendali per i quali il legislatore già prevede l’integrale deducibilità del costo nell’ambito del reddito d’impresa (autovetture adibite a uso pubblico, es taxi) le disposizioni di cui all’articolo 2, commi da 36-terdecies a 36-duodevicies non trovano applicazione. Su questo punto non vi erano dubbi già prima del chiarimento di ieri. 
All’appello mancano gli attesi chiarimenti relativi ai finanziamenti e alle capitalizzazioni, da parte del Ministero o del legislatore.
Fonte: Fiscal focus autore: Carla De Luca

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