Compensazione di crediti inesistenti: ravvedimento

La base di calcolo per calcolare le sanzioni ridotte corrisponde sempre al 30%
Premessa – L’articolo 27 comma 18 D.L. n. 185/2008 (dal 29 novembre 2008) ha previsto l’innalzamento delle sanzioni per l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti portandole a una percentuale che va dal 100% al 200%. Però nel caso in cui si procedesse al ravvedimento operoso, si deve prendere come base di calcolo la sanzione del 30%.
Compensazione di crediti inesistenti - L’art. 27 commi da 16 a 21 D.L. 185/2008, con la finalità di contrastare gli abusi nell’utilizzo dell’istituto della compensazione, ha previsto l’incremento della sanzione per l’utilizzo in compensazione di crediti d’imposta inesistenti e l’ampliamento del termine entro il quale l’Ufficio può provvedere alla notifica dell’atto di recupero di crediti inesistenti utilizzati in compensazione (entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui è avvenuto l’utilizzo).
Sanzioni - In particolare, l’articolo 27 comma 18 D.L. n. 185/2008 (dal 29 novembre 2008) dispone che l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti di valore inferiore a € 50.000 va dal 100% al 200%. Se la somma utilizzata in compensazione è maggiore di 50.000, la sanzione è fissata nella misura del 200%.
Ravvedimento - Con la circolare 10 maggio 2011 n. 18 l’Amministrazione Finanziaria ha ammesso la possibilità, in caso di utilizzo in compensazione di crediti di imposta inesistenti, di effettuare il ravvedimento operoso prendendo come base di calcolo la sanzione del 30% prevista per le violazioni rilevate in sede di controllo automatizzato delle dichiarazioni, ai sensi degli artt. 36 – bis D.P.R. 600/73 e 54 – bis D.P.R. 633/72. Pertanto, nonostante l’art. 27 comma 189 D.L. 185/2008 nel caso di utilizzo in compensazione di crediti d’imposta preveda l’irrogazione di una sanzione compresa tra il 100% e il 200% della misura dei crediti stessi, è sicuramente conveniente aderire alle istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 18/E/2011.
Circolare 18/2011 – In particolare l’Agenzia delle Entrate ha precisato che “l’unica sanzione applicabile alle violazioni rilevate in sede di controllo automatizzato delle dichiarazioni effettuato ai sensi degli articoli 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 – ancorché riferibili all’utilizzo in compensazione di crediti per un ammontare superiore a quanto dichiarato – è quella prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997 per i ritardati od omessi versamenti diretti. Tale sanzione rappresenta quindi la base su cui calcolare, eventualmente, le riduzioni previste dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 462 del 1997, in caso di pagamento delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione degli esiti del controllo automatizzato, e dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997, in caso di ravvedimento operoso del contribuente”.
Pagamento - E’ quindi possibile regolarizzare l’indebita compensazione tramite l’istituto del ravvedimento operoso. La violazione in esame si regolarizza mediante versamento del credito utilizzato in eccesso, unitamente alla sanzione ridotta e agli interessi. La sanzione ridotta sarà pari a: 0,2% giornaliero (1/10 del 2% giornaliero) nel caso di regolarizzazione entro 14 giorni dalla violazione; 3% (1/10 del 30%) nel caso di regolarizzazione dal 15° al 30° giorno dalla violazione; 3,75% (1/8 del 30%) nel caso di regolarizzazione entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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