Compensazioni più facili

L`Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 31/E del 2 agosto 2012, è intervenuta in merito alla definizione dei rilievi sulla competenza economica, fornendo un`indicazione operativa tesa ad eliminare un fenomeno di doppia imposizione.
La questione riguarda il caso in cui viene contestata l`indebita deduzione di un componente negativo di reddito, per violazione del principio di competenza, ai sensi dell`art. 109, commi 1 e 2, del TUIR. La norma richiamata definisce i requisiti necessari per la deduzione dei costi e i criteri per stabilire quale sia l`esercizio nel quale essi devono essere dedotti. Inoltre, al comma 4, viene evidenziato che i costi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultino imputati nel conto economico dell`esercizio di competenza. Quindi, nel caso in cui venga contestata l`indebita deduzione di un costo in un determinato esercizio, perché ritenuto di competenza dell`esercizio successivo, si verifica che, da un lato, viene recuperata a tassazione la maggiore imposta conseguente all`indebita deduzione nell`esercizio non di competenza, dall`altro lato, sorge l`impossibilità di ottenere il riconoscimento della deduzione nell`effettivo esercizio di competenza, in quanto il costo non è stato imputato a conto economico. Gli uffici locali, in mancanza di precise indicazioni di prassi, in passato, avevano tenuto comportamenti difformi ed il contribuente era stato costretto a seguire la strada del contenzioso per evitare la doppia imposizione.
L`Agenzia delle Entrate, con la circolare richiamata, è intervenuta precisando che, in sede di definizione della pretesa, attraverso l`istituto dell`accertamento con adesione, fermo restando il disconoscimento della deduzione dei costi in violazione del principio di competenza, è ammessa, su  richiesta del contribuente, la compensazione dell`imposta dovuta in seguito al rilievo dell`ufficio, con l`imposta che darebbe diritto al rimborso di quanto versato nel periodo d`imposta in cui si sarebbe dovuto imputare correttamente il componente negativo di reddito. Resta ferma l`applicazione delle sanzioni e degli interessi sull`intera imposta oggetto di definizione, 
In passato la Cassazione (Sent. n. 6331/2008) era già intervenuta sull`argomento, riconoscendo al contribuente il diritto al rimborso della maggiore imposta indebitamente corrisposta per la mancata esposizione del costo nella corretta annualità di competenza. Tale orientamento era  stato recepito dall`Agenzia delle Entrate con la circolare n. 23/2010 che forniva alcune indicazioni operative in merito al diritto al rimborso della maggiore imposta. La circolare n. 31 del 2012 ha una portata innovativa, poiché riconosce il diritto alla compensazione da esercitarsi nell`ambito dell`accertamento con adesione.
L`intervento ministeriale è da accogliere con favore, ma avrebbe potuto spingersi oltre, prevedendo espressamente l`applicabilità della compensazione anche nell`ambito degli altri istituti deflativi del contenzioso. Sarebbe auspicabile un ulteriore precisazione ministeriale, per evitare che gli uffici locali continuino ad operare in modo difforme, con l`ormai consueta incertezza dei contribuenti.
Fonte: Ratio mattino del 19/9/2012 a cura di Stefano Natali

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