Comunicazione beni ai soci: il 15 ottobre 2012 si avvicina

Al rientro negli uffici gli operatori dovranno fare i conti non solo con la scadenza del 1° ottobre, ma anche con la nuova deadline del 15 ottobre 2012 (proroga disposta dal provvedimento del 13/03/12, rispetto alla precedente scadenza originariamente fissata per lo scorso 31 marzo 2012). 
Data, quest’ultima, entro la quale le società dovranno comunicare gli utilizzi 2011 di beni aziendali, senza tuttavia avere certezza di quali dati inserire e con quali conseguenze, dato che gli interrogativi degli operatori non sono stati presi in considerazione dalla Circolare 24/E del 15 giugno 2012. Da chiarire, in particolare, la sorte delle concessioni in benefit a soci-dipendenti o amministratori, esclusi dalla disciplina sostanziale e le modalità di comunicazione dei finanziamenti dei soci. 
Beni a soci – Il D.L. 138/2011, c.d. Manovra di Ferragosto ha introdotto un’ipotesi di tassazione per i beni di impresa che le società concedono a soci e a familiari a un corrispettivo inferiore al valore di mercato del diritto d'uso. Il socio deve essere tassato sull’eccedenza tra valore e corrispettivo pattuito, sotto forma di reddito diverso, e la società, dal canto suo, deve rendere indeducibili i costi relativi al bene assegnato. 
Per consentire all’Amministrazione Finanziaria di operare gli opportuni controlli, società o utilizzatori devono comunicare alle Entrate i dati relativi ai beni in uso, secondo lo schema di comunicazione approvato dal provvedimento del 16 novembre 2011. 
Tale provvedimento non si è limitato a stabilire tempi e modi, ma ha anche esteso il contenuto ai finanziamenti e agli apporti effettuati dai soci alle società concedenti. 
Ricalcolo dell’acconto - La norma, in vigore dall'esercizio 2012, obbliga anche al ricalcolo dell'acconto, che la circolare 24/E/2012 ha consentito di effettuare interamente con la seconda rata del 30 novembre 2012, in quanto viene determinata un'imposta storica virtuale, come se la stessa valesse già lo scorso anno. 
Obbligati ed esclusi - Nessun obbligo comunicativo scatta a carico di soggetti concedenti per i quali non valgono le nuove regole sostanziali di tassazione. Non sono tenuti a presentare la comunicazione, dunque, le società semplici, gli enti non commerciali (non titolari di reddito di impresa), le associazioni professionali (che producono reddito di lavoro autonomo) e le società estere senza stabile organizzazione. 
Dovrebbero essere esonerate anche certe tipologie di soci che non rilevano quali utilizzatori: la circolare 24/E ha chiarito nel merito che la tassazione come reddito diverso non scatta per le assegnazioni a soci che utilizzano i beni nell'ambito del reddito di impresa (es. per una società socia della concedente) ovvero come fringe benefit (soci che sono anche dipendenti) o ancora nella loro qualità di professionisti (es. un socio che è anche consulente della concedente). 
Per queste fattispecie nessuna comunicazione dovrebbe essere fatta, anche se il provvedimento del 16 novembre 2011 sembra imporre l'adempimento a carico di ogni assegnazione a soci, anche in assenza di reddito tassabile. 
La circolare ha inoltre esteso il nuovo regime agli utilizzi personali di beni di impresa da parte dell'imprenditore individuale, il che comporterebbe un obbligo di comunicazione. Si spera che, vista la doppia tassazione che ne deriva sul medesimo soggetto, l'Agenzia torni sui suoi passi. 
Comunicazione del 2011 - Nonostante le conseguenze reddituali abbiano efficacia dall'esercizio 2012 (Unico 2013), l'Agenzia delle Entrate ha previsto l'obbligo di comunicazione già per le assegnazioni in essere nel 2011, anche se cessate prima del 31 dicembre. 
Per la prima comunicazione resta da chiarire anche il regime sanzionatorio in caso di omissione o irregolarità; per il 2011, vista l’assenza di obbligo nella tassazione non potrà in ogni caso essere irrogata alcuna sanzione ordinaria (pari al 30% del reddito non dichiarato). 

In attesa di chiarimenti - Dopo che la Circolare 24/E/2012 ha illustrato l’ambito applicativo del nuovo regime, ci si aspetta uno sforzo ulteriore e anche in tempi rapidi affinché l'Agenzia fornisca apposite istruzioni anche sulla comunicazione in scadenza il 15 ottobre, semplificandone la compilazione. 
Andrebbero esplicitamente esonerate dalla compilazione i beni (autovetture) dati in benefit a soci che rivestono al contempo la veste di dipendenti (oamministratori), tassati con le regole del relativo reddito, dato che queste situazioni esulano dalla nuova norma. 
Lo stesso dovrebbe valere per l'obbligo riguardante i finanziamenti dei soci, obbligo non espressamente previsto dalla norma e nessuna comunicazione dei finanziamenti dovrebbe essere inviata da parte di chi non ha concesso in uso ai soci beni di alcun genere. 
Per la comunicazione dei dati 2011 sarebbe opportuno che venisse eliminata la richiesta dei finanziamenti effettuati in anni precedenti per i quali la società potrebbe non avere più a disposizione i dati necessari.
Fonte: Fiscal focus Autore: Carla De Luca

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