Comunicazione beni ai soci “negativa” anche senza beni in concessione

Nonostante sia intervenuta la proroga al 2 aprile 2013 della scadenza per l’invio della comunicazione dei beni ai soci, disposta dal provvedimento dell'Agenzia del 17 settembre 2012, gli operatori non sono stati esentati dall’invio dei dati per l’anno d’imposta 2011. Essi si ritroveranno, dunque, a dover inviare entro il 2 aprile 2013 due comunicazioni: una relativa all’anno 2011 e una relativa al 2012. 
Le difficoltà nel reperire i dati sono tante, soprattutto se si fa riferimento ai soggetti in contabilità semplificata. 
Non solo, ma rimangono irrisolti alcuni problemi di natura tecnica. 
Osservando il tracciato record contenuto nel provvedimento delle Entrate del 16 novembre 2011, si evidenziano alcune informazioni ancora non chiare. 
La comunicazione negativa - In primo luogo, nella descrizione delle tipologie di invio, non è chiaro quando vada utilizzato il codice “3” relativo alla “comunicazione negativa”: tale opzione sembrerebbe presumere l'obbligo di trasmissione del modello, anche nell’ipotesi in cui il contribuente non avesse nulla da segnalare. 
Se fosse confermata tale tesi, ne deriverebbe un adempimento generalizzato di trasmissione da parte di ogni soggetto esercente attività d’impresa. 
Per questo è quanto mai auspicabile una precisazione che smentisse tale eventualità. 
Per quanto concerne la tipologia di utilizzo del bene (“esclusivo”, “non esclusivo”, “subentrante”), è chiaro che le prime due opzioni si riferiscono all’uso del bene da parte di una sola persona o meno; la tipologia “subentrante” in relazione alla quale è necessario indicare la data del subentro, dovrebbe presupporre la compilazione per parte d’anno da parte di un soggetto che subentra nell’uso a un precedente utilizzatore. Un chiarimento è tuttavia opportuno. 
Nel campo relativo alla descrizione del tipo di accordo che lega il concedente e il beneficiario viene fatta una distinzione tra “comodato”, “caso d'uso”, “altro”. Ora l’Amministrazione Finanziaria si riferisce probabilmente alla registrazione o meno ai fini dell’imposta di registro del contratto di comodato per i primi due casi e lasciando la categoria “altro” come residuale per comprendere tutti gli altri casi. 
Se nel merito la circolare n.24/E/2012 aveva chiarito che una certificazione scritta con data certa anteriore all’inizio dell’utilizzo del bene, dalla quale risultino tutti gli elementi contrattuali era da considerarsi necessaria, ora con la Circolare n. 36/E del 24 settembre 2012 è stata fornita un’interpretazione più morbida: si legge al paragrafo 1 “[…] in assenza della predetta documentazione il contribuente può, comunque, diversamente dimostrare quali sono gli elementi essenziali dell’accordo […]”
Circa la descrizione del bene e in particolare nel caso delle vetture, viene richiesto un dato difficilmente reperibile: il numero di telaio. Gli operatori dovrebbero raccogliere presso i propri clienti la fotocopia del libretto di circolazione, cosa a dir poco originale. Il riferimento alla targa del veicolo forse sarebbe stato più opportuno. 
In ultima analisi i beni di modesto valore pari a 3.000 euro non hanno ancora trovato pace: il punto 1.5 del provvedimento del 16 novembre 2011 prevede che non sussiste obbligo di comunicazione quando i beni concessi in godimento diversi da autovetture, altri veicoli, aeromobili e immobili sono di valore non superiore a €3.000 al netto dell’Iva (quindi pari o inferiore a 3.000 euro al netto dell’Iva). Tuttavia le istruzioni al tracciato record allegato al Provv. medesimo, affermano che gli “altri beni” devono essere indicati quando l’ammontare degli stessi è non inferiore a € 3.000 (quindi se il valore è esattamente pari a 3.000 euro deve essere indicato). L’Amministrazione Finanziaria faccia chiarezza anche su questo punto, seppur banale. 
Infine, premesso che non sono previste sanzioni per l’omessa indicazione di tali dati, per quanto riguarda i finanziamenti (effettuati o ricevuti dai soci) e le capitalizzazioni, la Circolare 25/E/2012 sembra richiedere in via transitoria per l’anno d’imposta 2011, l’ammontare delle somme versate nel 2011 e delle somme già sorte in esercizi precedenti, ma ancora presenti alla data del 17 settembre 2011. La comunicazione, invece, contempla un solo campo; di conseguenza non sembra si possa differenziare l'informazione. 
I versamenti effettuati (ad es. in sede di aumento del capitale sociale), già rilevati in sede notarile e censite al registro imprese dovrebbero essere per di più esplicitamente escluse dall’obbligo di comunicazione.
Fonte: Fiscalfocus autore Carla De Luca

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