Comunicazione beni ai soci: ulteriore proroga?

Il termine potrebbe slittare dal 15 ottobre alla fine dell'anno, oppure a gennaio 2013
All’art. 2 comma 36-terdecies e seguenti del D.L. 138/2011, introduttivo della nuova disciplina che regola il godimento di beni d’impresa da parte dei soci (anche indiretti) o familiari della società concedente, è stato attuato grazie al Provvedimento del 16 novembre 2011, che ne ha stabilito tempi e modi. 
Scadenza originaria - In particolare il provvedimento in questione (punto 3.4) ha fissato la scadenza per la presentazione della comunicazione dei dati relativi ai beni concessi in godimento al 31 marzo dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta in cui i beni sono concessi in godimento. 
Anche se il Provvedimento è datato 16 novembre 2011 ha effetto retroattivo anche per l’anno d’imposta 2011. Il disposto direttoriale al punto 3.5 stabilisce che “Per i beni concessi in godimento nei periodi d’imposta precedenti a quello di prima applicazione delle disposizioni del presente provvedimento, la comunicazione deve essere effettuata entro il 31 marzo 2012”). 
Con provv. successivo datato 13 marzo 2012 la scadenza originariamente prevista è stata prorogata per l’anno di monitoraggio 2011 al 15 ottobre 2012.
La nuova proroga - Oggi, alla luce delle lacune normative che regolano la disciplina e degli esigui (ma concettualmente sovrabbondanti) chiarimenti di prassi, sembra che la scadenza per la comunicazione relativa ai beni dati in godimento ai soci prevista per il 15 ottobre 2012 sarà ulteriormente prorogata. 
E non si tratterà di un rinvio nel breve tempo. L'adempimento con la prima segnalazione all'anagrafe tributaria, infatti, potrebbe slittare a fine dicembre, se non addirittura a gennaio 2013. 
Ciò sia perché se fosse stabilita una scadenza più ravvicinata, questa si sovrapporrebbe alle ulteriori scadenze fiscali (calcolo degli acconti di fine novembre 2012), sia perché lo strumento del Redditest è ancora in fase di elaborazione da parte dell’Agenzia Entrate ed è lungi dall’essere reso definitivo. 
In arrivo una circolare ad hoc dell’Agenzia - Non solo, ma l'agenzia delle Entrate sta elaborando nuova circolare, che verrà pubblicata a breve. I recenti documenti di prassi (Circolare n.24/E del 15 giugno 2012 e la Circolare n.25/E del 19 giugno quesiti da 5.1. e segg.) oltre a lasciare aperte alcune questioni sostanziali, non ha in alcun modo affrontato gli aspetti formali e dichiarativi della comunicazione. 
Chiarimenti sono attesi, dal punto di vista sostanziale, in merito ai beni a deducibilità limitata che l'imprenditore individuale utilizza (anche) nella sua sfera privata: quei beni che sono iscritti nell’inventario ai sensi dell’art.65 del Tuir, ma che oltre ad essere impiegati nell’attività d’impresa, vengono utilizzati a scopo personale. L’amministrazione finanziaria dovrebbe chiarire se il titolare è tenuto a corrispondere interamente l'Irpef nonostante, nell'impresa, abbia dedotto solo parzialmente il costo. 
L'esclusione dal nuovo regime impositivo (tassazione come reddito diverso in capo all’utilizzatore) dei beni dati in benefit a soci-amministratori, dovrebbe anch’essa essere ufficialmente confermata (anche se già parzialmente avvenuto nella Circolare n.25/E del 19 giugno 2012 al quesito n. 5.1), dato che il compenso corrisposto all’amministratore (reddito assimilato al lavoro dipendente) è del tutto identico a quella dei soci-dipendenti (per i quali l'esclusione è già stata affermata nella Circolare 24/E al punto 5). 
Infine, la questione finanziamenti e versamenti ricevuti dalla società va chiarita quanto prima. 
Se nella Circolare n.24/E del 15 giugno 2012 l’Agenzia ha glissato e nella Circolare 25/E del 19 giugno 2012 (cfr. quesiti 5.5 e 5.6) ha invece chiarito che finanziamenti e capitalizzazioni vanno comunicati per intero, a prescindere dal fatto che siano essi legati o meno al godimento di un bene concesso in uso, non si può prescindere dal fatto che il disposto normativo non ha nemmeno menzionato tali finanziamenti tra i dati da comunicare. 
L’art. 2 comma 36-septiesdecies li ha richiamati stabilendo che l’amministrazione ne terrà conto, ai fini della ricostruzione sintetica del reddito, dunque al solo fine di un successivo controllo, una volta che avrà elaborato la lista dei contribuenti considerati “ad alto rischio”. 
Per concludere, gli apporti effettuati in anni anteriori al 2011, ancora in essere alla data del 17 settembre 2011, dunque inclusi nei dati da comunicare generano non poche difficoltà: si pensi in particolare, alle società di persone o alle ditte individuali in semplificata. 
Versamenti effettuati dai soci a titolo di aumento di capitale sociale - Eventuali versamenti effettuati dai soci a titolo di aumento di capitale sociale sarebbero anch’essi da escludere, vista la loro registrazione con atto pubblico dinanzi al notaio. L’Amministrazione finanziaria ha già a disposizione questi dati e chiederli nuovamente andrebbe a ledere il principio affermato dall’articolo 7, co. 1, lett. f) del DL n. 70/2011, laddove afferma “i contribuenti non devono fornire informazioni che siano già in possesso del Fisco e degli enti previdenziali ovvero che da questi possono essere direttamente acquisite da altre amministrazioni” o l’articolo 6, co. 4, della L. n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente) che stabilisce: “al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti e informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria”.
Dovrebbero essere, inoltre, attenuate le richieste di dati per la dichiarazione riferita al 2011 (anno per il quale le norme non erano ancora applicabili), introducendo un eventuale esonero da sanzioni per quegli elementi che la società non è in grado di ricostruire. 
Infine, un chiarimento è atteso anche in funzione della data certa. L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 24/E ha affermato che il corrispettivo annuo e le altre condizioni contrattuali devono risultare da una certificazione scritta avente data certa, antecedente alla data di inizio dell'utilizzazione del bene. Ciò causerebbe difficoltà enormi per le società che dovessero o volessero anche solo dimostrare l’utilizzo esclusivo del bene, da parte del socio, a fini aziendali. Gli operatori e i professionisti auspicano che l'Agenzia fornisca uno spettro più ampio di opzioni.
Fonte: Fiscal focus autore Carla De Luca

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