Da oggi in vigore il «nuovo» Registro dei revisori

Le richieste di iscrizione presentate dal 13 settembre 2012 saranno assoggettate alla nuova disciplina
Entrano in vigore oggi, a distanza di 15 giorni dalla loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 144/2012, 145/2012 e 146/2012, attuativi delle disposizioni contenute nel DLgs. 39/2010 in materia di Registro dei revisori legali e Registro del tirocinio.
In vista di tale scadenza, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per il tramite della Ragioneria Generale dello Stato, ha fornito, con una nota, alcune indicazioni, volte soprattutto a “tranquillizzare” i soggetti già iscritti al Registro dei revisori contabili (DLgs. 88/92) e al Registro del tirocinio (DPR 99/98), che ora devono gestire il passaggio ai “nuovi” Registri previsti dal DLgs. 39/2010.
Ma facciamo un passo indietro. Come si ricorderà, il DLgs. 39/2010, entrato in vigore il 7 aprile 2010, ha subordinato la piena operatività di molte delle disposizioni ivi contenute, tra cui quelle in materia di Registro dei revisori legali e Registro del tirocinio, all’emanazione, da parte del MEF e della CONSOB, di appositi regolamenti attuativi.
Per gestire il periodo transitorio, il Legislatore, all’art. 43, ha stabilito che, fino alla data di entrata in vigore di tali regolamenti, avrebbero continuato ad essere applicate, in quanto compatibili, le disposizioni che avevano fino ad allora regolato la materia.
Per quanto attiene al Registro dei revisori contabili, si è quindi continuato a fare riferimento al DLgs. 88/92, mentre, per il Registro del tirocinio, alle disposizioni contenute nel DPR 99/98.
Ora, la data che fa da “spartiacque” è proprio quella di oggi, in cui entrano in vigore i DM 144/2012, 145/2012 e 146/2012.
In merito, il Ministero ha precisato che i revisori e i tirocinanti che presenteranno richiesta di iscrizione nei rispettivi Registri a far data dal 13 settembre 2012 saranno interamente assoggettati alla nuova disciplina.
A decorrere dalla stessa data, per la presentazione di istanze o di comunicazioni, si dovrà utilizzare esclusivamente la nuova modulistica che sarà messa a disposizione in un’apposita sezione del sito Internet della Ragioneria Generale dello Stato. La precedente modulistica non potrà, per contro, essere utilizzata, in quanto non più coerente con la legislazione vigente.
Peraltro, il MEF si è riservato di rendere disponibili nei prossimi giorni, una volta che saranno perfezionate le operazioni di consegna degli archivi, ulteriori istruzioni, unitamente alla rinnovata modulistica e alle modalità di trasmissione delle istanze.
La nota ministeriale ha, poi, fornito indicazioni anche per i soggetti che, ad oggi, risultano già iscritti nei “vecchi” Registri, peraltro in linea con le disposizioni transitorie contenute negli articoli 17 del DM 145/2012 e del DM 146/2012 (si veda “Accesso al nuovo Registro dei revisori con comunicazione obbligatoria” del 6 settembre 2012).
Nel dettaglio, è stato precisato che i revisori già iscritti nel Registro dei revisori contabili di cui al DLgs. 88/92 transiteranno automaticamente, senza necessità di specifica richiesta, nel nuovo Registro dei revisori legali.
Solo in un momento successivo, entro 90 giorni decorrenti dall’apposito provvedimento della Ragioneria Generale dello Stato (di prossima emanazione), i revisori saranno tenuti ad integrare le informazioni contenute nel vecchio Registro, al fine di adeguare il contenuto informativo dello stesso alle prescrizioni della normativa comunitaria e del DLgs. 39/2010.
Oltre al tale integrazione, non sarà imposto alcun obbligo di nuova iscrizione. Il transito dei revisori iscritti nell’attuale Registro avverrà, secondo le parole del Ministero, “automaticamente e senza oneri”, assicurando così una tendenziale continuità del sistema ed evitando interruzioni nella fornitura dei servizi di revisione resi.
Analogamente, sul fronte tirocinanti, è stato precisato che i soggetti già precedentemente iscritti al Registro del tirocinio di cui al DPR 99/98 transiteranno automaticamente nel nuovo Registro e per essi non si configurano immediati adempimenti aggiuntivi, salvo per chi non è in regola con la presentazione delle relazioni annuali, che sarà iscritto nel Registro del tirocinio a condizione che presenti una specifica istanza. La nota non dice nulla in merito, ma il termine in questo caso è di 180 giorni dal 13 settembre 2012, così come stabilito dall’art. 17 del DM 146/2012.
Infine, nessun adempimento è richiesto a chi ha svolto e regolarmente completato il tirocinio sulla base delle previgenti disposizioni.
Dopo le indicazioni del MEF, il quadro pare quindi più definito, pur restando ancora da chiarire alcuni punti, tra cui la sorte delle domande di iscrizione al vecchio Registro dei revisori contabili che sono state presentate in data anteriore all’entrata in vigore dei regolamenti attuativi, ma in relazione alle quali non è stata disposta, ad oggi, la relativa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Fonte: Eutekne autore Silvia LATORRACA    

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