Deducibilita` dei costi delle autovetture per agenti e rappresentanti

Gli agenti e rappresentanti di commercio non saranno colpiti dalla stretta sulla deducibilità del costo di acquisto delle autovetture e delle relative spese di utilizzo, che interesserà la maggior parte delle altre attività che producono reddito di impresa e i professionisti.
L`art. 4, commi 72 e 73 della legge n. 92/2012 ha stabilito infatti che, a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 18.07.2012 (ossia dal 2013 per la quasi totalità dei contribuenti), la deducibilità dei costi delle autovetture (escluse quelle usate esclusivamente come beni strumentali, o destinate ad uso pubblico, o utilizzate dagli agenti e rappresentanti di commercio) e delle relative spese di gestione (carburanti, lubrificanti, manutenzioni, riparazioni, assicurazione, custodia, tasse automobilistiche, ecc.) sarà ammessa nella misura del 27,50% in luogo dell`attuale 40%.
La disciplina vigente e non modificata sulla  deducibilità dei costi di acquisto e di gestione delle autovetture non è uniforme per tutti gli agenti e rappresentanti di commercio, ma dipende dal regime contabile adottato. Abbiamo i seguenti casi:
a) autovettura utilizzata da agente e rappresentante di commercio "normale", dove la percentuale di deducibilità del costo di acquisto e delle spese di utilizzo: 80%, il costo di acquisto massimo deducibile è pari a euro 25.822,84 (eccedenza indeducibile). La percentuale di detraibilità dell`IVA sul costo di acquisto e dell`eventuale IVA sulle spese di utilizzo: 100% (salvo il caso di utilizzo anche per uso privato, con IVA indeducibile pro quota che aumenta il costo cui si riferisce).
b) autovettura utilizzata da agente e rappresentante di commercio contribuente "nuovo minimo" ed ex minimo.
In tal caso, la percentuale di deducibilità del costo di acquisto e delle spese di utilizzo: 50% (Circolare Agenzia Entrate n. 7 E del 28.01.2008 punto 2.8), senza alcun limite al costo di acquisto massimo deducibile. Inoltre, la percentuale di detraibilità dell`IVA sul costo di acquisto o utilizzo e eventuale IVA sulle spese di utilizzo: zero per il "nuovo minimo"(l`IVA è totalmente indetraibile e aumenta il costo cui si riferisce); stessa disciplina dell`agente "normale" per l`ex minimo. Come modalità di deduzione del costo di acquisto trova applicazione il principio di cassa  per il "nuovo minimo"; stessa disciplina dell`agente "normale" per l`ex minimo.
Come si può vedere, anche se l`autovettura viene utilizzata allo stesso modo in quanto l`attività svolta è identica, esistono notevoli differenze in merito alle regole di deducibilità dell`autovettura a seconda del regime contabile adottato. Nella maggior parte dei casi è avvantaggiato l`agente di commercio "normale" rispetto agli altri; questi ultimi sono penalizzati anche nell`acquisto dell`autovettura, dato che il suo costo può far superare il limite di 15.000 euro per l`acquisto dei beni strumentali e comportare l`uscita dal regime agevolato.
Fonte: Ratio mattino 21/09/2012 a cura di Simone Vallasciani

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