Dichiarazione Imu: proroga in arrivo

Secondo le indiscrezioni raccolte nella stampa specializzata, sembra sia reale l’ipotesi di una proroga a fine anno del termine per la presentazione della dichiarazione Imu. Motivo del rinvio sarebbero i ritardi accumulati nella predisposizione del nuovo modello dichiarativo e delle istruzioni. Sarebbe ormai pronto il tanto atteso modello, ma alla luce dell’imminente scadenza, uno slittamento dei termini si presenta quale necessaria previsione. 
La scadenza originaria per la presentazione - L’articolo 13, comma 12-ter del D.L. n. 201/2011, c.d. “Decreto Salva Italia”, prevede che la dichiarazione IMU debba essere presentata dai soggetti passivi entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio, o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini dell’imposta. 
Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 1° ottobre 2012 (poiché il 30 settembre cade di domenica). 
Ciò significa, ad esempio, che se l’obbligo dichiarativo è sorto il 10 settembre 2012, il contribuente potrà presentare la dichiarazione IMU entro il 9 dicembre 2012. 
La pubblicazione del modello è ormai tardiva - L’ art. 13 comma 12-ter del D.L. 201/2011 prevede come scadenza dell’adempimento il 30 settembre 2012 (1° ottobre, dato che il 30 settembre cade di domenica). 
Anche se, per ipotesi, venisse approvato nei prossimi giorni il modello di dichiarazione, il termine per presentare la dichiarazione andrebbe oltre il termine previsto del 1° ottobre, dato che i contribuenti hanno comunque diritto ai 90 giorni decorrenti “dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta”, previsti dall’articolo 13, comma 12-ter del D.L. n. 201/2011. I 90 giorni vanno garantiti in ogni caso. 
Oltre a questo, anche se venisse pubblicato il modello, i contribuenti non sarebbero a conoscenza dei casi in cui sussiste o non sussiste l'obbligo di presentare la dichiarazione, materia specifica di cui deve disporre l’emanando decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, in collaborazione con l’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani). 
Nel caso in cui venisse pubblicato a breve il nuovo modello, è opportuno che venga concessa a tutti i contribuenti la possibilità di presentare la dichiarazione trascorsi 90 giorni dalla data di emanazione del decreto.
Non a caso la circolare di maggio sull'Imu (n. 3/DF) ha proprio preso in esame l'ipotesi di un immobile il cui presupposto per la presentazione della dichiarazione sia sorto, per esempio, il 31 agosto 2012. Secondo le Finanze, il termine sarebbe comunque slittato al 29 novembre. 
La dichiarazione IMU per fabbricati rurali non censiti - L’articolo 13, comma 12-ter del D.L. n. 201/2011 prevede che per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012 la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012. Secondo la Circolare 18 maggio 2012, n. 3/DF, tale disposizione non appare applicabile per i fabbricati rurali non censiti, nell’ipotesi in cui la loro dichiarazione nel catasto edilizio urbano avvenga oltre il 30 settembre, ma entro il 30 novembre 2012. 
In tale ipotesi la dichiarazione IMU deve essere presentata entro 90 giorni dalla data del 30 novembre 2012, data che determina l’attribuzione della rendita catastale, quindi il verificarsi di una variazione rilevante ai fini della determinazione dell’imposta; il termine ultimo di presentazione è perciò il 28 febbraio 2013.
Le dichiarazioni ICI già presentate e gli effetti della dichiarazione IMU - I contribuenti che hanno già assolto l'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI non sono tenuti a ripresentare la dichiarazione, nonostante si tratti di un tributo diverso. 
La dichiarazione IMU, da ricordare, ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta (Circolare n.3/DF del 18 maggio 2012). 
Secondo quanto chiarito dalla medesima Circolare, sono comunque escluse dall'obbligo dichiarativo le ipotesi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'Ici dipendano da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico, cosiddetto MUI.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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