Il 55% è ancora conveniente

Il prolungamento al 30 giugno 2013, può modificare i calcoli di convenienza dei contribuenti sul risparmio energetico
La proroga del 55% - Con la conversione del Decreto Sviluppo, il bonus del 55% è stato prorogato fino al 30 giugno 2013. Nella prima versione della norma, tale bonus sarebbe dovuto scendere al 50% dal 1° gennaio 2013 allineandosi a quello previsto per le ristrutturazioni edilizie. Un 5% in più che potrebbe così spostare gli equilibri e i calcoli di convenienza delle due deduzioni da parte dei proprietari degli immobili. 
I bonus ristrutturazione in vigore – Dal 26 giugno scorso è entrata in vigore la detrazione del 50% in sostituzione a quella “classica” del 36% per gli interventi di ristrutturazione edilizia, con l’aumento della spesa massima da 48.000 euro a 96.000 euro. La nuova agevolazione, oltre che applicabile anche alle opere finalizzate al risparmio energetico, risulta anche semplificata rispetto alla precedente, infatti basterà effettuare i pagamenti con un bonifico tracciabile e conservare le fatture. Per quanto riguarda il risparmio energetico, alcune opere sono agevolate anche dal 55%, con l’obbligo però di rispettare determinati parametri standard di rendimento energetico e l’esecuzione di una pratica all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori. 
Modifica dei calcoli di convenienza - Il prolungamento di sei mesi della detrazione del 55% sul risparmio energetico, potrebbe in qualche caso modificare i calcoli di convenienza di chi deve effettuare lavori in tal senso, e in particolare dei soggetti che sono maggiormente attenti alle potenzialità del risparmio energetico considerando altri vantaggi in generale, e non solo quelli fiscali. Ad esempio, la sostituzione di una caldaia adesso è un'opera di manutenzione straordinaria dunque si potrà beneficiare del 50% (ex 36%), se invece si installa una caldaia a condensazione, si può beneficiare del 55%. Considerata una spesa di 10mila euro, la differenza è di 500 euro quindi non moltissimo, ma se si vanno a considerare altri parametri, come ad esempio la riduzione della spesa per il riscaldamento, allora si potrà trovare la convenienza negli anni dell’apparecchio più efficiente. Con riferimento all’ENEA in questo caso non serve la certificazione energetica, il contribuente deve conservare il certificato del produttore della caldaia e poi compilare su sito dell’ENEA (http://efficienzaenergetica.acs.enea.it) l’allegato “E”. Un altro esempio può essere fatto per la sostituzione delle finestre per le quali si può beneficiare del 55% rispettando i livelli di trasmittanza termica previsti dal DM 26 gennaio 2010. In questo caso oltre al risparmio energetico che dipenderà anche dall’isolamento termico del tetto e delle pareti, bisognerà anche considerare, ad esempio, il migliore isolamento acustico, oltre alla riqualificazione dell’immobile. 
Il 55 fa la differenza - Si può facilmente constatare che un 5% in più può fare la differenza e può spostare gli interventi di ristrutturazione normali verso gli interventi cosiddetti “verdi”. Va ricordato anche che il contribuente che esegue i lavori, può effettuare da solo la pratica sul sito dell’ENEA (conseguendo cosi un’altro risparmio per l’esecuzione della pratica altrimenti eseguita dalla ditta installatrice) compilando gli allegati previsti e conservando la certificazione del produttore degli infissi e un documento che stimi la trasmittanza di quelli vecchi sostituiti. Inoltre, al di là delle ipotesi sopra fatte, il 55% può risultare conveniente anche quando vi è una spesa eccessiva (perché così non intacca il plafond di spesa del 50%) o quando si tratta di società di capitali, perché il 55% è una detrazione Ires, e non solo Irpef.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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