Il comodato non «aggira» la nuova deducibilità ridotta dei veicoli

Per le auto concesse ai dipendenti, resta ferma la deducibilità al 70% a partire dal 2013
La riduzione della percentuale di deducibilità al 27,5% delle auto aziendali, introdotta dalla riforma del mercato del lavoro e in vigore dal 2013, sta spingendo imprese e professionisti a valutare soluzioni alternative in grado di ottimizzare la variabile fiscale nella gestione del parco auto.
Come già evidenziato, l’intervento normativo non modifica la disciplina dei rimborsi spese (si veda “Salva la deducibilità delle spese auto per trasferte” del 2 luglio 2012) prevista dall’articolo 95 comma 3 del TUIR, in base al quale, nel caso in cui il dipendente o il collaboratore sia stato autorizzato ad utilizzare, per una specifica trasferta, un proprio automezzo o un veicolo a noleggio, le relative spese di trasporto sono deducibili, dal reddito d’impresa, per un importo massimo pari al costo della percorrenza (tariffe ACI) o alle tariffe di noleggio relativi ad automezzi di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, in caso di motore a benzina, o a 20 cavalli fiscali, se con motore diesel. Tali rimborsi non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente e assimilato.
Per tali ragioni, le imprese potrebbero dismettere le auto e cederle ai dipendenti/amministratori ovvero concederle agli stessi a titolo di comodato d’uso.
La prima opzione non presenta particolari profili problematici, fermo restando il costo del trasferimento e la tassazione dell’eventuale plusvalenza, che rileva nella stessa proporzione esistente tra l’ammontare dell’ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato (art. 164 comma 2 del TUIR).
Quanto alla seconda opzione, sotto il profilo civilistico, il contratto di comodato è, ai sensi dell’articolo 1803 c.c., un contratto mediante il quale una parte (comodante) consegna all’altra (comodatario) una cosa mobile o immobile affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comma 2 dell’articolo 1803 citato precisa, inoltre, che il contratto di comodato è essenzialmente a titolo gratuito.
Con riferimento ai dipendenti che ricevono l’auto in comodato non sembrano esservi effetti di natura fiscale, posto che la concessione dell’auto al dipendente a qualsiasi titolo ricade nella disciplina di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b-bis) del TUIR, il quale prevede la deducibilità nella misura del 90% (70% dal 2013) per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta.
Pertanto, le spese relative a tali autovetture restano deducibili nel limite del 90% (70% a partire dal 2013).
Questione più delicata per gli amministratori
Più delicata appare la questione con riferimento agli amministratori.
Occorre considerare che l’articolo 164 comma 1 del TUIR fa riferimento alle “spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto (…) utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni”. Sulla base di tale formulazione letterale, le spese relative alle auto aziendali date in comodato sembrano comunque ricadere nella disciplina del comma 1 e sono quindi deducibili nei limiti del 40% (27,5% dal 2013).
In alternativa, si potrebbe sostenere che gli ammortamenti relativi alle auto stesse siano indeducibili e che, ferma restando la tassazione del fringe benefit in capo all’amministratore, l’impresa comodante possa dedurre i rimborsi spese richiesti dall’amministratore.
Tale ricostruzione sembra in contrasto con la prassi dell’Agenzia delle Entrate che, in passato, ha più volte sostenuto la strumentalità dei beni dati in comodato: ad esempio, la circolare n. 90/2001 affermava che il comodante potesse avvalersi della Tremonti-bis, essendo agevolabili i beni concessi a terzi in comodato d’uso, purché strumentali e inerenti all’attività del comodante.
Inoltre, la ris. Agenzia delle Entrate n. 196/2008 ha affermato che, per valutare se il soggetto comodante possa dedurre il costo mediante l’ammortamento, è necessario appurare l’esistenza dei requisiti di inerenza del costo e strumentalità del bene. Poiché tali presupposti sembrano soddisfatti nel caso di assegnazione in comodato dell’auto all’amministratore, si ritiene che l’impresa possa dedurre le relative quote di ammortamento.
Fonte: Eutekne autore Pamela ALBERTI    

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