IMU: il 17 settembre la seconda rata

Il prossimo 17 settembre 2012 i contribuenti che hanno optato per il pagamento dell’Imu in 3 rate sono chiamati al versamento della seconda rata di acconto. 
I possessori di un immobile, considerato abitazione principale, che hanno scelto di rateizzare l’imposta (2 rate di acconto e 1 di saldo), solo per l’anno 2012 possono avvalersi di una scadenza aggiuntiva, rispetto a quelle ordinarie del 16 giugno e del 16 dicembre. 
Il contribuente dovrebbe aver già provveduto al versamento di 1/3 dell’imposta lo scorso 18 giugno (il 16 cadeva di sabato), entro il prossimo 17 settembre provvederà al pagamento di un ulteriore 1/3 e verserà il rimanente a saldo, entro il termine ordinario del prossimo 17 dicembre (il 16 cade di domenica). 
Mentre le prime due rate sono identiche, l'ultima verrà determinata come differenza tra l’imposta dovuta per l'anno e l'importo pagato nelle prime due tranche. 
Si ricorda che tale rateazione, anche se poco utilizzata dai contribuenti, è ipotizzabile anche per gli immobili assimilati all'abitazione principale. 
Acconti con aliquote e detrazioni standard – Per conoscere effettivamente l’ammontare dell'imposta IMU totale dell’anno, è necessario verificare le delibere comunali. Tuttavia, dato che le amministrazioni possono adottare i necessari provvedimenti tributari sino al 31 ottobre 2012, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2012, alla data di scadenza dell'adempimento, il contribuente potrebbe non conoscere le decisioni locali. 
Le rate di giugno e di settembre, per tale motivo, vengono calcolate applicando le aliquote e le detrazioni base (di legge), posticipando al momento del saldo l'applicazione delle delibere comunali. 
Per il versamento dell'acconto si deve considerare l'aliquota dello 0,4% e la detrazione di 200 euro, oltre alla maggiorazione di 50 euro per ciascun figlio convivente, di età non superiore a 26 anni. 
Il saldo varia a seconda delle scelte comunali - Il potere regolamentare dei Comuni sull'Imu devono, comunque, tenere conto del dettato normativo: aliquote IMU inferiori all’aliquota minima del 2 per mille non sono ammesse, così come un aumento della maggiorazione della detrazione per i figli conviventi non può essere considerata valida, nonostante lo preveda il regolamento comunale. 
L’ente comunale ha ampi margini di manovra, invece, per un’eventuale differenziazione delle aliquote e aumento della detrazione base di 200 euro. Potremmo assistere a una diversificazione delle aliquote per l'abitazione principale in funzione della categoria catastale dell'immobile, purché si rimanga tra lo 0,2 e 0,6 per cento. 
È inoltre possibile elevare la detrazione per la totalità dei contribuenti o adottare un’ulteriore detrazione solo per determinate categorie di soggetti passivi, in funzione della loro situazione reddituale e/o patrimoniale. 
Se l’ente decidesse di rendere l'abitazione principale esente dal tributo, non potrebbe procedere all’aumento dell'aliquota base dello 0,76% per i possessori di unità immobiliari a disposizione. 
I rurali accatastati - Le unità abitative rurali in generale seguono da un punto di vista IMU, il principio generale, fatta eccezione per le unità abitative che, avendo i requisiti di ruralità, sono prive di rendita e devono essere accatastate entro la fine di novembre. 
In tal caso il versamento dell’imposta va effettuata in un'unica soluzione entro il termine del saldo (17 dicembre 2012). La stessa regola viene applicata all'immobile che è già stato accatastato nel corso del 2012.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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