Lavoro occasionale accessorio aperto a tutti i settori, limitazioni solo per il settore agricolo

Ampliamento delle attività. Se da un lato la riforma del lavoro introduce un limite assoluto di 5 mila euro più i 2.000 per committente imprenditore commerciale o professionista, dall’altro lato liberalizza di fatto il ricorso al lavoro occasionale di tipo accessorio. 
E stato soppresso infatti l’elenco delle attività di natura occasionale che potevano essere prestate con la formula del lavoro accessorio: lavori domestici, lavori di giardinaggio, insegnamento privato supplementare, lavoro nelle manifestazioni sportive e culturali. 
Ne consegue che il lavoro accessorio può essere utilizzato in tutti i settori produttivi. Quindi come dicevamo, c’è una liberalizzazione. 
Restano alcuni limiti solo nel settore agricolo. E proprio questo settore è stato oggetto di controversie nell’iter di discussione per l’approvazione della riforma lavoro Fornero.
Settore agricolo: alcune limitazioni. La decisione su questo settore è stata quella di confermare la normativa precedente nella sostanza, ma con l’introduzione di alcune limitazioni. Il ricorso al lavoro occasionale di tipo accessorio è ammesso solo per le attività agricole stagionali e le attività agricole in favore di piccoli imprenditori agricoli. Più precisamente la nuova normativa sul lavoro accessorio si applica in agricoltura:
alle attività lavorative di natura occasionale rese nell’ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università;
alle attività agricole svolte a favore di soggetti dei produttori agricoli con volume di affari annuo non superiore a 7.000 euro (costituito per almeno due terzi da cessione di prodotti). Attività che tuttavia non potranno essere svolte da soggetti iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
Casalinghe escluse dal lavoro accessorio. Quindi vengono escluse le casalinghe dalle attività agricole di natura occasionale. Per i giovani con meno di 25 anni l’attività agricola viene intesa di natura occasionale se svolta nei weekend per gli studenti iscritti ad un corso di studi di qualsiasi ordine e grado ovvero durante tutto l’anno se iscritti all’università.
Limite di 2.000 euro escluso nel settore agricolo. Il Ministero nella circolare n. 18 del 2012 precisa: “E’ possibile ritenere che, proprio in ragione della specialità del settore agricolo, non trovi applicazione l’ulteriore limite di 2.000 euro previsto in relazione alle prestazioni rese nei confronti di imprenditori e professionisti”.
Tale scelta, quella di non stravolgere la normativa sul settore agricolo è stata fatta sulla base dei dati emersi negli ultimi anni che dimostrano che il lavoro agricolo ha subito un incremento occupazionale dovuto appunto all’utilizzo del lavoro accessorio. In pratica, c’è stata una forte emersione del lavoro nero nel settore agricolo, con pensionati, studenti e casalinghe che prima lavoravano a nero ora retribuiti attraverso il lavoro accessorio e i  buoni voucher. Va detto che ciò è anche conseguenza delle ispezioni fatte nel settore che hanno invogliato gli imprenditori del settore a regolarizzare la posizione lavorativa dei lavoratori con il semplice strumento dei buoni lavoro o voucher.
Lavoro accessorio con committente del pubblico impiego. Resta immutata anche la disciplina che consente il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico: “Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno”. Dalla disciplina restano esclusi invece gli enti locali.
I voucher diventano orari, numerati progressivamente e con la data
Veniamo ora allo strumento di pagamento del lavoro accessorio: i buoni lavoro o voucher. Anche su questo ci sono novità: i buoni voucher dovranno essere orari, numerati progressivamente e datati. Il loro valore nominale sarà aggiornato con decreto ministeriale.
Ciò che ha distinto il lavoro accessorio in questi anni è stato appunto lo strumento di pagamento, una peculiarità nel mondo del lavoro italiano. La retribuzione viene infatti pagata attraverso dei speciali buoni, buoni lavoro o voucher, da acquistare preventivamente e che il lavoratore potrà utilizzare come un titolo di credito, potendo cambiare il buono presso qualsiasi ufficio postale.
La caratteristica del voucher è che il valore è comprensivo della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta. Quindi il datore di lavoro sostiene il costo del voucher ed è il suo costo del lavoro, non dovrà versare contributi previdenziali all’Inps essendo già inclusi. Stesso discorso per i premi Inail, quindi nel buono è compresa l’assicurazione per gli infortuni.
Per il lavoratore c’è il valore netto del buono come incasso, che è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo status di disoccupazione o inoccupazione del prestatore di lavoro accessorio.
Con la riforma del lavoro il buono voucher ora dovrà essere orario, dovrà essere numerato progressivamente e dovrà contenere la data. Queste novità hanno tutte la finalità di combattere l’uso elusivo dei buoni voucher. La norma stabilisce che il valore nominale sarà aggiornato con decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.
L’aggiornamento dell’aliquota contributiva, la percentuale di contribuzione destinata all’Inps, dovrà essere agganciata agli incrementi previsti per la gestione separata Inps. Il valore nominale dei buoni voucher prima dell’entrata in vigore della riforma lavoro, 18 luglio 2012, era di 10 euro.
Il regime transitorio: Con i buoni già richiesti vecchia disciplina fino a maggio 2013. 
Per voucher già richiesti al momento dell’entrata in vigore della legge, il comma 33 dell’art. 1 della legge n. 92 del 2012 stabilisce che “resta fermo l’utilizzo, secondo la previgente disciplina, dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio già richiesti alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre il 31 maggio 2013”.
In sostanza i buoni già acquistati potranno essere spesi entro il 31 maggio 2013 rispettando la precedente disciplina anche e soprattutto in relazione al campo di applicazione del lavoro accessorio. Resta comunque possibile accedere alle consuete procedure di rimborso dei voucher.
Fonte: job.fanpage autore Antonio Barbato 

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