Minimi alla prova delle false partite Iva

Anche i contribuenti minimi sono tenuti a verificare i requisiti previsti dalla riforma del lavoro
Premessa – La c.d. “Riforma del lavoro” (L. 28.6.2012, n. 92) ha introdotto alcune disposizioni volte a contrastare il fenomeno delle partite IVA e delle associazioni in partecipazione “fittizie”, in quanto relative a rapporti di lavoro che di fatto presentano le caratteristiche tipiche del lavoro subordinato. Anche i contribuenti che intendono avvalersi del regime dei minimi con la tassazione al 5% devono verificare il rispetto delle disposizioni introdotte dalla sopraesposta riforma. 
Riforma del lavoro - La nuova normativa ha l’obiettivo di rendere più dinamico il mercato del lavoro favorendo l'instaurazione di rapporti più stabili e considerando quale forma comune, dominante del rapporto di lavoro, il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Conseguenza di questo presupposto è il potenziamento delle presunzioni di subordinazione e l'introduzione di criteri che determinano, per il lavoro autonomo, la conversione automatica del rapporto in lavoro subordinato. In particolare, la norma opera una redistribuzione delle tutele dell'impiego contrastando l'uso improprio e strumentale degli elementi di flessibilità delle varie tipologie contrattuali quali, ad esempio, le collaborazioni a progetto e le partite Iva. 
False partite Iva - Per scovare i furbetti il Governo si è dotato di tre indici presuntivi, ossia: che la collaborazione “fittizia” duri più di 8 mesi nell’arco di un anno per due anni consecutivi; che da questo rapporto il collaboratore ricavi più dell’80% del corrispettivo verso un unico committente nell’arco di due anni solari consecutivi; che il collaboratore possieda una postazione “fissa” presso il committente. 
Gli esclusi – Tuttavia esistono delle scappatoie per i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze veri e propri dipendenti, ma inquadrati come lavoratori di tipo autonomo. Dunque, la disciplina non opera quando la prestazione lavorativa sia connotata da capacità teoriche e pratiche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, e rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività. Stesso discorso vale per chi abbia un fatturato annuo non inferiore a 1,25 volte (corrispondente al minimo imponibile previsto per i contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali). E ancora, la presunzione non opera con riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali che prevedono un'iscrizione in apposito registro, albo, elenco o ruolo. 
Minimi - I contribuenti che intendono avvalersi del regime dei minimi con la tassazione al 5% devono verificare il rispetto dei requisiti sopraesposti. Se le prestazioni lavorative rese da una persona fisica che ha aperto la partita Iva sono considerate rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lo stesso soggetto non può più essere classificato come titolare di un reddito di lavoro autonomo o d'impresa e perde il diritto a fruire del regime dei minimi.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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