Modulo RW sanabile con la sanzione di 258 euro

L’AIDC ritiene che sia possibile correggere eventuali errori o omissioni versando la sanzione fissa e non quella proporzionale
La norma di comportamento n. 185/2012 dell’AIDC è intervenuta in merito all’applicazione dell’istituto del ravvedimento di cui all’art. 13 del DLgs. 472/97 alle violazioni relative alla compilazione del modulo RW del modello UNICO.
Secondo l’Associazione, nel caso di integrazione della dichiarazione dei redditi entro il termine di accertamento del relativo periodo di imposta e prima dell’avvio di controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria, al fine di sanare l’omissione o la parziale compilazione del modulo RW, si deve applicare esclusivamente la sanzione fissa di 258 euro di cui al comma 1 dell’art. 8 del DLgs. 471/97 e non quella proporzionale prevista dal DL 167/90.
Tale interpretazione muove dalla considerazione che le violazioni in materia di monitoraggio fiscale correlate alla mancata compilazione del modulo RW sembrano assimilabili a tutti gli effetti alle violazioni riferite alla mancata evidenziazione nella dichiarazione medesima dei costi “black list” di cui all’art. 110 comma 11 del TUIR. In relazione a questa disciplina, il comma 3-bis dell’art. 8 del DLgs. 471/97 stabilisce che, laddove l’omissione o incompletezza della dichiarazione riguardi i componenti negativi in questione, si applica una sanzione amministrativa pari al 10% dell’importo complessivo delle spese e dei componenti negativi non indicati, con un minimo di 500 e un massimo di 50.000 euro. L’AIDC osserva che, in ragione di un dato normativo che in linea di principio si fonda su principi analoghi a quelli previsti, in termini sanzionatori, dal DL 167/90, l’Amministrazione finanziaria ha affermato nella circ. n. 11 del 16 febbraio 2007 che, in virtù del principio dell’emendabilità della dichiarazione prima dell’avvio di accessi, ispezioni o verifiche, è possibile evidenziare in una dichiarazione integrativa i costi e i componenti negativi non originariamente evidenziati rendendosi applicabile, in tal caso, unicamente la sanzione fissa pari a 258 euro.
Pertanto, si conclude che l’indicazione dell’Amministrazione finanziaria potrebbe essere mutuata anche in relazione alle violazioni commesse nella dichiarazione dei redditi riguardo alla disciplina del monitoraggio fiscale. Infatti, laddove il contribuente integri la dichiarazione non contenente il modulo RW ovvero contenente il quadro in questione soltanto parzialmente compilato, viene completamente sterilizzato qualunque effetto reddituale derivante dalla mancata indicazione delle disponibilità estere eventualmente attivabile in caso di violazione non sanata.
In conclusione, si sostiene quindi che:
- in caso di integrazione della dichiarazione dei redditi entro il termine di accertamento del relativo periodo di imposta e prima dell’avvio di controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria, la sanzione dovuta sia pari a 258 euro in ottemperanza al generale principio di emendabilità della dichiarazione;
- nel caso in cui l’integrazione della dichiarazione avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva, la predetta sanzione potrà essere versata nell’ammontare ridotto di un ottavo del relativo ammontare.
Del resto, il gravoso regime sanzionatorio applicabile al modulo RW ha suscitato diverse perplessità tra gli operatori e i tecnici in materia fiscale, tanto che le Autorità comunitarie hanno richiesto all’Italia informazioni e delucidazioni in merito al sistema sanzionatorio applicabile in relazione al monitoraggio fiscale nella possibile prospettiva di apertura di una procedura di infrazione da parte delle stesse autorità.
Sul tema si osserva, tuttavia, che l’impostazione suggerita dall’AIDC nella norma di comportamento n. 185/2012 si mostra molto diversa da quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate nella circ. n. 11 del 12 marzo 2010.
Ad avviso dell’Amministrazione finanziaria, se la dichiarazione per il 2010 (UNICO 2011) non è stata presentata nei termini, la violazione poteva essere sanata presentando la dichiarazione cosiddetta “tardiva” entro i novanta giorni successivi, comprensiva del modulo RW e – se necessario – dei relativi quadri reddituali.
Quindi, adottando l’impostazione della circolare, la violazione poteva essere sanata soltanto entro il 29 dicembre 2011, versando entro il medesimo termine le sanzioni ridotte ad un decimo del minimo (rispettivamente 25 euro e l’1% dell’importo non indicato nella sezione II del modulo RW). Se, a suo tempo, la dichiarazione dei redditi era stata presentata nei termini, l’Agenzia ritiene che sia possibile procedere all’integrazione della dichiarazione e al ravvedimento: pertanto, entro il 1° ottobre 2012 (il 30 settembre è domenica) dovranno essere corrisposte le sanzioni legate alla dichiarazione (32 euro, cioè un ottavo della sanzione minima prevista dall’art. 8, comma 1 del DLgs. 471/97), nonché le sanzioni correlate al quadro RW (un ottavo del 10% di quanto non evidenziato nel quadro in questione).
Fonte: Eutekne autore Salvatore SANNA  

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