NDC n. 185: la sanzione è fissa a 258 euro se si integra l’RW

Il contribuente che integra il quadro RW entro il termine per l'accertamento e senza che sia stata contestata una violazione da parte dell'Amministrazione Finanziaria, è soggetto al pagamento della sanzione fissa di 258 euro e a quella proporzionale prevista dal D.L. n. 167/1990. 
Stessa cosa vale per l’integrazione "spontanea" del modello Unico in caso di mancata indicazione nel quadro RF dei costi black list. 
La norma di comportamento n.185 dei dottori commercialisti, emanata lo scorso 11 settembre 2012, dall’apposita Commissione della Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili, si esprime in tal senso. 
In vista dell’ormai imminente scadenza di invio dei modelli dichiarativi (01 ottobre 2012) la questione è di estrema importanza. 
La fattispecie è tornata di estrema attualità, tuttavia, anche per il fatto che è stata aperta una procedura di infrazione da parte della Ue nei confronti dell'Italia sul tema dell'eccessiva onerosità delle sanzioni prescritte in materia di monitoraggio fiscale e in considerazione della totale assenza di conseguenze reddituali derivanti dall’omessa compilazione del quadro RW o dalla sua incompletezza. 
L’integrativa e il ravvedimento operoso- La dichiarazione integrativa può essere presentata dal contribuente solamente se è stata originariamente presentata la dichiarazione dei redditi, ancorché tardivamente entro i 90 giorni dalla scadenza. Se la dichiarazione viene presentata entro i termini per l’invio della dichiarazione dei redditi relativi all’anno successivo, è possibile regolarizzare la propria posizione, mediante ravvedimento operoso, pagando le sanzioni in misura ridotta. 
Relativamente al Modello UNICO 2011, la presentazione di una dichiarazione integrativa entro il 30 settembre 2012 (01 ottobre 2012) comporta il pagamento delle seguenti sanzioni: per la mancata presentazione del modulo RW, una sanzione pari al 10% degli importi non dichiarati (art. 5 del D.L. n. 167/1990); se non risultano imposte dovute € 258 in misura fissa (art. 8, co. 1, D.Lgs. n. 471/1997); se risultano maggiori imposte dovute, sanzione proporzionale per dichiarazione infedele ordinariamente prevista nella misura del 100%, maggiorata di un terzo (133%) trattandosi di violazioni che riguardano redditi prodotti all’estero (art. 1, co. 2 e 3, D.Lgs. n. 471/1997). 
Avvalendosi del ravvedimento operoso, tali sanzioni possono essere ridotte a un ottavo. 
La norma di comportamento n.185 dei dottori commercialisti – Nel nuovo documento pubblicato dalla Commissione della Associazione italiana dottori commercialisti viene fatto un parallelismo tra le violazioni in materia di monitoraggio fiscale e quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate con riferimento alla mancata indicazione dei costi black list all'interno del modello Unico. 
Il comma 3 bis dell'articolo 8 del D.Lgs. 471 del 1997 prevede per tali costi, in caso di integrazione spontanea della dichiarazione entro i termini di accertamento per il periodo di imposta e di assenza di controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria, la debenza di una sanzione pari a 258 euro. 
Per logicità e vista l’infrazione aperta a livello comunitario, secondo l’ADC è possibile sanare la mancata compilazione del quadro RW ovvero la sua incompletezza provvedendo, entro il termine di accertamento del relativo periodo di imposta, se non sono stati avviati controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria, al pagamento della sanzione fissa di 258 euro ulteriormente riducibile, con ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997). “Una volta effettuata tale sanatoria, il contribuente eviterà anche l'applicazione della misura della confisca, avendo sanato la violazione principale”, continua la norma di comportamento. 
La mancata compilazione della sola sezione III del quadro RW (trasferimenti da e verso l’estero nei quali siano intervenuti intermediari finanziari residenti), infine, non comporta alcuna sanzione, vista la conoscenza, da parte dell'Amministrazione dei dati in questione, indipendentemente dall'obbligo dichiarativo.
Fonte: Fiscalfocus autore: Carla De Luca

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