Nel nuovo Registro dei revisori anche l’appartenenza ad una rete professionale

Nella domanda d’iscrizione al Registro, il professionista e la società di revisione devono specificare l’eventuale appartenenza ad una rete
I decreti attuativi nn. 144 e 145/2012 in tema di revisione, di recente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (si vedano “Il MEF ha 4 mesi di tempo per esaminare le domande di iscrizione” e ”In Gazzetta il nuovo Registro dei revisori” del 30 agosto 2012), hanno introdotto numerose novità circa le modalità d’iscrizione al Registro dei revisori legali e il contenuto informativo dello stesso. In particolare, gli artt. 3 e 4 del DM 144/2012 individuano per i revisori e le società di revisione, rispettivamente, il contenuto della domanda di iscrizione al Registro dei revisori. Tra le informazioni richieste, assume particolare rilevanza l’indicazione da parte del professionista o della società di revisione dell’eventuale appartenenza ad una rete. Tale informazione dovrà poi essere inclusa nel Registro dei Revisori legali istituito presso il MEF, così come disciplinato dagli artt. 10 e 12 del DM 145/2012.
La norma di riferimento per la definizione di rete, richiamata dai suddetti decreti, è il DLgs. 39/2010 che, all’art. 1, comma 1, lettera l), la identifica con “la struttura alla quale appartengono un revisore legale o una società di revisione legale, che è finalizzata alla cooperazione e che persegue chiaramente la condivisione degli utili o dei costi o fa capo ad una proprietà, un controllo o una direzione comuni e condivide prassi e procedure comuni di controllo della qualità, la stessa strategia aziendale, uno stesso nome o una parte rilevante delle risorse professionali”.
Il concetto di rete trae origine dalla raccomandazione in tema di indipendenza della Commissione Europea del 16 maggio 2002, recepita in Italia dal principio di revisione CNDCEC n. 100, secondo cui la rete del revisore comprende le sue “consociate” e qualsiasi entità o soggetto associati o in altro modo legati al revisore attraverso l’uso di una denominazione comune o la messa in comune di significative risorse professionali o organizzative.
Il DLgs. 39/2010 ha ampliato i connotati della definizione di rete professionale, prevedendo altresì, all’art. 10 comma 13, l’emissione di uno specifico Regolamento attuativo che dovrà definire l’estensione della rete. In attesa di tale Regolamento, i revisori legali e le società di revisione incaricati della revisione legale presso enti di interesse pubblico, nella loro relazione di trasparenza annuale richiesta dall’articolo 18 del DLgs. 39/2010, dovranno comunque fornire una descrizione dell’eventuale rete di appartenenza e delle disposizioni giuridiche e strutturali che la regolano.
Assume dunque rilevanza per il professionista, anche alla luce delle novità introdotte dai detti decreti attuativi, un’accurata verifica dell’eventuale appartenenza ad una struttura qualificabile come rete. A tal proposito, si può ritenere che i criteri per condividere l’esistenza di una rete siano da valutare in base a tutti gli elementi disponibili, ad esempio l’esistenza o meno di clienti abituali comuni, così come ribadito nel documento del CNDCEC “Linee guida per l’organizzazione del Collegio Sindacale incaricato della revisione legale dei conti” del febbraio 2012. Il citato documento esclude dal concetto di rete i soggetti che si riuniscono con altri professionisti senza una condivisione di obiettivi e di clientela, ma solo al fine di dividere spazi lavorativi e relative spese.
Esclusi i soggetti che si riuniscono senza condividere obiettivi e clientela
Diverso è il caso delle associazioni professionali, per le quali tipicamente ricorrono i requisiti di cooperazione e di condivisione di strategie e risultati indicati nella definizione di rete contenuta nel DLgs. n. 39/2010. Tale nozione è riportata anche nel documento “Norme di comportamento del collegio sindacale” elaborato dal CNDCEC. Le suddette caratteristiche sono, nella maggior parte dei casi, assenti nelle fattispecie di studi professionali che si affiliano ad un network al fine di acquisire nuovi incarichi mediante segnalazioni nell’ambito del network e accedere a risorse professionali per fornire nuovi servizi ai clienti, senza però condividere un controllo e una direzione comuni.
Altra situazione tipica è data da uno studio professionale di dimensioni medio-grandi che abbia deciso di costituire diverse entità giuridiche per ciascun settore di attività, tra cui la revisione legale dei conti. In questo caso, il revisore dovrà ovviamente comunicare l’appartenenza alla società di servizi, mentre – per l’inclusione nella rete anche dello studio professionale “collaterale” – il professionista dovrà tener conto dei rapporti e delle relazioni intrattenuti al fine di valutare se sussistano i requisiti richiesti dal DLgs. 39/2010. 
Fonte: eutekne autore Stefano DE ROSA  

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