Obbligo di comunicazione anche per i finanziamenti «ricevuti» dai soci

Dopo la circolare n. 25/2012 dell’Agenzia delle Entrate, restano molti aspetti critici che meriterebbero un nuovo intervento di prassi
Nell’ambito delle disposizioni normative che disciplinano le conseguenze fiscali in caso di assegnazione in godimento ai soci o familiari di beni dell’impresa (art. 2, commi da 36-terdecies a 36-duodevicies, del DL n. 138/2011), particolare rilievo assume la posizione dell’Agenzia delle Entrate, espressa sia nel provvedimento direttoriale n. 166485 del 16 novembre 2011, sia nella successiva circolare n. 25 del 19 giugno 2012, secondo cui, nella comunicazione da inviare all’Amministrazione finanziaria (la prima scadenza, come noto, è fissata per il prossimo 15 ottobre 2012), devono essere indicati anche i finanziamenti e le capitalizzazioni effettuate nei confronti della società da parte dei soci.
Riguardo a tale obbligo, in realtà, non si rinviene alcunché nelle disposizioni normative, poiché il comma 36-septiesdecies del predetto art. 2 del DL n. 138/2011 si limita a stabilire che “l’Agenzia delle entrate procede a controllare sistematicamente la posizione delle persone fisiche che hanno utilizzato i beni concessi in godimento e ai fini della ricostruzione sintetica del reddito tiene conto, in particolare, di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società”. Come si desume dal contenuto della riportata norma, i finanziamenti e versamenti effettuati dai soci costituiscono delle importanti “spie” ai fini dell’accertamento sintetico, in quanto sintomi di “ricchezza” e capacità finanziaria dei soci. Tuttavia, dal contenuto della riportata disposizione non si può di certo rinvenire che anche tali apporti debbano essere indicati nella comunicazione, come invece sostenuto dall’Agenzia.
Ora, prendendo atto della posizione assunta dalle Entrate, è interessante definire con precisione quali siano i finanziamenti e versamenti che devono essere comunicati all’Amministrazione finanziaria. In linea generale, la prima riflessione attiene al contenuto delle risposte espresse nella circ. n. 25/2012 (§ 5.2, 5.3 e 5.5), secondo cui vanno comunicati i finanziamenti e i versamenti effettuati o ricevuti dai soci. Ora, non appare del tutto chiaro il riferimento anche alle somme “ricevute” dai soci, poiché sembrerebbe essere richiesta anche l’indicazione di eventuali restituzioni effettuate ai soci da parte della società, a titolo di rimborso dei finanziamenti o di distribuzione di riserve afferenti somme in precedenza versate dagli stessi. Tale indicazione, se così deve essere interpretata, appare del tutto estranea all’obiettivo delle disposizioni in commento e al contenuto delle stesse.
Per quanto riguarda invece gli apporti dei soci, il riferimento ai finanziamenti sembra abbastanza chiaro, intendendosi per tali tutte quelle somme versate dai soci alla società a titolo di prestito, fruttifero o infruttifero, per le quali sussiste quindi il diritto alla restituzione, fermi restando eventuali vincoli civilistici di postergazione in presenza di determinati presupposti (art. 2467 c.c.).
Distinguo aumento del capitale sociale e aumento del patrimonio netto
Più nutrita è, invece, la famiglia dei versamenti o capitalizzazioni che i soci effettuano nella società di capitali, in quanto gli stessi possono assumere differenti denominazioni e vincoli, soprattutto di carattere civilistico all’atto dell’eventuale successiva distribuzione, posto che fiscalmente la loro distribuzione è neutra, salvo la riduzione del costo fiscale della partecipazione (art. 47, comma 5, del TUIR). È possibile distinguere i versamenti o apporti dei soci in due grandi famiglie: ad aumento del capitale sociale, nel qual caso vi deve essere una delibera dell’assemblea straordinaria della società, in quanto si tratta di una modifica dello statuto; ad aumento del patrimonio netto, e quindi, solo per ricordare quelli più frequenti, a titolo di “versamento in c/capitale”, ovvero in “conto futuro aumento del capitale sociale”, o ancora a “fondo perduto” o quale riserva per sovrapprezzo azioni. Trattasi in ogni caso – sia pure con vincoli differenti di utilizzo e distribuzione – di apporti effettuati dai soci, per i quali non sussiste alcun diritto alla restituzione, nel qual caso è necessaria una delibera, sia pure in forma ordinaria, dell’assemblea dei soci.
Fonte: Eutekne autore Sandro CERATO    

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