Per la comunicazione dei beni ai soci, seconda proroga in arrivo

In attesa di una nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate, appare sempre più probabile il differimento del termine del 15 ottobre
Si fanno sempre più insistenti le voci di una nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate in materia di concessione in godimento di beni ai soci, nonché di una proroga del termine del 15 ottobre 2012 per la prima comunicazione dei dati all’Anagrafe tributaria, anche se non è ancora trapelata la nuova possibile data.
In attesa che le indiscrezioni trovino conferma, c’è da osservare che tanto una nuova circolare quanto un provvedimento integrativo erano già attesi nel mese di luglio, visto che gli interventi dell’Agenzia delle Entrate diffusi a giugno di quest’anno non erano stati dirimenti e anzi, su alcuni aspetti, avevano complicato non di poco una disciplina già di per sé alquanto complessa.
Un primo chiarimento atteso è quello relativo alla data certa.
Suscitando anche le perplessità di una parte della dottrina, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 24 del 15 giugno 2012, ha affermato che il corrispettivo annuo e le altre condizioni contrattuali devono risultare da apposita certificazione scritta avente data certa, antecedente alla data di inizio dell’utilizzazione del bene.
Dal punto di vista della prova della data certa, l’Agenzia delle Entrate ha, nel recente passato, formulato una gamma di soluzioni alquanto ampia, che sarebbe auspicabile venisse riproposta anche con riguardo alla disciplina in commento.
In materia di credito d’imposta per la ricerca e lo sviluppo, l’Agenzia ha, ad esempio, affermato che può far fede il versamento di acconti effettuati tramite bonifici bancari che trovano causa nel contratto ovvero la negoziazione di assegni che siano inequivocabilmente riferibili all’attività prevista dal contratto (circ. n. 17 del 17 aprile 2009) .
Sarebbe auspicabile che la nuova circolare confermasse questo approccio estensivo, fermo restando che rimane il problema dei contratti stipulati ante 15 giugno 2012 (data di pubblicazione della circolare n. 24/2012), relativamente ai quali non si poteva ipotizzare l’obbligo della certificazione con data certa.
Come evidenziato su Eutekne.info in precedenti interventi, per il principio della tutela dell’affidamento del contribuente, il requisito della data certa dovrebbe valere solo per le attribuzioni di beni che siano successive al 15 giugno 2012.
Altro tema che meriterebbe un’ulteriore puntualizzazione è quello delle auto in uso promiscuo agli amministratori.
La circolare n. 24 del 2012 ha affermato che, “quando il soggetto utilizzatore sia al contempo dipendente della società o dell’impresa individuale, ovvero sia lavoratore autonomo”, l’art. 67 comma 1 lett. h-ter del TUIR non si applica in quanto, in queste ipotesi, l’utilizzatore è assoggettato alla disciplina di tassazione prevista dagli articoli 51 e 54 del TUIR.
Secondo la circ. 25 del 2012, “la concessione in uso dell’autovettura ad amministratore/socio che sia anche dipendente della società, configurando un fringe benefit, non rientra nell’ambito applicativo dell’articolo 67, comma 1, lettera h-ter, e resta assoggettato alla specifica disciplina fiscale di cui all’articolo 51 del TUIR”.
Tanto il primo quanto il secondo intervento dell’Agenzia delle Entrate non paiono esaustivi con riferimento all’amministratore socio della società che riceve da quest’ultima beni in godimento.
Occorre, tuttavia, considerare che i redditi percepiti in relazione agli uffici di amministratore sono fiscalmente qualificati come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, a meno che non rientrino nell’oggetto dell’arte o della professione.
Nel caso di redditi assimilati, si applica la disciplina prevista in materia di lavoro dipendente (art. 51 del TUIR), salvo talune specifiche deroghe che non riguardano, però, la determinazione dei compensi in natura.
Per queste ragioni, si ritiene applicabile agli amministratori soci il ragionamento sviluppato dall’Agenzia delle Entrate con riguardo ai dipendenti: in presenza di bene concesso in godimento a questi ultimi, si ha un reddito assimilato a quello di lavoro dipendente e non un reddito diverso.
Analoga conclusione vale nell’ipotesi in cui i compensi percepiti in qualità di amministratore socio siano attratti dal reddito professionale: la concessione del bene in godimento costituisce reddito di lavoro autonomo.
Ovviamente, l’attesa maggiore riguarda i chiarimenti relativi alla comunicazione all’Anagrafe tributaria, non esaminata dall’Agenzia nella circolare n. 24 del 2012.
L’attenzione degli operatori è focalizzata, in particolare, sul tema dei finanziamenti e delle capitalizzazioni. Se verrà confermato l’approccio estensivo emerso nella circolare n. 25/2012 (secondo cui sono da comunicare anche i finanziamenti e i versamenti ricevuti), l’aspettativa è che l’Agenzia circoscriva l’ambito della comunicazione per evitare che l’adempimento diventi oltremodo oneroso.
Fonte: Eutekne autori Alessandro COTTO e Rossella QUARANTA    

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