Per l’agevolazione del 36-50%, controlli formali rispetto a ciascuna rata

Sembrerebbe questa la soluzione più consona, con ovvi riflessi sull’orizzonte temporale dell’obbligo di conservazione dei documenti
Con riferimento all’agevolazione di cui all’art. 16-bis del TUIR per gli interventi volti al recupero edilizio che danno diritto alla detrazione IRPEF del 36% o 50% se le spese sono sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, può accadere che l’Agenzia delle Entrate richieda la relativa documentazione nelle more del contraddittorio scaturito a seguito di controllo formale della dichiarazione ai sensi dell’art. 36-ter del DPR 600/73.
In caso di mancata produzione della documentazione o di documentazione insufficiente/non pertinente, gli importi verranno iscritti a ruolo (salva definizione dell’avviso bonario ai sensi dell’art. 3 del DLgs. 462/97, caso in cui il contribuente dovrebbe accettare la pretesa fruendo della riduzione delle sanzioni da omesso versamento ai due terzi) e l’Agente della riscossione provvederà alla notifica della cartella di pagamento.
In tale ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Poiché la detrazione deve essere obbligatoriamente ripartita in dieci quote annuali di pari importo e utilizzata in altrettanti anni, si pone il problema di discernere se il periodo entro il quale gli uffici sono legittimati a richiedere l’esibizione della documentazione decorra dall’anno in cui è insorto il diritto alla detrazione (e ne è stata portata in detrazione la prima rata) ovvero operi distintamente rispetto a ciascun periodo d’imposta (fino al decimo) in cui sia stata operata la detrazione.
Ad esempio, rispetto alla detrazione fruita per un intervento le cui spese siano state sostenute nell’anno 2006, atteso che la prima rata della detrazione viene scomputata dall’IRPEF lorda nella dichiarazione dei redditi presentata nel 2007 (e relativa appunto al 2006), ci si domanda:
- se la documentazione possa essere richiesta solo fino al 31 dicembre 2011, e sia quindi da riferire al pagamento della spesa agevolata e al momento dell’insorgere del diritto alla detrazione;
- ovvero se tale possibilità persista anche in seguito, rispetto a ciascuna rata, con la conseguenza che la documentazione dovrebbe essere conservata (essendo gli uffici legittimati a richiederla) fino al 31 dicembre 2021, essendo tale il termine, computato ex art. 25 del DPR n. 602/73, rispetto alla dichiarazione dei redditi presentata nel 2017 e relativa al 2016, nella quale viene portata in detrazione dall’IRPEF lorda l’ultima rata (un decimo) della detrazione.
La seconda soluzione pare, oltre che quella improntata a maggior prudenza, altresì quella degna di maggior credito, anche alla luce del principio dell’autonomia dell’obbligazione tributaria corrispondente a ciascun periodo d’imposta, sancito ai fini dell’IRPEF dall’art. 7 comma 1 del TUIR.
Inoltre, rispetto ad un problema per certi versi simile, riguardante la deduzione delle quote di ammortamento dal reddito d’impresa e la legittimazione degli uffici a richiedere l’esibizione della documentazione comprovante il sostenimento del costo di acquisto del cespite ammortizzato anche una volta decorso il termine ordinario per l’accertamento riferito al periodo d’imposta del suo acquisto e, addirittura, oltre il termine decennale sancito per l’obbligo di conservazione delle scritture contabili dall’art. 8 comma 5 della L. n. 212/2000, la Cass. 23 giugno 2010 n. 15178 ha affermato che l’accertamento non deve concernere il primo anno di ammortamento, siccome “pur sussistendo l’asserita decadenza dell’Ufficio dalla possibilità di rideterminare valori riferiti a spese per immobili in anni precedenti il quinquennio [“vecchio” termine decadenziale, n.d.a.], è possibile la regolarizzazione dei calcoli delle quote di ammortamento per gli anni successivamente accertati”.
Vero è che l’obbligo relativo alla conservazione delle scritture contabili ha un preciso fondamento normativo (art. 22 del DPR n. 600/73), ma, nonostante per le detrazioni d’imposta non sia rinvenibile espressamente una norma analoga, la mancata esibizione della documentazione comprovante il diritto alla detrazione potrebbe tramutarsi in un mancato assolvimento dell’onere della prova, che nelle ipotesi di detrazione spetta al contribuente.
È opportuno che i documenti richiesti siano esibiti a seguito della richiesta effettuata nelle more del controllo formale, in quanto, se prodotti successivamente (nella fase di mediazione o durante il contenzioso), i verificatori ne potrebbero eccepire l’utilizzabilità richiamando la preclusione di cui all’art. 32 comma 4 del DPR n. 600/73, norma, a nostro avviso, non applicabile nel caso del controllo formale.
Fonte: Eutekne autore Arianna ZENI

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