Perdite su crediti di modesto valore in Unico 2013

Dopo l'approvazione dell’art. 33 del D.L. 83/2012, lo scenario della deducibilità delle perdite su crediti (previsto dall’art. 101 comma 5 del Tuir) è totalmente cambiato.
Il regime di deducibilità delle perdite - La disposizione del Tuir detta le condizioni che consentono di dedurre le perdite su crediti, condizioni che possono essere articolate in un principio generale e in un principio speciale.
Il principio generale stabilisce che la perdita su crediti è deducibile se si può dimostrare che vi sono elementi incontrovertibili, certi e precisi, che indicano l'intervenuta definitività della perdita del credito, in tutto o in parte.
Il principio speciale, d’altro canto, fissa la regola che se un debitore è assoggettato a una procedura concorsuale (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e, dopo il decreto Sviluppo, anche accordo di ristrutturazione del debito ai sensi dell’articolo 182-bis della Legge Fallimentare) la sussistenza degli elementi certi e precisi è automatica in presenza di queste procedure che, di per sé, danno certezza alla perdita.
A questi due principi l’art. 33 co. 5 del D.L. 83/2012 ne aggiunge un altro, che riguarda i crediti di importo esiguo, vantati nei confronti di soggetti non interessati da procedure concorsuali, situazione nella quale continua ad applicarsi il sopra menzionato principio speciale.
La deduzione delle perdite di modesto valore - Se fino a oggi la deduzione delle perdite su crediti di ridotta entità non necessitava di prove formali rigorose in ordine alla certezza della perdita, dato che l’importo ridotto degli importi sconsiglia le aziende a intraprendere azioni di recupero, che potrebbero avere esiti antieconomici, è anche vero che non era stato stabilito alcun criterio per definire il “modesto importo”.
Ora con l’art. 33 comma 5 viene finalmente stabilito un criterio certo. La norma afferma che l'elemento certo e preciso si ha se il credito è di modesta entità e se sono trascorsi sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso.
Ma soprattutto viene fissato un criterio per stabilire quando un credito è di modesta entità:
- importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione;
- importo non superiore a 2.500 euro per le altre imprese.
Le modalità di individuazione delle imprese di più rilevante dimensione si ricavano dall’art. 27, comma 10, del D.L. 185/2008 e sono tali le imprese che conseguono un volume d'affari o di ricavi (entità che non sono necessariamente coincidenti) individuati dai seguenti valori: 300 milioni di euro fino al 2009; 200 milioni di euro per il 2010 e 150 milioni di euro dal 2011.
Dunque queste imprese, per stabilire se un credito è di modesta entità, fanno riferimento alla soglia di 5.000 euro; quelle al di sotto di tali valori devono essere riferite alla soglia di 2.500 euro.
Dato che siamo in presenza di soglie dimensionali variabili nel tempo, non è chiaro se l'entità del credito debba essere misurata al momento in cui è sorto o al momento in cui si affronta il tema della sua perdita. Questo sarà un punto che dovrà essere chiarito, anche se, da un’interpretazione letterale della disposizione, si dovrebbe privilegiare il dato ancorato al momento in cui il credito è sorto.
Entrata in vigore delle nuove regole solo dal 2012 - Le novità introdotte dall'articolo 33, comma 5 del decreto Crescita (D.L. 83/2012) sono operative dal periodo d'imposta in corso; dunque per la compilazione di Unico 2012 l’approccio per la deduzione delle “mini-perdite” su crediti deve essere ancora prudente.
La deduzione automatica delle perdite su somme non riscosse fino a 5.000 euro per le grandi imprese (volume d'affari o ricavi oltre 100 milioni euro) e di 2.500 euro per le altre e comunque dopo che sia trascorso un periodo di sei mesi dal termine previsto per il pagamento da parte del debitore, potrà essere operata solo in Unico 2013 (anno 2012).
È opportuno, quindi, evitare l’applicazione forzata della novità normativa e mantenere una certa cautela per i modelli relativi all'anno d'imposta 2011, da inviare il prossimo 1° ottobre.
Redazione Fiscal Focus

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