Prestazioni occasionali di natura accessoria

Le prestazioni di lavoro accessorio sono attività lavorative di natura occasionale svolte senza l'instaurazione di un rapporto di lavoro (artt. 70-73 D.Lgs. 276/2003). 
Si tratta di attività lavorative di natura meramente occasionale e accessoria, non riconducibili a tipologie contrattuali tipiche di lavoro subordinato o di lavoro autonomo (INPS, circ. 17/2010) che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a euro 5.000,00 nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente (co. 1, art. 70, D.Lgs. n. 276/2003 come modificato dalla L. 92/2012 - Riforma Fornero).
Tali attività devono inoltre essere svolte direttamente a favore dell'utilizzatore della prestazione e senza il tramite di intermediari (INPS, circ. 88/2009).
LIMITE REDDITUALE: sulla base del primo periodo dell'art. 70 è possibile attivare sempre e comunque lavoro accessorio tenendo conto esclusivamente di un limite di carattere economico (Min. Lav. circ. 18/2012). 
Come già evidenziato, infatti, le prestazioni di lavoro accessorio non possono dare luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a euro 5.000,00 nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. 
Fermo restando il limite complessivo di euro 5.000,00 nel corso di un anno solare, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, tali attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a euro 2.000,00, anche questi rivalutati annualmente (co. 1, art. 70, D.Lgs. n. 276/2003 come modificato dalla L. 92/2012 - Riforma Fornero). Occorre pertanto verificare se il committente è un "imprenditore commerciale o professionista”. In caso positivo la prestazione nei suoi confronti non può dar luogo a compensi maggiori di euro 2.000,00 di voucher. L'espressione "imprenditore commerciale" comprende qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che opera su un determinato mercato; l'aggettivo "commerciale" non circoscrive infatti l'ambito settoriale dell'attività di impresa alle attività di intermediazione nella circolazione di beni (Min. lav. circ. 18/2012).
AMBITO APPLICATIVO: dal 18 luglio 2012 possono essere rese "attività lavorative di natura meramente occasionale" nella generalità dei settori produttivi.
Il lavoro accessorio si applica in agricoltura: a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di 25 anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università; b) a prescindere da chi è il lavoratore accessorio (Min. lav. circ. 18/2012), alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui al co. 6, art. 34 del D.P.R. n. 633/1972, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli (co. 2, art. 70, D.Lgs. n. 276/2003 come modificato dalla L. 92/2012 - Riforma Fornero).
DISCIPLINA PREVIGENTE: fino al 17 luglio 2012, tramite questa tipologia contrattuale potevano essere rese le seguenti "attività lavorative di natura meramente occasionale" (art. 70, D.Lgs 276/2003, come modificato dal D.L. 112/2008):
- lavori domestici per esigenze solo temporanee (INPS, circ. 44/2009);
- lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti anche nel caso in cui il committente sia un ente locale. Per “enti locali” si intendono i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane, le unioni di comuni e i consorzi cu partecipano enti locali (INPS, circ. 17/2010);
- insegnamento privato supplementare;
- manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico (INPS, circ. 17/2010); 
- di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, le scuole e le università, il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici. Per "periodi di vacanza" si intendono le: 1) vacanze natalizie (periodo dall'1.12. al 10.1. dell'anno successivo); 2) vacanze pasquali (periodo dalla Domenica delle Palme al martedì successivo il Lunedì dell'Angelo); 3) vacanze estive (periodo dall'1.6. al 30.09.) (Min. lav., circ. 4/2005; INPS, circ. 104/2008; INPS, circ. 88/2009);
- in qualsiasi settore produttivo e in qualunque periodo dell'anno, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università (lett. e), co. 1, art. 70, D.Lgs 276/2003 come modificato dalla L. 191/2009 - Legge Finanziaria 2010; INPS, circ. 17/2010);
- attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati, casalinghe e giovani (co. 12, art. 7-ter, L. 33/2009). In via sperimentale e in accordo con l'”Avviso comune in materia di lavoro e previdenza in agricoltura” del 26 giugno 2009, con il termine “casalinga” va inteso un soggetto che, al di là dell'accezione di genere, non abbia prestato lavoro subordinato in agricoltura nell'anno in corso e in quello precedente (INPS, circ. 88/2009). Rientra in tale ambito anche l'attività di vendita diretta nell'ambito dei farmer's market (cosiddetti Mercati di Campagna Amica) quando tale attività è connessa a quella principale svolta dall'imprenditore agricolo (Min. lav., nota 32/2010).;
- attività agricole svolte da qualsiasi soggetto a favore dei soggetti di cui al comma 6, articolo 34 del DPR n. 633/1972 (lett. e, co. 1, art. 70 D.Lgs. 276/2003; Min. lav., nota 16/2010);
- impresa familiare di cui all'art. 230-bis c.c., indipendentemente dalla forma giuridica assunta dall'imprenditore e dalla gestione previdenziale (artigiani e commercianti) cui sono iscritti i titolari e/o soci dell'impresa familiare stessa (INPS, circ. 76/2009);
- consegna porta a porta e vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica. In tale ambito rientrano i distributori ambulanti di stampa quotidiana e periodica, i dimostratori/promotori ambulanti di prodotti o iniziative editoriali collegate a stampa quotidiana o periodica e i distributori ambulanti di volantini pubblicitari o fogli informativi relativi a prodotti o iniziative editoriali collegate alla stampa quotidiana o periodica (Min. lav., nota 17/2009);
- qualsiasi tipologia di attività , (compresi gli enti locali), se svolta da pensionati (lett. h-bis, co. 1, art. 70 D.Lgs. 276/2003 introdotta dal co. 12, art. 7-ter, L. 33/2009; Min. Lav., nota 44/2011);
- attività di lavoro svolte nei maneggi e nelle scuderie (lett. h-ter, co. 1, art. 70 D.Lgs. 276/2003 introdotta dal co. 148, art. 2, L. 191/2009; INPS, circ. 17/2010); 
- in via sperimentale, in tutti i settori produttivi (compresi gli enti locali) e nel limite massimo di euro 3.000,00 per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito (integrazioni salariali, disoccupazione ordinaria, mobilità, trattamento speciale di disoccupazione edile) (INPS, circ. 17/2010);
- in via sperimentale per l'anno 2010 (termine prorogato al 31 dicembre 2011 dal D.P.C.M. 25.3.2011), e poi ulteriormente prorogato a tutto il 2012 ex art. 6, co. 2, D.L. 29.12.2011, n. 216), le attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito di qualsiasi settore produttivo (compreso il settore agricolo - Min. lav., nota 16/2010) da parte di prestatori di lavoro titolari di contratti di lavoro a tempo parziale, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale (art. 70, co. 1,  D.Lgs. 276/2003 modificato dal co. 148, art. 2, L. 191/2009; INPS, circ. 17/2010).
LAVORATORI GIÀ DIPENDENTI: possono svolgere prestazioni di natura occasionale secondo quanto sopra delineato fermi restando, per i lavoratori del pubblico impiego, i limiti di cui all'art. 53 del D.Lgs n. 165/2001 anche i lavoratori con contratto di tipo subordinato a tempo pieno (Min. lav., nota 46/2010).
DIVIETO: il  ricorso ai buoni lavoro è limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale, mentre è escluso che un'impresa possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi come nel caso dell'appalto e della somministrazione (INPS, circ. 88/2009). L'utilizzo del lavoro accessorio nell'ambito degli appalti è esplicitamente previsto solo con riferimento al servizio di stewarting negli stadi di calcio (Min. lav., nota 21/2010).
VOUCHER GIÀ RICHIESTI: resta fermo l'utilizzo, secondo la previgente disciplina, dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio già richiesti al 18 luglio 2012 e comunque non oltre il 31 maggio 2013 (co. 33, art. 1, Legge 92/2012 - Riforma Fornero). In sostanza i buoni già acquistati potranno essere spesi entro il 31 maggio 2013 rispettando la precedente disciplina anche e soprattutto in relazione al campo di applicazione del lavoro accessorio; resta comunque ferma la possibilità di accedere alle consuete procedure di rimborso (Min. lav. circ. 18/2012).
SETTORE TURISMO: il  lavoro accessorio può essere validamente utilizzato anche nel settore del turismo se (Min. lav., nota 37/2009):
- i prestatori di lavoro sono giovani, pensionati ovvero percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito;
- le prestazioni possono considerarsi occasionali ai sensi del co. 2 dell'art. 70 D.Lgs. 276/2003;
- Nel rispetto delle condizioni soggettive e oggettive previste dalla legge, il ricorso al lavoro accessorio è possibile anche con riferimento alle figure professionali normalmente ricorrenti nell'organizzazione del lavoro dell'impresa utilizzatrice (ad esempio personale di sala, addetti ai piani, personale di cucina) (Min. lav., circ. 34/2010).
SETTORE TERZIARIO: anche nel settore terziario, distribuzione e servizi, qualora si svolgano le attività indicate dal primo comma dell'art. 70, qualsiasi soggetto, disoccupato, inoccupato, lavoratore autonomo o subordinato, full time o part time, può svolgere prestazioni di natura occasionale e accessoria.
Anche in questo settore è possibile, ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio rese da lavoratori part time a prescindere dal tipo di attività lavorativa richiesta e, a prescindere dal tipo di attività richiesta, ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio da parte di giovani con meno di 25 anni di età, pensionati (art. 70, comma 1, lett. e), nonché soggetti percettori di misure di sostegno al reddito. Deve comunque essere rispettato il limite di compenso posto per l'utilizzabilità del lavoratore accessorio nonché il divieto posto dal legislatore di utilizzare tale strumento nei confronti di un lavoratore part time da parte di chi è già titolare del contratto a tempo parziale (Min. lav., nota 42/2010).
ATTIVITÀ RIENTRANTI IN AMBITO EX ENPALS: nell'individuazione del campo applicativo del lavoro accessorio, il legislatore non ha introdotto limitazioni legate alla circostanza che la prestazione resa sia assoggettabile a contribuzione EX ENPALS. Ne consegue che anche nei parchi di divertimento, laddove sussistano le condizioni per l'applicazione del lavoro accessorio, può essere utilizzato tale strumento (Min. lav., nota 21/2010).
LAVORO NELLA SCUOLA: il lavoro accessorio può essere utilizzato anche all'interno delle scuole private per la temporanea sostituzione del personale insegnante, se risulta soddisfatto l'ambito applicativo ("nell'ambito di qualsiasi settore produttivo") e il limite di reddito (Min. lav., nota 40/2010).
COMMITTENTE PUBBLICO: il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno (comma 3, articolo 70, D.Lgs n. 276/2003 come modificato dalla Legge 92/2012 - Riforma Fornero)
LAVORATORI UTILIZZABILI: (in attesa di conferma ministeriale) nella prima disciplina contenuta nell'art. 70 D.Lgs. 276/2003 l'utilizzo del lavoro accessorio era limitato alle prestazioni di lavoro rese da alcuni soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro specificatamente individuati dalla norma: disoccupati da oltre un anno, casalinghe, studenti e pensionati, disabili e soggetti in comunità di recupero, lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei 6 mesi successivi alla perdita del lavoro. Il D.L. 112/2008 ha abrogato tale disposizione, e pertanto non sussiste più alcuna delimitazione soggettiva all'utilizzo del lavoro accessorio (INPS, circ. 81/2008 e 104/2008). In via sperimentale, per l'anno 2009 e 2010, (termine inizialmente prorogato fino al 31 dicembre 2013 dalla lettera a), comma 32, articolo 1 della Legge 92/2012, come modificato dall'articolo 46 bis della Legge 134/2012 - Decreto Sviluppo), le prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi (compresi gli enti locali) e nel limite massimo di euro 3.000,00 per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito (integrazioni salariali, disoccupazione ordinaria, mobilità, trattamento speciale di disoccupazione edile) (INPS, circ. 17/2010). Il limite dei euro 3.000,00 è riferito al singolo lavoratore e va computato in relazione ai compensi da lavoro accessorio che lo stesso percepisce complessivamente nel corso dell'anno solare (anche per prestazioni effettuate nei confronti di diversi datori di lavoro). Tra le prestazioni di sostegno al reddito rientrano le indennità direttamente connesse ad uno stato di disoccupazione come le prestazioni di disoccupazione ordinaria, di mobilità nonché i trattamenti speciali di disoccupazione edili. Non rientrano invece le prestazioni pagate "a consuntivo" come l'indennità di disoccupazione in agricoltura e l'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti. L'INPS provvederà a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa a tali prestazioni integrative gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio (co. 1 bis, art. 70 D.Lgs. 276/2003 introdotto dal co. 12, art. 7-ter, L. 33/2009). La quota di contribuzione IVS contenuta nel valore nominale del buono (euro 1,30 per ogni buono da euro 10,00) non viene accreditata sulla posizione contributiva del lavoratore, ma va a parziale ristoro dell'onere legato alla contribuzione figurativa (INPS, msg. 12082/2010). Ne consegue che la quota di contribuzione IVS contenuta nel valore nominale del voucher e dovuta di norma a favore della Gestione Separata (con aliquota convenzionale pari al 13%), deve essere destinata alla gestione a carico della quale è posto l'onere dell'accredito figurativo e non accreditata sulla posizione contributiva del singolo lavoratore (INPS, circ. 130/2010). I soggetti che, durante il periodo di percezione dell'integrazione svolgono attività lavorativa, dovevano (fino alla pubblicazione dell'Interpello 19/2012) di norma informare preventivamente l'INPS (co. 5, art. 8, L. 160/1988). Per il solo caso di emolumenti da lavoro accessorio che rientrano nel limite di euro 3.000,00, l'interessato non era tenuto a dare alcuna comunicazione all'Istituto. Le remunerazioni di lavoro accessorio che superano il predetto limite non sono integralmente cumulabili con la prestazione e il lavoratore era tenuto a fornire la preventiva comunicazione all'Istituto. Nel caso di più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell'anno e retribuiti singolarmente per meno di euro 3.000,00 per anno solare, la comunicazione andava resa prima che il compenso determinasse il superamento del predetto limite se sommato agli altri redditi per lavoro accessorio (INPS, circ. 107/2010). Si ritiene che, in considerazione del principio di "pluriefficacia della comunicazione", non trovi più applicazione anche in questo caso l'obbligo imposto al prestatore di lavoro di comunicare all'INPS lo svolgimento di attività di lavoro accessorio in caso di superamento della predetta soglia di euro 3.000,00 (Min. Lav., interpello 19/2012).
COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE: i committenti di prestazioni occasionali di tipo accessorio hanno l'obbligo di comunicare all'INAIL, prima dell'inizio della prestazione,:
- i propri dati anagrafici e codici fiscali;
- l'anagrafica di ogni prestatore ed il relativo codice fiscale;
- il luogo dove si svolgerà la prestazione;
- la date presunte di inizio e di fine dell'attività lavorativa. La comunicazione deve indicare l'intero arco temporale in cui si intende ricorrere al lavoro occasionale accessorio del prestatore, anche se esteso a più fine settimana, giorni alterni della settimana o settimane alterne nell'arco di più mesi (INAIL, nota 6464/2010). In un primo momento l'INAIL aveva precisato come i committenti di lavoro occasionale accessorio avessero l'obbligo di indicare nella comunicazione preventiva prestazioni di durata non maggiore di 30 giorni di calendario (date presunte di inizio e fine prestazione) (INAIL, istruzioni operative 4 novembre 2010). Lo stesso istituto ha corretto tale impostazione (INAIL, istruzioni operative 15 novembre 2010) precisando che la comunicazione che il committente deve effettuare prima dell'inizio della prestazione può ricomprendere l'intero arco temporale nel quale s'intende fare ricorso al lavoro accessorio del prestatore considerato, senza limitazioni a 30 giorni. In caso di spostamento delle suddette date deve essere effettuata una comunicazione di variazione all'INAIL (INPS, circ. 76/2009);
Tale comunicazione può essere effettuata tramite: 1) fax gratuito INAIL numero 800.657.657, utilizzando l'apposito modello reperibile nel sito Internet dell'Istituto www.inail.it/Assicurazione/modulistica/Download (INAIL, nota  30 ottobre 2009) e recentemente aggiornato (INAIL, istruzioni operative 10novembre 2010);  2) contact center INPS/INAIL al numero 803164; 3) apposita procedura telematica disponibile sul sito www.inail.it, nella sezione Punto Cliente (INAIL, nota 7.9.2009). Tale comunicazione deve essere presentata anche nel caso di variazione dei dati relativi alle prestazioni occasionali di lavoro accessorio. Se tale comunicazione di variazione viene presentata tramite fax gratuito 800.657.657 va utilizzato un ulteriore apposito modello reperibile sempre nel sito Internet dell'Istituto www.inail.it/Assicurazione/modulistica/Download (INAIL, nota  30 ottobre 2009; INAIL, 4 novembre 2010). Dal 23.9.2009 è possibile rivolgersi direttamente agli operatori del Contact Center Integrato INPS-INAIL (numero 803.164) per effettuare, per il loro tramite, la comunicazione preventiva e le successive variazioni dei dati relativi alle prestazioni occasionali accessorie (INAIL, nota 22.9.2009).
PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI: il pagamento delle prestazioni avviene tramite la consegna da parte del committente di buoni (voucher) di valore predeterminato, orari, numerati progressivamente e datati (co. 1, art. 72, D.Lgs n. 276/2003 come modificato dalla L. 92/2012 - Riforma Fornero)  che devono essere riscossi autonomamente dal lavoratore presso un qualsiasi ufficio postale. Ciascun committente deve acquistare infatti (con modalità diverse a seconda che si tratti di voucher telematici ovvero cartacei) uno o più carnet di buoni; il valore nominale di questi buoni (euro 10,00) è stato fissato con D.M. 30.9.2005 tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le attività lavorative affini a quelle oggetto del lavoro accessorio, nonché del costo di gestione del servizio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio. Le attività di lavoro occasionale di tipo accessorio non danno titolo a prestazioni di malattia, di maternità , di disoccupazione né ad assegno per il nucleo familiare (INPS, circ. 104/2008 e 76/2009).
VOUCHER: il valore nominale di ogni singolo voucher è pari a euro 10,00, con la possibilità di usufruire anche di voucher "multipli" del valore di euro 20,00 e euro 50,00. Il voucher singolo e quello "multiplo", acquistabili su tutto il territorio nazionale presso le sedi provinciali INPS, possono essere usati anche in combinazione tra di loro per determinare l'esatto importo del corrispettivo della prestazione di lavoro occasionale. Dal 27 febbraio 2012 è possibile acquistare e riscuotere i voucher anche presso tutti gli uffici postali del territorio nazionale (INPS, comunicato stampa del 27 febbraio 2012). Il valore nominale è comprensivo di: 
- contribuzione a favore della Gestione Separata INPS (aliquota convenzionale pari al 13%); La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali è rideterminata con apposito decreto in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS (co. 4, art. 72, D.Lgs n. 276/2003 come modificato dalla L. 92/2012 - Riforma Fornero);
- contribuzione a favore dell' INAIL (7%);
- quota per la gestione del servizio (5%).
Il valore netto del voucher singolo risulta dunque pari a euro 7,50 (euro 10,00 - 25%), mentre il valore netto del voucher multiplo è pari a euro 37,50 (euro 50,00 - 25%) (INPS, circ. 104/2008). In caso di applicazione della normale disciplina contributiva e assicurativa del lavoro subordinato, ossia nel caso di impresa familiare (co. 4-bis, art. 72, D.Lgs. 276/2003) il valore nominale è comprensivo di:
- contribuzione a favore del FPLD (33%);
- contribuzione a favore dell'INAIL (4%); 
- quota per la gestione del servizio (5%).
Il valore netto del voucher singolo risulta dunque pari a euro 5,80 (euro 10,00 - 42%), mentre il valore netto del voucher multiplo è pari a euro 29,00 (euro 50,00 - 42%) (INPS, circ. 76/2009). Sono previsti voucher telematici e voucher cartacei. Il voucher telematico utilizza una carta magnetica - tipo "bancomat"; i buoni cartacei possono essere acquistati presso le sedi provinciali INPS. Dal punto di vista retributivo non esiste alcun riferimento normativo che correli il valore dei buoni (euro 10,00) ad un parametro orario e, pertanto, la determinazione del compenso è lasciata all'autonomia delle parti che possono rapportarlo ad una unità temporale ovvero al raggiungimento di un risultato. Il voucher non è integrabile con somme di denaro, neanche a titolo di rimborso spese forfetarie (INAIL, nota 6464/2010).
VOUCHER TELEMATICI: l'utilizzo dei voucher telematici richiede alcune operazioni preliminari. Innanzitutto i prestatori di lavoro sono tenuti ad effettuare l' accreditamento anagrafico presso l'INPS al fine della corretta gestione delle posizioni contributive individuali. L'accreditamento può avvenire tramite vari canali:
- contact center INPS/INAIL (numero gratuito 803.164);
- via Internet (sito http://www.inps.it/ nella sezione Servizi Online - per il cittadino - Lavoro Occasionale Accessorio);
- presso le sedi INPS;
- presso i Centri per l'Impiego.
A seguito dell'accreditamento anagrafico, Poste Italiane invia al prestatore/lavoratore una carta magnetica (INPS Card), con la quale il lavoratore può accreditare e riscuotere gli importi delle prestazioni eseguite. Anche i committenti che intendono avvalersi del lavoro occasionale di tipo accessorio sono tenuti ad effettuare la registrazione che può avvenire:
- tramite contact center INPS/INAIL (numero gratuito 803.164), se risultano già presenti sugli archivi ARCA dell'INPS;
- via Internet (www.inps.it nella sezione Servizi Online - per il cittadino - Lavoro Occasionale Accessorio), se sono già presenti negli archivi INPS e già provvisti di PIN;
- presso le sedi INPS (canale obbligatorio se non risultano ancora presenti negli archivi INPS);
- tramite le associazioni di categoria dei datori di lavoro.
Il committente, utilizzando i canali sopra indicati e una volta individuati i prestatori/lavoratori disponibili, invia all'INPS la richiesta dei voucher che deve contenere:
- l'anagrafica di ogni prestatore e il relativo codice fiscale;
- la data di inizio e di fine presunta dell'attività lavorativa;
- il luogo dove si svolge la prestazione;
- il numero di buoni presunti per ogni prestatore.
Tale comunicazione assolve contestualmente agli obblighi di comunicazione preventiva all'INAIL e di intestazione (provvisoria) dei buoni lavoro. In caso di variazioni rispetto alla comunicazione telematica i committenti devono effettuare la comunicazione preventiva all'INAIL, attraverso il contact center INPS/INAIL (numero gratuito 803.164) ovvero il numero di fax gratuito INAIL 800.657657, indicando, oltre ai propri dati anagrafici e codici fiscali:
- l'anagrafica di ogni prestatore ed il relativo codice fiscale;
- il luogo dove si svolgerà la prestazione;
- la date presunte di inizio e di fine dell'attività lavorativa. In caso di spostamento delle suddette date, deve essere effettuata, con le stesse modalità, nuova comunicazione di variazione all'INAIL (INPS, circ. 76/2009).
Il valore complessivo dei buoni effettivamente utilizzati deve essere versato dai committenti prima dell'inizio della prestazione:
- tramite Modello F24 (modalità di pagamento possibile solo per l'acquisto di voucher telematici) indicando, nella sezione INPS del modello, il codice sede, il codice fiscale, la causale LACC e il periodo di riferimento della prestazione;
- tramite versamento sul conto corrente postale 89778229 intestato ad INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC;
- tramite pagamento on line (attraverso il sito www.inps.it nella sezione Servizi Online - per il cittadino - Lavoro Occasionale Accessorio) con addebito su cc postale BPIOL/BPOL o su Postepay o carta di credito VISA-Mastercard.
Al termine della prestazione lavorativa il committente è chiamato a dichiarare (confermando o variando i dati indicati con la richiesta dei voucher), per ciascun prestatore, l'entità della prestazione svolta. Il prestatore di lavoro riceve, via sms, email o per posta, una comunicazione contenente i dati di sintesi (nome, cognome, voucher utilizzati, importo corrisposto e modalità di pagamento adottata e istruzioni per la riscossione in caso di bonifico domiciliato). Il committente riceve a sua volta un rendiconto finale (INPS, circ. 81/2008,  104/2008, e 76/2009).
VOUCHER CARTACEI: in alternativa ai voucher telematici è possibile compensare le prestazioni di lavoro accessorio con voucher cartacei. In questo caso il committente deve in primo luogo effettuare il versamento dell'importo relativo ai buoni che intende acquistare sul conto corrente postale 89778229 intestato ad INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC. Con la ricevuta dell'avvenuto pagamento può ritirare (anche per il tramite delle associazioni di categoria) i buoni (voucher) e/o i carnet presso le sedi provinciali INPS. Prima dell'inizio delle attività i committenti devono effettuare la comunicazione preventiva all'INAIL tramite: 1) contact center INPS/INAIL (numero gratuito 803.164); 2) numero di fax gratuito INAIL 800.657657 indicando, oltre ai propri dati anagrafici e codici fiscali, l'anagrafica di ogni prestatore e il relativo codice fiscale, il luogo dove si svolge la prestazione, la date presunte di inizio e di fine dell'attività lavorativa. Tale comunicazione deve essere presentata anche nel caso di variazioni sopravvenute del periodo di lavoro (cessazione/nuova assunzione, con conseguente modifica del periodo di attività); l'invio deve essere preventivo rispetto all'inizio della variazione (INPS, circ. 81/2008). Il committente, prima di consegnare al prestatore i buoni a titolo di corrispettivo della prestazione resa, deve provvedere ad intestarli, scrivendo su ciascun buono, negli appositi spazi, il proprio codice fiscale, il codice fiscale del prestatore destinatario, la data della relativa prestazione e convalidando il buono con la propria firma. Il prestatore riscuote il corrispettivo dei buoni ricevuti, dopo averli convalidati con la propria firma, presso qualsiasi ufficio postale (INPS, circ. 81/2008 e 104/2008).
RIMBORSO VOUCHER NON UTILIZZATI: in caso di buoni cartacei inutilizzati è possibile richiederne il rimborso esclusivamente presso le Sedi provinciali INPS. Il datore di lavoro che abbia acquistato e non utilizzato dei buoni cartacei dovrà consegnarli alla Sede provinciale INPS, che rilascerà ricevuta e disporrà un bonifico per il loro controvalore a favore del datore di lavoro (INPS, circ. 81/2008). Il committente è inoltre tenuto a presentare, anche per via postale, la richiesta di rimborso utilizzando l'apposito modulo Rimb. Lav. Occ. COD. SC52. Il controvalore effettivo dei voucher ai fini del rimborso ai committenti, che viene determinato al netto della quota di gestione del 5%, è pari a:
- euro 9,50, per il buono lavoro da euro 10,00;
- euro 19,00, per il buono lavoro "multiplo" da euro 20,00;
- euro 47,50, per il buono lavoro "multiplo" da euro 50,00.
Una volta terminata la procedura di controllo, la sede INPS emette un bonifico domiciliato o effettua un accredito sul c/c a favore del committente per il controvalore dei buoni non utilizzati (INPS, msg. 12082/2010). La richiesta di rimborso può essere presentata anche in caso di voucher acquistati tramite procedura telematica (INPS, msg. 10500/2011).
SMARRIMENTO O FURTO DEI VOUCHER: in caso di smarrimento o furto dei voucher il committente ovvero il prestatore sono tenuti innanzitutto a presentare denuncia alla competente autorità. In caso di furto o smarrimento occorso ad un prestatore di lavoro:
1. il prestatore comunica alla sede il furto o lo smarrimento dei voucher, consegnando copia della denuncia alle autorità competenti;
2. la sede annulla i voucher in questione;
3. la sede, terminato l'iter procedurale, emette un bonifico domiciliato a favore del prestatore.
In caso di furto o smarrimento occorso ad un committente:
1. il committente comunica alla sede il furto o lo smarrimento dei voucher, consegnando copia della denuncia alle autorità competenti;
2. la sede annulla i voucher in questione;
3. la sede, terminato l'iter procedurale, consegna al committente dei nuovi voucher (INPS, msg. 12082/2010).
VOUCHER PRESSO LE TABACCHERIE: in seguito alla sottoscrizione della convenzione tra INPS e FIT (Federazione Italiana Tabaccai), a decorrere dal 17 maggio 2010 il servizio per la vendita e la riscossione di buoni lavoro è attivo presso i tabaccai aderenti all'iniziativa (a regime circa 3.000). La procedura di acquisto dei voucher e di riscossione avviene secondo le seguenti modalità:
- il committente acquista presso il rivenditore autorizzato i buoni lavoro a cui la procedura centralizzata attribuisce un codice identificativo;
- prima dell'inizio della prestazione di lavoro il committente deve effettuare la comunicazione di inizio prestazione all'INPS, utilizzando i consueti canali (Contact Center INPS-INAIL n. 803164, sito Internet dell'Istituto, attivando la connessione alla pagina Lavoro Occasionale, presso una sede INPS). Tale operazione è necessaria per l'attivazione del buono lavoro;
- il prestatore riscuote i voucher presso qualsiasi rivenditore autorizzato, dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione del lavoro occasionale accessorio ed entro un anno dal giorno dell'emissione (INPS, msg. 13211/2010).
LAVORO DOMESTICO: il ricorso ai voucher ex art. 70, lett. a) D.Lgs. 10.9.2003, n. 276, per i lavori domestici può essere effettuato esclusivamente per quelle attività che, per la loro natura occasionale e accessoria, non sono assistite da alcuna tutela previdenziale e assicurativa. Si tratta quindi di attività non riconducibili né a un rapporto di lavoro già disciplinato dalla legge (rapporto di lavoro domestico) né a regolamentazioni contrattuali afferenti a tale ambito lavorativo. In caso invece di lavorazioni non caratterizzate da temporaneità e occasionalità i lavoratori devono essere assunti con le consuete modalità previste per il lavoro domestico (INPS, circ. 44/2009).
IMPRESA FAMILIARE: le imprese familiari, intendendo per tali quelle cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo,possono utilizzare, nei limiti di euro 10.000,00 all'anno, il sistema dei voucher per qualunque tipologia di attività o prestazione (anche dunque per le attività non contemplate nelle lett. b), d), e), h), art. 70, D.Lgs. 276/2003) con l'applicazione del regime contributivo ordinario , cioè con l'applicazione della normale disciplina contributiva e assicurativa prevista per i rapporti di lavoro subordinato e con inquadramento nel settore Terziario ovvero Artigianato, se ricorrono le condizioni previste dalla L. 443/1985 (co. 4-bis, art. 72, D.Lgs. 276/2003). In questo caso non operano limitazioni in ordine alle modalità dell'attività esercitata, salvo il fatto che essa sia svolta da soggetti estranei all'imprenditore e all'impresa familiare stessa (INPS, circ. 76/2009). Nel caso invece in cui l'impresa familiare non intenda operare nell'ambito della lett. g), c. 1, art. 70, bensì intenda avvalersi dei buoni lavoro per le altre casistiche dell'art. 70, trova applicazione il normale regime dei buoni lavoro con il relativo regime contributivo e assicurativo agevolato (aliquota del 13% per la Gestione separata), sempre nel limite di euro 10.000,00 nell'anno fiscale. Le imprese familiari che utilizzano il lavoro accessorio, operando nell'ambito della lett. g), art. 70, D.Lgs. 276/2003, possono utilizzare esclusivamente la procedura con voucher telematici (INPS, circ. 76/2009).
LIMITI DI UTILIZZO: l'utilizzo del contratto è limitato sotto il profilo del compenso complessivo. Le attività lavorative svolte con il lavoro accessorio, anche se rese in favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, a condizione che non diano complessivamente luogo, con riferimento a ciascun committente, a compensi superiori a euro 5.000,00 nel corso di un anno solare (art. 70 D.Lgs. 276/2003). Tale limite rimane valido anche se i lavoratori percepiscono prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito in quanto le due disposizioni risultano tra loro distinte (Min. lav., nota 16/2010).  Le imprese familiari possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a euro 10.000,00 (INPS, circ. 104/2008; INAIL, nota 4.12.2008).
INDENNITÀ DI INFORTUNIO: in relazione all'applicabilità dell'articolo 70 del Testo Unico, per il quale il datore di lavoro non può rifiutarsi di anticipare l'indennità per inabilità temporanea quando ne sia richiesto dall'Istituto, data la particolarità di tale tipologia di lavoro, caratterizzata appunto dal requisito della "occasionalità" e dalla non continuità del rapporto di lavoro, l'INAIL non deve esercitare la facoltà prevista al primo comma dello stesso articolo (INAIL, nota 6464/2010).
Fonte: Unico Lavoro Sistema Frizzera

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