PRESTAZIONI OCCASIONALI DI TIPO ACCESSORIO

Il Governo ha approvato il disegno di legge di riforma del mercato del lavoro lo scorso 27 giugno e tra le novità più interessanti, è d’obbligo segnalare quelle che riguardano il lavoro accessorio.
Lavoro accessorio: cos’è
Il lavoro occasionale di tipo accessorio è una particolare modalità di prestazione lavorativa prevista dalla Legge Biagi. 
La sua finalità è quella di regolamentare quei rapporti di lavoro che soddisfano esigenze occasionali a carattere saltuario, tutelando in tal modo lavoratori che usualmente operano senza alcuna protezione assicurativa e previdenziale. 
Il pagamento della prestazione avviene attraverso i buoni lavoro, voucher, che garantiscono, oltre alla retribuzione, anche la copertura previdenziale presso l’Inps e quella assicurativa presso l’Inail.
Lavoro accessorio: legge Biagi
Il disegno di legge di riforma del mercato del lavoro sostituisce in toto l’articolo 70 del decreto legislativo n. 276 del 2003. La norma ante riforma prevedeva che “per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, nell’ambito dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa la assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap, dell’insegnamento privato supplementare, dei piccoli lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici e monumenti, della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli”. Continuava la norma affermando che le attività lavorative di cui sopra anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che coinvolgono il lavoratore per una durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare e che, in ogni caso, non danno complessivamente luogo a compensi superiori a 3 mila euro sempre nel corso di un anno solare.
Lavoro accessorio: riforma Fornero
La riforma del lavoro voluta dal ministro Fornero cambia totalmente questa norma e prevede ora che per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5mila euro nel corso di un anno solare. 
Ciò significa che le prestazioni accessorie possono essere retribuite al massimo con 5mila euro all’anno, da riferire alla totalità dei committenti. Nei confronti dei singoli committenti imprenditori commerciali o professionisti, le prestazione di lavoro accessorio, i buoni o anche detti voucher, non possono superare invece i 2mila euro.
Buoni lavoro agricoltura
Disposizioni importanti sono quelle anche previste per i voucher agricoli. Dopo il rischio soppressione e le dure critiche delle associazioni, il Governo rimodella le previsioni del lavoro accessorio in agricoltura, applicando anche qui il limite dei 5mila euro annui, per tutti i committenti:
- alle attività lavorative di natura occasionale rese nell’ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università;
- alle attività agricole svolte a favore di quei produttori agricoli che, a determinate condizioni, come un volume di affari non superiore a 2.582,28 euro, sono sollevati da una serie di adempimenti ai fini Iva.
Buoni lavoro orari
Continua la riforma del lavoro targata Fornero, anche chiarendo che per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i beneficiari acquistano presso le rivendite autorizzate uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali da adottarsi entro trenta giorni e periodicamente aggiornato tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.
Buoni lavoro: versamento contributi
Il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, registrandone i dati anagrafici ed il codice fiscale, effettua il versamento per suo conto dei contributi, per fini previdenziali, all’Inps, alla Gestione Separata. 
La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali è determinata con decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con quello dell’economia e delle finanzia, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell’Inps.
Lavoro accessorio: fino al 31 maggio 2013 voucher con disciplina precedente
Da ultimo, il Governo chiarisce che resta fermo l’utilizzo secondo la disciplina previgente dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio già richiesti alla data di entrata in vigore della legge di riforma del mercato del lavoro e comunque non oltre il 31 maggio 2013.
Fonte: investire oggi

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