Prestiti, bastano le generalità dei familiari

L'irrilevanza reddituale dei versamenti sul conto corrente può essere superata con l'indicazione delle generalità di coloro che hanno elargito le somme di denaro e con la spiegazione delle ragioni sottese. La precisazione arriva dalla sentenza 74/30/12 della Ctr Piemonte, che si è pronunciata sul mancato accoglimento delle giustificazioni fornite da un contribuente sottoposto a indagini finanziarie in relazione alle somme provenienti da prestiti o elargizioni di familiari o amici. 
La Ctr ha precisato che il contribuente non è tenuto a dimostrare la capacità contributiva di coloro che gli avrebbero prestato il denaro né tanto meno la legittimità del possesso delle provviste di denaro da parte degli erogatori. 
In caso di dubbio, infatti, dovrà essere l'amministrazione finanziaria ad appurarne la veridicità della giustificazione addotta e la compatibilità con la capacità contributiva dei prestatori, attraverso i suoi poteri di accertamento. In sostanza, l'onere probatorio passa all'ufficio. E, se ritiene che la circostanza non sia fondata, potrà invitare il soggetto che avrebbe elargito la somma di denaro e chiedergli spiegazioni sulle ragioni di questi prestiti così come la documentazione che attesta l'avvenuto trasferimento delle somme contestate.
La sentenza trae origine da un avviso di accertamento emesso nei confronti di un contribuente, socio di alcune società di capitali a ristretta base azionaria (Srl), verificate e accertate in precedenza per un presunto coinvolgimento in una frode fiscale finalizzata ad indebita detrazione di Iva. A seguito della verifica nei confronti delle società, l'ufficio ha eseguito indagini finanziarie anche sui conti correnti personali dei soci e, sulla base di un presunto rapporto di complicità tra azionista e società a ristretta base azionaria, ha rettificato una maggiore Irpef sulla base dei versamenti sul conto corrente giustificati dal socio come prestiti da parte di familiari. In pratica, il fisco ha ritenuto tali giustificazioni troppo generiche e gli importi prestati incompatibili con il modesto reddito dei soggetti erogatori (familiari dello stesso contribuente e tutti pensionati). 
Il ricorso del contribuente in Ctp è stato respinto. Ma di altro avviso è stata la Ctr, che invece ha accolto l'appello: per gli importi versati, infatti, il contribuente può evitare l'operatività delle presunzioni relative indicando i soggetti che gli hanno eventualmente prestato il denaro e le ragioni dell'elargizione. Pertanto, la tesi dell'amministrazione finanziaria di non ritenere sufficiente tale indicazione appare non in linea con le norme attuali. 
E proprio in base all'attuale contesto sono diverse le giustificazioni da produrre a seconda che si tratti di versamenti o di prelevamenti.
Nel primo caso, il contribuente, se non vuole che vengano considerati quali maggiori redditi tali versamenti, è chiamato a dimostrare che dette operazioni o già siano state sottoposte a tassazione ovvero siano esenti o irrilevanti ai fini impositivi (come per prestiti o regalie). 
Nel secondo caso, invece, il diretto interessato, se vuole evitare che tali somme siano considerate compensi o ricavi, deve alternativamente indicare i soggetti beneficiari dei prelevamenti o dimostrare che i movimenti risultino dalle scritture contabili.
Fonte: Il sole 24 ore autore Rosanna Acierno

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