Ravvedimento per omesse comunicazioni possibile fino al 31 dicembre

Lo chiarisce la circolare 38 dell’Agenzia, in sede di prima applicazione della norma introdotta dal DL 16/2012
L’art. 2, comma 1, del DL 16/2012 ha introdotto la possibilità di sanare l’omissione di comunicazioni che, per effetto della legislazione di riferimento, sono necessarie per la fruizione di particolari regimi fiscali.
Ecco che l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 38 pubblicata ieri, si è pronunciata in merito all’ambito applicativo di tale novità.
Si premette che, in base alla disposizione richiamata, la fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione o ad altro adempimento di natura formale non eseguito, non è preclusa, a condizione che non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, che sussista il possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma di riferimento, che la comunicazione venga effettuata o venga eseguito l’adempimento di natura formale entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile e che, contestualmente, sia versata la sanzione minima di cui all’art. 11, comma 1 del DLgs. 471/97 (258 euro) con le modalità previste dall’art. 17 del DLgs. 241/97, con esclusione della compensazione.
Tale innovazione ha come ratio la salvaguardia dei diritti del contribuente in buona fede, e, come chiarito dalla Relazione illustrativa al DL 16/2012, presuppone che il contribuente abbia tenuto un comportamento coerente con il regime opzionale prescelto ovvero con il beneficio fiscale di cui intende usufruire, “e abbia solo omesso l’adempimento formale normativamente richiesto, che viene posto in essere successivamente”.
Il termine per il ravvedimento coincide con il termine per la prima dichiarazione utile, intendendosi per tale la prima dichiarazione il cui termine scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione, non avendo rilievo il periodo di “tolleranza” di 90 giorni previsto dall’art. 2, comma 7 del DPR 322/98, entro cui la dichiarazione, sebbene tardiva, non è considerata omessa.
A titolo esemplificativo, la circolare ricorda che la nuova forma di ravvedimento opera per l’opzione per il consolidato nazionale, per il regime della tassazione per trasparenza delle società di capitali, per il modello EAS, per l’IVA di gruppo e per la determinazione dell’IRAP in base al bilancio.
Non rilevano i 90 giorni per la dichiarazione tardiva
Per contro, non rientrano nella nuova forma di ravvedimento le opzioni disciplinate dal DPR 442/97 (ad esempio, quelle relative alla fruizione di regimi contabili semplificati), per le quali rileva il cosiddetto “comportamento concludente”, e la violazione dell’obbligo di successiva comunicazione non preclude l’applicazione del regime di determinazione dell’imposta o del regime contabile adottato di fatto dal soggetto passivo.
Peraltro, si specifica che detto ravvedimento si applica solo quando l’adempimento formale si erge a condizione di operatività del regime agevolato/opzionale, per cui esulano da ciò gli adempimenti che costituiscono una semplice irregolarità, alla quale conseguono solo sanzioni, come la comunicazione che, a partire dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2008, deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate per beneficiare della detrazione del 55% sulle spese sostenute per il risparmio energetico, qualora i lavori proseguano per più anni, che comporta la sanzione ex art. 11 del DLgs. 471/97.
In sede di prima applicazione della norma, in considerazione dell’incertezza interpretativa in merito all’individuazione del dies ad quem entro il quale sanare l’adempimento omesso, l’Agenzia delle Entrate ritiene che la regolarizzazione possa avvenire entro il 31 dicembre 2012.
Fonte: Eutekne autori Massimo NEGRO e Alfio CISSELLO

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