Rebus IVA per la compensazione di crediti verso la P.A. con somme a ruolo

Ai fini dell’inserimento del debito IVA nella liquidazione periodica, dovrebbe contare l’attestazione dell’agente della riscossione
È possibile compensare crediti nei confronti di Enti pubblici ed Enti del Servizio sanitario nazionale con somme iscritte a ruolo, ma rimane il dubbio sul momento in cui l’IVA diventa esigibile per l’Erario. È questo l’interrogativo che emerge dopo l’emanazione del Decreto del 25 giugno 2012, che ha disciplinato le modalità di tale compensazione.
Si ricorda che l’art. 31, comma 1-bis, del DL n. 78/2010 ha inserito l’art. 28-quater nel DPR n. 602/1973, per effetto del quale, a partire dal 1° gennaio 2011, i crediti non prescritti certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. Ai sensi dell’articolo 1 del DM, i contribuenti possono utilizzare detti crediti per il pagamento totale o parziale di somme dovute per cartelle di pagamento, per atti di accertamento e avvisi di addebito INPS aventi valore di titolo esecutivo notificati entro il 30 aprile 2012, per tributi erariali e per tributi regionali e locali, nonché per contributi INPS e INAIL e, in ultimo, per entrate spettanti all’amministrazione che ha rilasciato la certificazione. La compensazione è ammessa anche per pagare gli oneri accessori, gli aggi e le spese a favore dell’agente della riscossione.
Si evidenzia che, per attivare la procedura di compensazione, il creditore/contribuente deve rivolgersi ai menzionati Enti al fine di acquisire la certificazione dell’esigibilità dei crediti prevista dall’articolo 9, comma 3-bis, del DL n. 185/2008, la quale costituisce titolo idoneo per essere utilizzata ai fini del pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell’iscrizione a ruolo. Nella pratica e in estrema sintesi, il titolare del credito presenta la certificazione all’agente della riscossione per il pagamento totale o parziale del debito. L’agente della riscossione trattiene l’originale della certificazione e rilascia una copia timbrata per ricevuta al titolare del credito. Nei tre giorni lavorativi successivi, procede ad accertare l’esistenza e la validità del documento presentato dal contribuente, per mezzo di richiesta da trasmettere all’amministrazione debitrice tramite posta elettronica certificata. L’Ente debitore ha l’obbligo di rispondere al concessionario della riscossione nei successivi dieci giorni, sempre con posta elettronica certificata, comunicando l’esito della verifica al concessionario stesso, che informa il titolare del credito. In caso di esito positivo, il debito si estingue e il titolare del credito ritira l’attestazione di avvenuta compensazione presso lo sportello del competente agente della riscossione.
Tralasciando gli altri aspetti, ci si chiede quando il contribuente, volendo procedere alla compensazione, abbia l’obbligo di versare l’IVA. È noto, infatti, che l’articolo 6 del DPR n. 633/1972 individua il momento in cui l’IVA sulle operazioni di cessione di beni o sulle prestazioni di servizi diviene esigibile da parte dello Stato. In generale, si può affermare che il debito IVA nasce all’atto della consegna o della spedizione dei beni mobili, nel momento in cui si trasferisce la proprietà per i beni immobili e, infine, all’atto del pagamento del corrispettivo per le prestazioni di servizi. Il versamento dell’IVA avviene successivamente con cadenza mensile o trimestrale attraverso l’operazione di liquidazione dell’imposta. Derogano a queste regole le operazioni concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi eseguite nei confronti delle Camere di Commercio, dello Stato, degli organi dello Stato, degli Enti pubblici territoriali e relativi consorzi, degli Istituti universitari, delle ASL, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di assistenza, beneficenza e previdenza. Verso tali soggetti, il contribuente può fatturare l’operazione con “IVA ad esigibilità differita”, rinviando, quindi, il versamento dell’imposta nel momento in cui l’Ente effettua il pagamento della fattura.
L’operazione effettuata nei confronti dei citati Enti e organismi genera in capo al contribuente un credito, che, avendo le caratteristiche di essere non prescritto, certo, liquido ed esigibile, può essere utilizzato per compiere la compensazione in esame. Tuttavia, come già evidenziato, sorge il dubbio di quando inserire il debito IVA nella liquidazione periodica. Una soluzione al problema potrebbe essere quella di considerare come avvenuto il pagamento del credito, da parte dell’Ente, nel momento in cui l’agente della riscossione attesta al contribuente, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del decreto ministeriale, la realizzazione della compensazione. In questo caso, il contribuente dovrebbe qualificare la compensazione come pagamento dell’operazione fatturata all’Ente con “IVA ad esigibilità differita”. In realtà, è solo in questa occasione che il titolare del credito viene posto nella posizione di conoscere l’avvenuta compensazione e, quindi, di inserire nella liquidazione periodica l’imposta a debito relativa alle operazioni effettuate nei confronti dello Stato ed Enti pubblici. Sul punto, viste le difficoltà operative, è necessario un intervento interpretativo al fine di evitare possibili sanzioni in capo ai contribuenti che applicano le disposizioni in parola.
Fonte: Eutekne autore Francesco BARONE    

Commenti