RIFORMA LAVORO: MODIFICHE LAVORO ACCESSORIO OCCASIONALE

L’argomento del titolo è trattato dal comma 32 dell’art.1 della legge di riforma n.92/2012, che, mancando diversa indicazione nel provvedimento, entra in vigore dal 18.7.2012, provvedendo in primo luogo  a sostituire l’originario art. 70 del del decreto legvo n.276/03 con un nuovo testo, i cui contenuti   vengono di  seguito  riportati:
Testo  previgente art.70
Definizione e campo di applicazione
1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell’ambito:
a) di lavori domestici;
b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, anche nel caso in cui il committente sia un ente locale;
c) dell’insegnamento privato supplementare;
d) di manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà;
d) di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico (L. 33/2009);
e) dei periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado;
e) di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, le scuole e le universita’, il sabato e la domenica edurante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di eta’ se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegniscolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’universita’;
f) di attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati, da casalinghe e da giovani di cui alla lettera e) ovvero delle attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all’articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
g) dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile,limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi
h) della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica;
h-bis) di qualsiasi settore produttivo  compresi gli enti locali, da parte di pensionati.
h-ter) di attivita’ di lavoro svolte nei maneggi e nelle scuderie.
In via sperimentale per l’anno 2010 (prorogato nel 2011 e 2012), per prestazioni di lavoro accessorio si intendono anche le attività lavorative di natura occasionale rese nell’ambito di qualsiasi settore produttivo da parte di prestatori di lavoro titolari di contratti di lavoro a tempo parziale, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale.
1-bis. In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010,2011 e 2012 , prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi compresi gli enti locali, e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito compatibilmente con quanto stabilito dall’articolo 19, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dallalegge 28 gennaio 2009, n. 2.
 L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle
2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che coinvolgono il  lavoratore per una durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare e che, in ogni caso, non danno complessivamente luogo a compensi superiori a 3 mila euro 5 mila euro sempre nel corso di un anno solare.
2-bis. Le imprese familiari possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro
2-ter. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico e degli enti locali e’ consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e ove previsto dal patto di stabilita’ interno.
Nuovo testo art. 70
«Art. 70. – (Definizione e campo di applicazione). – 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente. Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro nel corso di un anno solare, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, le attività lavorative di cui al presente comma possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura:
a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell’ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università; b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all’articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
3. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.
4. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui all’articolo 72 sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno»;
b) all’articolo 72, comma 1, dopo le parole: «carnet di buoni» sono inserite le seguenti: «orari, numerati progressivamente e datati,» e dopo le parole: «periodicamente aggiornato» sono aggiunte le seguenti: «, tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali»;
c) all’articolo 72, comma 4, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali è rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell’INPS».
Nel testo  della legge n.92-2012   è prevista  la nuova definizione del voucher, significativamente per i lavori agricoli, talvolta impropriamente detti stagionali, ed i relativi istituti di complemento.
La discussione è  stata prolungata ed aspra . Le organizzazioni di rappresentanza si sono confrontate a distanza senza mezzi termini, ad un certo punto gli unici passaggi che ostacolavano la approvazione del testo di legge erano apprendistato e voucher agricolo,e nella discussione sono intervenuti persino   i ministri per le politiche agricole e del lavoro
Nel merito, si ricorda  che,come è  noto. il voucher fu introdotto nel 2003,  petr  regolare attività marginali per sostenere soggetti a rischio di esclusione sociale e con difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro (disoccupati da oltre un anno, casalinghe, studenti, pensionati,disabili, extracomunitari e soggetti in comunità di recupero). Scopo della norma era quello di fare emergere delle prestazioni che, per la loro modesta entità, erano certamente destinate ad incrementare l’area del lavoro nero.
Nel settore agricolo fu introdotto nel 2008 con rilevante soddisfazione  agricolo,ma  nel  tempo l’uso del voucher si è esteso con contrapposti giudizi di merito.
In sede di discussione sulla legge di riforma si sono  contrapposti emendamenti ancora più estensivi ,a fronte di altri del tutto restrittivi. L’esito è stasto  il nuovo testo,  sopra riportato, dell’art.70  del dec.legvo n.276/03,contenente importanti e rilevanti novita’
Da un lato è consentito il lavoro accessorio purchè non superi i 5.000 € di compenso per anno solare; tale limite rimane e può essere ripartito per diversi committenti ,purchè ciascun lavoro non superi i 2.000 €.
Per la agricoltura esiste un punto specifico nel  comma 1, punto 2, lettere a)  e b )
Con la  lettera a) si  dispone l’esercizio del lavoro accessorio e relativo voucher contributivo, purchè siano impiegati pensionati o giovani sotto i 25 anni ed iscritti ad un ciclo scolastico o universitario.
Con la lettera b)   si ammette la possibilità del lavoro accessorio per tutti,  purche’ si tratti di aziende agricole  che assumono,con un   livello  non superiore ad 7.000 € anno di fatturato.
Si evedenzia che inoltre   è stasto modificato l’art. 72 del citato decreto legislativo n. 276/03, prevedendosi un meccanismo di valore orario del voucher e di progressivo adeguamento “ tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali “.
In sostanza si introduce  una contrattazione parallela sul valore del voucher di quella sul contratto nazionale di lavoro.
Infine si sottolinea che nel   comma 34  si dispone che comunque resta fermo,sino al 31 maggio 2013, l’utilizzo secondo la previgente disciplina dei   buoni per prestazioni di lavoro accessorio ,di cui all’art.72 del dec.legvo n.276/01,che risultano  gia’ richiesti alla data d’entrata in vigore della legge n.92/2012 ,che ,come è noto , decorre dal 18.7.2012
Si conclude riportando un confronto in sintesi della disciplima del lavoro accessporio occasionale   prima e dopo la riforma:
Settori produttivi  
PRIMA
a)  lavori domestici;
b)  lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, anche nel caso in cui il committente sia un ente locale;
c) insegnamento privato supplementare;
d)   manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà;
d) manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico (L. 33/2009);
e)  periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado;
e)   qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, le scuole e le universita’, il sabato e la domenica edurante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di eta’ se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegniscolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’universita’;
f)  attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati, da casalinghe e da giovani di cui alla lettera e) ovvero delle attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all’articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
g) dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile,limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi
h  consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica;
h-bis) qualsiasi settore produttivo  compresi gli enti locali, da parte di pensionati.
h-ter attivita’ di lavoro svolte nei maneggi e nelle scuderie
DOPO
a) tutti settori produttivi
b) attivita’ agricole stagionali
c) attivita’ agricole  in favore piccoli imprenditori agricoli
Lavoratori utilizzabili
PRIMA
-  giovani con meno 25 anni iscritti corso studi nei giorni del fine settimana ovvero durante tutto l’anno se iscritti unioversita’ (tutti settori produttivi ,compresa agricoltura)
-pensionati (tutti settori produttivi)
-casalinghe (solo agricoltura)
-percettori prrestazioni integrative salario sostegno reddito (anno 2012)
-lavoratori part time (anno 2012     ) per tutti settori produttivi
DOPO
-Tutti lavoratori per generalita’ settori produttivi,esclusa agricoltura
–  giovani con meno 25 anni iscritti corso studi nei giorni del fine settimana ovvero durante tutto l’anno se iscritti università ( per attivita’ stagionali agricoltura)
-pensionati per attività agricole stagionali
-tutti fatta eccezione soggetti iscritti anno precedente elenchi agricoli anagrafici lavoratori agricoli (soltanto per attività agricole in favore piccoli imrenditori agricoli)
Committenti
PRIMA
Privati per tutti settori produttivi
Committenti pubblici ed enti locali
DOPO
-privati per tutti settori produttivi
-committenti pubblici ed enti locali  nel rispetto vincoli in matertia contenimento spese personale e se previsto nel patto di stabilita’ interno
-imprenditori commerciali e professionisti nei limiti di 2 mila euro di compenso erogabile ad ogni singolo lavoratore, nel rispetto del limite massimo complessivo dio 5 mila euro
Compensi
PRIMA
- 3 mila euro per percettori di integrazioni  al salario o di sostyegno al reddito
-5 mila euro annui per singolo committente
-10 mila euro ambito impresa familiare
DOPO
5 mila euro nell’intero anno solare e per totalita’ committenti,di cui massimpo 2 mila euro erogabili da impremndirtori commerciali e da professionisti,restando precisato che detto compenso è valutabile per determinare reddito rinnovo permesso soggiorno.
Fonte: Diritto.net 

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