Società in perdita: disapplicazione immediata

Le situazioni che portano alla disapplicazione hanno immediato effetto interruttivo del “periodo di osservazione” triennale
Premessa – La disapplicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica (che scatta a decorrere dal quarto periodo d’imposta) non deve passare per l’interpello, per le società che in almeno uno dei tre periodi precedenti presentano le situazioni elencate nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’11 giugno 2012. Le situazioni che portano alla disapplicazione della normativa determinano un immediato effetto interruttivo del “periodo di osservazione” triennale. 
Il provvedimento - Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’11 giugno 2012, prot. n. 2012/87956, sono state individuate le cause oggettive rilevanti nel periodo di osservazione, al ricorrere delle quali è consentito disapplicare automaticamente la disciplina delle società in perdita sistematica, senza necessità di presentare istanza di disapplicazione. Le situazioni indicate in detto provvedimento sono state, in parte, mutuate da quelle già indicate per le società non operative nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 febbraio 2008, prot. n. 23681, in quanto rappresentative di situazioni oggettive che giustificano anche la disapplicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica. Alcune modifiche alle pre-esistenti cause disapplicative si sono rese necessarie per tener conto delle peculiarità della nuova disciplina. 
Obiettivo - Lo scopo che si prefigge con il provvedimento, è quello di limitare il numero delle istanze di interpello disapplicativo. Tra le diverse cause di esclusione previste dal documento, quelle diciamo di maggior interesse, che permettono di non presentare l’istanza, sono la congruità e la coerenza rispetto agli studi di settore anche per effetto di adeguamento in dichiarazione e anche il conseguire un margine operativo lordo positivo. 
Interruzione - Va evidenziato che le situazioni che possono essere apprezzate ai fini delle disapplicazione si riferiscono esclusivamente a uno dei periodi d’imposta sotto osservazione, determinando un immediato effetto interruttivo del periodo di osservazione di riferimento. Per esempio, qualora il periodo di osservazione sia costituito dai periodi d’imposta 2009, 2010 e 2011, e il periodo di applicazione sia il 2012, l’esistenza di una causa di disapplicazione automatica nell’ambito del triennio, limitatamente al 2010, coinvolgerà solo tale periodo rendendo inapplicabile la disciplina in esame per il 2012. Al pari, in relazione al periodo di osservazione dato da 2010, 2011 e 2012 concernente il successivo periodo di applicazione 2013, la medesima causa di disapplicazione automatica afferente al 2010 comporterà l’inapplicabilità della disciplina in esame per il 2013. Il successivo periodo di osservazione rilevante per la disciplina in esame inizierà a decorrere solo dal 2011 e sarà dato dal triennio 2011, 2012 e 2013, poiché la causa afferente al 2010 non rileva per detto triennio; di conseguenza, il successivo periodo d’imposta cui potrà rendersi applicabile la disciplina sulle società in perdita sistematica sarà il 2014.
Autore: Redazione Fiscal Focus

Commenti