Società «solari» senza prospetto anche se in perdita sistematica nel 2012

L’Agenzia conferma che la casella presente nel rigo RF74, colonna 2, di UNICO 2012 SC è dedicata alle sole società con esercizio «a cavallo»
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 35 del 20 settembre 2012 ha fornito un importante chiarimento su una questione che interessa tutte le società che, avendo registrato risultati negativi nell’ultimo triennio, rientrano tra quelle definite “in perdita sistematica”.
La problematica riguarda la presenza, nel modello UNICO 2012 SC, e più precisamente nel rigo RF74 del prospetto per la verifica dell’operatività, della casella 2 rubricata “Soggetto in perdita sistematica”. Le istruzioni precisano che questa casella deve essere barrata qualora il contribuente abbia presentato dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d’imposta consecutivi ovvero, nello stesso arco temporale, sia risultato per due periodi d’imposta in perdita fiscale ed in uno abbia dichiarato un reddito inferiore all’ammontare determinato ai sensi dell’art. 30, comma 3, della L. 724/94. In tal caso, precisano sempre le istruzioni, occorre compilare le colonne 4 e 5 dei righi da RF75 a RF83, ovvero la determinazione del reddito minimo (sempre che la casella “Casi particolari” di rigo RF74 non sia stata compilata), mentre il resto del prospetto non va compilato.
La domanda posta all’Agenzia è volta a comprendere se i tre periodi di imposta consecutivi cui si fa riferimento nelle istruzioni siano quelli relativi al triennio 2008/2009/2010 o se, invece, ci si riferisca al triennio 2009/2010/2011.
L’Agenzia ricorda opportunamente che, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, le disposizioni in materia di società in perdita sistematica trovano applicazione solo a decorrere dal 2012, in presenza del triennio 2009/2010/2011 in perdita. Ciò posto, la circolare 35/2012 evidenzia correttamente come le indicazioni sopra riportate presenti nelle istruzioni a UNICO 2012 si riferiscano ai soli soggetti “non solari” che utilizzeranno tale modello e i cui redditi saranno già soggetti alla nuova normativa (si tratta, ad esempio, delle società con periodo d’imposta che va dal 1° ottobre 2011 al 30 settembre 2012).
Casella non presente in UNICO 2012 SP
Il mancato coinvolgimento dei soggetti “solari” trova, del resto, conferma nel fatto che la casella “Soggetto in perdita sistematica” non è presente nel modello UNICO 2012 SP (si veda, al riguardo, la struttura del rigo RS11); con riferimento alle società di persone, infatti, il periodo d’imposta si considera sempre coincidente con l’anno solare, anche qualora l’atto costitutivo della società preveda un esercizio “a cavallo” (risoluzione Agenzia delle Entrate n. 92 del 20 settembre 2011).
In definitiva, per le società “solari” il 2011 non è interessato dalla normativa sulle società in perdita sistematica e, conseguentemente, non occorre fornire nessuna indicazione in tal senso in UNICO 2012, né nel prospetto per la verifica dell’operatività, né nel quadro RQ (la cui sezione XX, dedicata alla liquidazione della maggiorazione IRES del 10,5% anch’essa introdotta dal DL 138/2011 – anche per le “vecchie” società non operative – deve parimenti essere compilata dalla sole società “non solari” che per il periodo d’imposta 2011/2012 sono già soggette alle nuove norme).
L’unica indicazione che occorre dare, invece, riguarda gli obblighi di rideterminazione degli acconti: è, infatti, necessaria la compilazione dell’apposito prospetto del quadro RS (rigo RS79) se è stato rideterminato il reddito del 2011 al fine di calcolare un’imposta “virtuale” riferita al 2011 stesso, a sua volta necessaria quale base per la quantificazione degli acconti (sia il primo che il secondo) dovuti per il 2012.
Fonte: Eutekne autore Gianluca ODETTO


Commenti