Srl a un euro e semplificata senza garanzia per i finanziamenti

Le due nuove forme di S.r.l.: S.r.l.s. e S.r.l.c.r. - Come noto, in base all’art. 2463-bis c.c., introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 1/2012, c.d. “Decreto Liberalizzazioni”, i soggetti aventi determinati requisiti possono costituire una “Società a responsabilità limitata semplificata” (S.r.l.s.). A seguito delle modifiche apportate dal Decreto in esame la nuova tipologia di società, il cui capitale sociale non può essere inferiore ad € 1 e superiore a € 10.000, può ora essere costituita anche “da persone fisiche che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione”. 
Va evidenziato che in tal caso la costituzione può avvenire mediante contratto o atto unilaterale; l’atto costitutivo va redatto per atto pubblico; gli amministratori possono anche essere persone fisiche diverse dai soci; la denominazione di srl a capitale ridotto, l’ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e il Registro delle Imprese presso il quale la stessa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza e “nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico”.
Inoltre è previsto che alle srl a capitale ridotto sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni del Codice civile del libro V, titolo V, capo VII. 
Con il D.L. Sviluppo 83/2012, convertito nella L. 134/2012 è stata varata un altro tipo di assetto societario ovvero la società a responsabilità limitata a capitale ridotto (S.r.l.c.r.), portando cosi a tre il numero delle Srl di cui il nostro ordinamento permette la costituzione ovvero: 
→ la Srl ordinaria; 
→ la Srls semplificata; 
→ la Srlcr (società a responsabilità limitata a capitale ridotto). 
Da notare subito che la società a responsabilità limitata a capitale ridotto non è una mera variante della Srl semplificata. 
I punti in comune tra S.r.l.s. e S.r.l.c.r. - L’aspetto che accomuna le due tipologie di società ( la Srl semplificata e la Srl a capitale ridotto) è il capitale sociale, infatti entrambe devono avere un capitale tra 1 e 9.999,99 euro, da versare solo in denaro (sono esclusi i conferimenti in natura o di servizi). All'atto della costituzione, per tutte e due le società, il capitale va versato per intero nelle mani degli amministratori, mentre nelle Srl ordinarie il capitale iniziale va collocato transitoriamente in banca, e può essere versato anche non per intero (se la società non è a socio unico), ma in misura non inferiore al 25 per cento. 

Le differenze tra S.r.l.s. e S.r.l.c.r. - La società a responsabilità limitata a capitale ridotto, non gode di agevolazioni in termini di costi istitutivi come la Srl semplificata (viene costituita con normale atto pubblico), ma non è neppure assoggettata ai vincoli dello statuto standard pur dovendosi attenere agli stessi limiti di capitale delle srl semplificate. 
Le principali differenze rispetto alla Srls (società a responsabilità limitata semplificata) riguardano: la denominazione della società; il fatto che l'atto costitutivo possa esser redatto, per atto pubblico, secondo le regole tipiche della srl; la circostanza che gli amministratori possano essere scelti fra soggetti non soci; la possibilità che l'assemblea possa essere presieduta anche da soggetti non coincidenti con l'amministratore unico o presidente del CDA; il requisito che concerne l'età dei soci che qui devono essere tutti over 35. 
Il requisito dell’età rende possibile che la srl semplificata con unico socio, possa trasformarsi in società a capitale ridotto quando il socio supera il 35° anno di età. Inoltre in questa struttura societaria tutti i soci devono aver superato il 35° anno di età, ciò rende di difficile comprensione l'ultimo periodo dell'art. 44 del D.L. 83 aggiunto in sede di conversione in legge, secondo cui al fine di favorire l'accesso ai giovani imprenditori al credito, il Mef promuove con l'Abi un accordo per fornire credito a condizione di favore ai giovani di età inferiore ai 35 anni, che intraprendono una attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una srl a capitale ridotto. 
La S.r.l.c.r. e la S.r.l.s. senza garanzie - Il problema attuale, tuttavia, abbastanza prevedibile già agli albori della normativa sulle nuove forme di S.r.l., riguarda il reperimento delle fonti di finanziamento esterno per l’avvio dell’attività. 
L’ambizione di aprire una Srl con un capitale di un euro esente da imposta di bollo, diritti di segreteria e onorario notarile, si scontra contro il muro delle banche nel momento in cui si debba ottenere un credito. 
Un genitore dovrebbe garantire per il figlio-imprenditore, se nullatenente, presentando il Cud, oppure la garanzia di un immobile. La fidejussione è del 30% in più rispetto alla cifra richiesta del finanziamento per lo start-up (se si chiedesse alla banca un credito di 50.000 euro, la garanzia richiesta sarebbe di 65.000). 
Anche un buon business plan, redatto dal proprio consulente, non è sufficiente per ottenerlo. 
Senza garanzie, dato che il capitale della nuova realtà non ne fornisce, la Srl semplificata o a capitale ridotto rischia, dunque, di rimanere solo un atto notarile.
Fonte: fiscalfocus autore: Carla De Luca

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