Studi di settore: integrativa con sanzione minima

In caso di omissione il ravvedimento avviene pagando una sanzione di 32 €
Premessa – La regolarizzazione dell’omessa presentazione del modello studi di settore entro i termini del ravvedimento operoso, comporta il pagamento di una sanzione di € 32,00, pari ad 1/8 di 256. Non si tiene conto, quindi, delle maggiorazioni introdotte dal D.L. 98/2011. Questo è quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate in una risposta data ai contribuenti.
Faq - L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito una serie di risposte alle domande poste dai contribuenti (Faq). Il tema delle domande riguardava principalmente l’obbligo di allegare il modello in particolari ipotesi o quando si esercitano determinate attività.
Assenza di dati fondamentali – Una di queste particolari situazioni riguardava il contribuente in un periodo di non normale svolgimento dell’attività, ma privo di alcuni dati fondamentali tali da non permette il calcolo in GERICO della congruità. In questo caso l’Agenzia ha chiarito che il contribuente deve compilare il modello in GERICO, indicando, nell’apposita scheda “Note aggiuntive”, la motivazione che ha impedito lo svolgimento dell’attività economica in maniera regolare. In assenza di dati fondamentali per la stima dei ricavi/compensi il contribuente, non potendo procedere in GERICO ad effettuare il calcolo di congruità, deve solo salvare la posizione e trasmetterla in allegato ad UNICO.
Cessazione e inizio – Altra speciale ipotesi è quella del contribuente che inizia e cessa l’attività nel corso del medesimo periodo d’imposta e rientra, quindi, in due delle fattispecie, previste dall’articolo 10 della Legge 146 del 1998, di esclusione dall’applicazione in accertamento degli studi di settore. Secondo l’Agenzia, tenuto conto che nei quadri contabili della dichiarazione dei redditi, si deve indicare un solo codice di esclusione dall’applicazione degli studi di settore, il contribuente è tenuto ad inserire solo la causa di esclusione relativa all’inizio dell’attività (codice 1) ed a presentare eventualmente, se previsto, il modello INE.
Società cooperative – L’Agenzia ha poi affrontato il caso delle società cooperative che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate. Per tali soggetti i decreti di approvazione dei singoli studi di settore, prevedono una causa di inapplicabilità degli studi. Tali soggetti devono barrare l’apposita casella posta nel primo rigo dei quadri RF e RG del modello UNICO e, in base a quanto previsto dall’articolo 4, del D.P.R. n. 195 del 1999, presentare i parametri, se previsti per l’attività esercitata, in luogo degli studi di settore.
Omessi studi di settore – Il caso più importante riguarda l’omessa presentazione del modello degli studi di settore che può essere sanato tramite dichiarazione integrativa entro i termini del ravvedimento operoso con il pagamento di una sanzione ridotta pari a 32 € (1/8 di 256). L'invio oltre tale termine, ma prima dell'inizio delle attività di controllo, comporterà invece l'applicazione delle sanzioni senza però l'incremento delle stesse introdotto dal D.L. 98/2011.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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