Studi di settore, le risposte dell'Agenzia alle faq dei contribuenti

L’omessa presentazione del modello studi di settore può essere sanata mediante “integrativa” nei termini del ravvedimento operoso
Recentemente l’Agenzia ha sciolto alcuni dubbi dei contribuenti in materia di studi di settore, in vista della scadenza dei termini (01/10/2012) entro cui dovranno essere inviate le dichiarazioni dei redditi relative al 2011 (Unico 2012) nonché le correzioni di eventuali errori commessi in Unico 2011 (relativo ai redditi 2010), anche a seguito di comunicazioni di anomalia. Le risposte dell’Agenzia, anche se relative a situazioni riscontrate in Unico 2011, risultano di generale applicabilità e quindi hanno valenza anche per Unico 2012.
Per un maggiore approfondimento scarica la Circolare del Giorno n. 189 del 24.09.2012
Le risposte dell'Agenzia
In relazione alle risposte fornite, l’Agenzia ha precisato quanto segue:
l’omessa presentazione del modello studi di settore può essere sanata entro il prossimo 01/10/2012 mediante l’invio di una dichiarazione integrativa nella quale allegare il modello omesso ed il versamento di una sanzione ridotta di € 32 (pari ad 1/8 del minimo) utilizzando il cod. trib. “8911”;
la correzione degli errori commessi dal contribuente in sede di compilazione degli studi di settore richiede sempre la presentazione di una dichiarazione “integrativa” in quanto l’Agenzia non può in alcun modo rettificare autonomamente la dichiarazione presentata;
i contribuenti che iniziano e chiudono un’attività nello stesso anno, non soggetti agli studi di settore, sono tenuti ad inserire in dichiarazione la sola causa di esclusione relativa all’inizio dell’attività (codice 1) ed a presentare, ove previsto, il modello INE;
in presenza di determinate cause di esclusione, pur non essendo utilizzabile lo studio di settore in sede di accertamento, è obbligatoria la compilazione del relativo modello;
in caso di esercizio contemporaneo di un’attività di lavoro autonomo ed un’attività d’impresa il contribuente deve compilare gli studi di settore separatamente per ciascuna categoria di reddito e ciò anche nell’ipotesi in cui le attività rientrino nello stesso studio di settore;
l’imprenditore agricolo presenta gli Studi solo relativamente all’attività commerciale qualora abbia svolto sia un’attività agricola (reddito fondiario) che un'attività commerciale (reddito d’impresa);
coloro che applicano il regime delle nuove iniziative produttive (art. 13, L. 388/2000) sono soggetti ad accertamento tramite gli studi di settore e quindi sono obbligati alla compilazione del relativo modello salvo l’esistenza di una causa di esclusione che li esonera dalla compilazione;
la cooperativa che ha svolto la propria attività esclusivamente a beneficio dei propri soci o associati non presenta il modello studi ma, se previsti, esclusivamente i parametri, barrando l’apposita casella del quadro RF di Unico. Analogamente non sono soggette a questo obbligo le cooperative a mutualità prevalente.
Fonte: Fisco e tasse. com autore Dott. Raffaele Pellino
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