Unico: l’invio di in caso di liquidazione

I nove mesi decorrono dalla data di iscrizione al registro imprese
Premessa – Con le modifiche portate dal D.L. n. 16/2012 (c.d. “Semplificazioni fiscali”), in caso di liquidazione il termine di decorrenza dei nove mesi per la presentazione di Unico non è più rappresentato dalla data in cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione, bensì dalla data di iscrizione presso il Registro delle Imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa oppure in caso di liquidazione disposta dall’assemblea dei soci, dalla data di iscrizione della relativa delibera
La norma - Ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 322/1998, in caso di liquidazione dei soggetti Ires, delle società e delle associazioni di cui all’art. 5 del Tuir (ad esempio, società di persone), nonché delle imprese individuali, il liquidatore o, in mancanza, il rappresentante legale, deve presentare le dichiarazioni dei redditi e quella dell’Irap relative al periodo compreso tra l’inizio del periodo d’imposta e la data in cui si determino gli effetti dello scioglimento esclusivamente in via telematica entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a tale data. Il liquidatore è poi tenuto a presentare anche le dichiarazioni dei redditi e Irap relative al risultato finale delle operazioni di liquidazione. 
Presentazione dichiarazione intermedie – Si fa presente inoltre che l’art. 5 del D.P.R. n. 322/1998 prevede l’obbligo, nel caso in cui la liquidazione si prolunghi oltre il periodo d’imposta, di presentare nei termini ordinari le dichiarazioni relative alla residua frazione del periodo d’imposta nel quale ha effetto la liquidazione e a ogni periodo d’imposta successivo
Periodo antecedente – Per quanto riguarda il periodo d’imposta “ante liquidazione”. si fa osservare che a seguito delle modifiche portate dal D.L. n. 16/2012 (c.d. “Semplificazioni fiscali”), entrato in vigore a decorrere dal 2 marzo 2012 è ora previsto che “il liquidatore o, in mancanza, il rappresentante legale presenta la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l’inizio del periodo di imposta e la data in cui si determino gli effetti dello scioglimento della società ai sensi degli articoli 2484 e 2485 del codice civile, ovvero per le imprese individuali la data indicata nella dichiarazione di cui all’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a tale data in via telematica”. In sostanza secondo quanto previsto dalla suddetta norma, se vi è delibera dei soci, il termine per presentare Unico Sc è l'ultimo giorno del nono mese successivo all'iscrizione di questa nel registro delle imprese, al contrario se lo scioglimento interviene per altra causa (ad esempio la continuata inattività dell'assemblea), la data da cui calcolare i nove mesi è quella dell'iscrizione presso il medesimo registro della dichiarazione degli amministratori che attesta tale circostanza. 
Dichiarazione IVA - Ai fini Iva, la messa in liquidazione volontaria non costituisce cessazione dell’attività, né causa di frazionamento del periodo d’imposta (si veda la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 55/E del 14 giugno 2001). La dichiarazione Iva deve, quindi, essere presentata, entro il termine ordinario del 1° ottobre 2012 ed esclusivamente in via telematica per l’intero anno solare, con riferimento all’anno in cui ha effetto la liquidazione. Successivamente la Dichiarazione Iva verrà presentata per ciascuno degli anni solari successivi, qualora la liquidazione si protragga per più anni.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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