Unico vincolato all'interpello

La compilazione del quadro relativo alla operatività delle società di capitali e di persone (esclusa la società semplice) non è influenzato, per quest'anno, dalla perdita sistemica, trattandosi quest'ultima di una ipotesi di inoperatività fiscale in vigore dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 17 settembre 2011. 
Tuttavia, le eventuali cause di esclusione per il periodo d'imposta 2011 sono comunque rilevanti per evitare alle società in perdita sistemica di determinare gli acconti per l'anno 2012 sulla base del reddito minimo (agenzia delle Entrate circolare 23/E/2012).
Nella sostanza i righi da RF74 a RF 83 del modello Unico società di capitali (righi RS11-RS 20 per le società di persone) devono essere compilati secondo i criteri dello scorso anno. 
La prima casella da compilare riguarda le cause di esclusione o di disapplicazione. 
Le cause di esclusione più frequenti riguardano la congruità e la coerenza ai fini degli studi di settore (codice 11); la presenza continuativa nei periodi di imposta 2009 e 2010 di almeno dieci dipendenti (codice 7) e il valore della produzione superiore all'attivo patrimoniale (codice 9). 
Vi sono poi le cause di disapplicazione per le quali il codice richiama il provvedimento dell'Agenzia del 14 febbraio 2008 (esempio, società in liquidazione con impegno alla cancellazione della società entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi successivi (codice 99). Sono inserite due nuove ipotesi di disapplicazione delle regole ordinarie delle società di comodo, anch'esse con effetto dal periodo d'imposta in corso all'11 giugno 2012. Si tratta della condizione di società agricola (articolo 2, del decreto legislatvivo 99/2004) e delle società che hanno usufruito della sospensione o differimento delle normative tributarie, come per il terremoto dell'Emilia, che consentirà alle società situate nei comuni del Dm 1° giugno 2012 di non essere di comodo nel 2012. 
La casella 2, del rigo RF74 deve essere barrata dai soggetti in perdita sistemica; deve essere utilizzata dalle società che utilizzeranno questo modello per la dichiarazione dei redditi del periodo di imposta che ha avuto inizio dopo il 17 settembre 2011
Segue la segnalazione dell'esito dell'eventuale interpello disapplicativo; sono al riguardo previste tre caselle e cioè per le imposte dirette, Irap ed Iva. Se l'accoglimento è stato globale devono essere barrate tutte le tre caselle e ciò consente di non proseguire nella compilazione del modello.
Al contrario se l'interpello è stato accolto soltanto in relazione a un'imposta i rimanenti quadri non devono essere compilati. Infine, la casella dei casi particolari riguarda le società che sia nel triennio (codice 1), sia nel periodo d'imposta 2011 (codice 2) non hanno posseduto beni rilevanti ai fini dei ricavi presunti. In questi casi i righi corrispondenti per il calcolo dei ricavi presunti o del reddito minimo non devono essere compilati. La fattispecie riguarda ad esempio le società immobiliari che finita l'acquisizione possiedono soltanto immobili merci, le quali pur non avendo ricavi sono fiscalmente operative in quanto i ricavi presunti sono pari a zero; queste società, se in perdita sistemica, dal prossimo periodo d'imposta subiranno gli effetti negativi ai fini dell'Iva. 
Seguono i righi dei dati contabili (titoli, immobili e beni strumentali) che vanno scomposti nella colonna 1 assumendo il valore medio dei periodi d'imposta 2009-10-11, mentre nella colonna 4 si assumono i valori dei medesimi beni, ma soltanto con riferimento al periodo d'imposta 2011. Anche l'ammontare dei ricavi effettivi da confrontare con quello dei ricavi presunti va rilevato sulla base della media triennale.
I dati contabili
L'ipotesi nel prospetto riguarda una Sas che possiede un fabbricato affittato, oltre a beni strumentali che residuano da una precedente gestione aziendale. Il valore del fabbricato al lordo degli ammortamenti corrisponde al costo di acquisto avvenuto in data remota; non essendoci stata alcuna movimentazione nel triennio si assume il valore di acquisto. I ricavi effettivi (assunti nella media triennale) sono superiori a quelli presunti, probabilmente per effetto di una attività d' impresa svolta negli anni precedenti; ciò nel presupposto che la semplice locazione non può generare ricavi che appaiono elevati in rapporto al valore dell'immobile. Questa società facilmente sarà di comodo negli anni successivi
Fonte: Il sole 24 ore autore Gian Paolo Tosoni

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