ASPETTI FISCALI SERVIZI DI TRADUZIONE E INTERPRETARIATO

Le prestazioni di traduzione e interpretariato, poste in essere tra operatori economici, a partire dal 1° gennaio 2010, sono disciplinate dalla regola generale di cui all'articolo 44 della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006, come successivamente modificata dalla direttiva 2008/8/CE del 12 febbraio 2008 e dalla direttiva 2008/117/CE del 16 dicembre 2008 ("Paese del committente").
Nella legislazione italiana di recepimento, tale regola generale è contenuta nell'articolo 7 - ter, comma 1, lettera a), del Dpr n. 633/1972 ( introdotto nel nostro ordinamento dal decreto legislativo adottato dal Consiglio dei Ministri in data 22 gennaio 2010, al momento non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale).
Di conseguenza, riguardo alla fatturazione attiva:
nei rapporti con operatori economici italiani, deve essere applicata l'Iva (salvo dichiarazione d'intento del cliente);
nei rapporti con operazioni esteri, valgono le seguenti regole.
Sulla base di quanto previsto dall'articolo 21, comma 6, del Dpr n. 633/1972, è opportuno distinguere tra due tipologie di operazioni:
operazioni non soggette (articolo 7-ter): fatture emesse nei confronti di soggetti passivi stabiliti in altro Paese Ue: NON concorrono a formare il volume d'affari (articolo 20, comma 1, del Dpr n. 633/1972) e NON concorrono a formare il plafond; devono essere inserite nel modello Intra servizi; nella fattura occorre indicare il numero identificativo Iva del prestatore e del committente; occorre assolvere l'imposta di bollo (se l'importo addebitato è maggiore di 77,47 euro);
operazione fuori campo Iva (articolo 7-ter): fatture emesse nei confronti di soggetti passivi stabiliti in Paese Extra Ue: NON concorrono a formare il volume d'affari (articolo 20, comma 1, del Dpr n. 633/1972) e NON concorrono a formare il plafond; occorre assolvere l'imposta di bollo(se l'importo addebitato è maggiore di 77,47 euro).
Riguardo, invece, alla fatturazione passiva, nel caso di fornitori italiani, essi emettono fattura con Iva.
Nel caso di rapporti con fornitori esteri, in base a quanto previsto dall'articolo 17 del Dpr n. 633/1972, occorre distinguere tra le seguenti situazioni:
fornitori di Paesi Ue: devono emettere fattura senza applicazione di Iva; occorre emettere autofattura con Iva ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, del Dpr n. 633/1972 e annotare la stessa sul registro fatture emesse e sul registro acquisti; occorre altresì, alle scadenze previste, presentare il modello Intra servizi;
fornitori di Paesi Extra Ue: se si tratta di Paese con Iva, in linea generale, emettono fattura senza applicazione di Iva (verifica Paese per Paese); occorre emettere autofattura con Iva ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, del Dpr n. 633/1972 e annotare la stessa sul registro fatture emesse e sul registro acquisti.
Fonte: Ipsoa

Commenti

  1. Buongiorno, vorrei farle una domanda. io e mia moglie abbiamo costitituito una srl per attività di traduzione e interpretariato. Entrambi siamo soci di capitali ed io sono il socio unico. il mio commercialista mi ha detto che ai fini previdenziali l'iscrizione all'inps la farò nel momento in cui riceverò il primo compenso da amministratore, mentre ai fini inail già sono iscritto. vorrei sapere se è corretta questa cosa. inoltre, mia moglie, socio di capitale, può fare le traduzioni e non essere iscritta nè all'inps nè all'inail?

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  2. Siete entrambi soci, lei è amministratore unico.
    Entrambi siete tenuti all'iscrizione previdenziale INPS IVS commercio se entrambi soci lavoratori.
    Lei in qualità di amministratore unico è anche tenuto, ma solo se percepirà emolumenti, all'iscrizione alla gestione separata INPS.
    La società è tenuta all'iscrizione INAIL.

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