Autovetture: il godimento da parte dei soci amministratori

Buona parte dei beni aziendali dati in uso ai soci sono in realtà costituiti da autovetture.
La casistica che si può presentare in tema di concessione in godimento di tali beni è la seguente: auto in uso promiscuo a soci amministratori o dipendenti; auto in uso personale a soci non amministratori o a loro familiari o infine auto dell'imprenditore individuale.
La casistica
Auto in uso promiscuo a soci amministratori o dipendenti – Il godimento dell’auto è un’integrazione del compenso erogato per la attività svolta dal medesimo amministratore. In tal caso non vi è tassazione del socio quale reddito diverso, in quanto si applicano le regole del fringe benefit dell’art.51 del Tuir: tassazione sul 30% della tariffa Aci, al netto di eventuali somme pagate alla società. 
Il reddito rimane attratto nell'ambito dei redditi di lavoro dipendente e assimilati e non andrà dichiarato come reddito diverso. 
Per le autovetture, in particolare, l'ammontare da assoggettare a Inps e a Irpef sarà quantificato in base al 30% dei costi chilometrici della tariffa Aci dei 15.000 chilometri annui; e ciò indipendentemente da quanta strada viene effettivamente percorsa per finalità private e dall'ammontare dei costi sostenuti dall'impresa per l'auto, che potrà essere maggiore o minore di quello previsto forfettariamente come benefit. 
Gli oneri sostenuti per l’automezzo dalla società concedente sono deducibili al 90% (per i soci-dipendenti) e al 40% con tetto di € 18.076 come costo rilevante (per i soci-amministratori). 
In vista della stretta sulla deduzione dei costi in vigore dal 2013, è opportuno valutare l'intestazione personale con utilizzo del sistema dei rimborsi a piè di lista. 
Auto in uso personale a soci non amministratori o a loro familiari - Tassazione del socio o familiare quale reddito diverso, pari alla differenza tra valore normale di godimento (30% della tariffa Aci dei dipendenti) e canone pagato alla società; gli oneri relativi sono deducibili per la società concedente al 40% con tetto di € 18.076, come costo rilevante. La riduzione della percentuale di deducibilità introdotta dal 2013 dalla Riforma Fornero, suggerisce l'intestazione personale dei beni, valutando le conseguenze in termini di possibile accertamento da redditometro. 
Auto dell'imprenditore individuale - Secondo l’Amministrazione Finanziaria, va tassato come reddito diverso la differenza tra valore normale dell'uso (30% della Tariffa Aci) e spese indeducibili per l'impresa (60%, elevato al 72,5% dal 2013), dedotte eventuali somme pagate dal titolare. 
In tal caso nessun dubbio di legittimità sull'intestazione aziendale dell'auto può essere mosso e il presunto reddito diverso viene probabilmente azzerato dalla quota indeducibile delle spese aziendali. 
Soffermandosi sul primo caso, ovvero quello delle auto dei soci-amministratori, esse sono dunque escluse dalla disciplina del D.L. 138/2011. Le regole applicabili alla società concedente e all'utilizzatore sono quelle già previste dalle norme del Tuir. 
Da un punto di vista pratico, l'attribuzione del godimento dell’automezzo al socio-amministratore dovrà risultare da apposita delibera, il cui verbale può essere conservato nell'auto al fine di essere esibito nel caso di controlli del Fisco. 
La delibera assembleare nel primo caso di uso ai soci-amministratori - L'applicazione delle regole dei benefit richiede che la concessione del bene sia effettuata nell'ambito del rapporto lavorativo e non nella qualità di socio. 
Per gli amministratori-soci è opportuno, ad es. nelle S.r.l. a ristretta base sociale, che l'attribuzione risulti da una delibera dell'assemblea dei soci oppure del Consiglio di Amministrazione (che ha potere per deliberare in merito ai compensi dei consiglieri delegati, ai sensi dell'articolo 2389 c.c.). 
Le società che avessero già determinato i compensi agli amministratori per l'anno 2012, senza menzionare il veicolo potranno, entro il 31 dicembre, adottare una delibera con la quale si dà atto dell'uso dell'auto per l'intero anno 2012 e si prevede che tale uso promiscuo sia attribuito quale reddito in natura, ad integrazione del compenso in denaro già deliberato. 
Nella busta paga di fine anno si procederà ad applicare ritenute e contributi anche sul valore convenzionale del benefit. 
Una copia della delibera potrà essere conservata in auto ed essere prontamente esibita all’occorrenza, in caso di controlli (sempre più frequenti), finalizzati a individuare auto intestate fittiziamente a società schermo, ma nella realtà utilizzate dai soci diretti o indiretti o da familiari di questi. 
Va ricordato che nella bozza della Legge di Stabilità 2013 è previsto che dal 2013 gli oneri relativi alle auto delle imprese siano deducibili nella misura del 20% e non più del 27,5 per cento.
Fonte: Fiscal Focus autore Carla De Luca

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