Formazione del personale in materia di antiriciclaggio senza linee guida

L’importanza di un’adeguata formazione dei collaboratori viene ribadita anche nella circolare della GdF
Il DLgs. 231/2007 contiene numerose disposizioni che coinvolgono gli Ordini professionali, attribuendo agli stessi una molteplicità di funzioni, in alcuni casi di vigilanza dell’osservanza degli obblighi previsti in materia di antiriciclaggio, in altri casi consultive, in altri ancora di vera e propria collaborazione attiva con la UIF, le autorità di vigilanza di settore, la DIA e la GdF. Gli Ordini professionali svolgono, inoltre, una funzione di veicolo delle informazioni e dei dati che vengono scambiati tra i professionisti e le istituzioni individuate nel decreto.
In tale contesto certamente complesso, profili di criticità emergono dal disposto di cui all’articolo 54 del DLgs. 231/2007, che prevede la necessità di un’adeguata formazione dei collaboratori dei professionisti destinatari delle norme in tema di antiriciclaggio. In particolare, il primo comma del suddetto articolo prevede che i professionisti e gli Ordini professionali debbano adottare misure di formazione del personale al fine della corretta applicazione delle disposizioni in materia. La parte finale del sopracitato comma demanda agli Ordini professionali l’individuazione delle modalità attuative delle suddette misure.
L’importanza dell’adozione di tali misure è ribadita nella check list “Scheda normativa e modulo operativo n. 6”, in allegato alla circolare GdF n. 83607 del 19 marzo 2012 (si veda “Check list della GdF per le ispezioni antiriciclaggio negli studi” del 24 aprile 2012), dove si evidenzia una serie di attività propedeutiche da svolgere nelle fasi preliminari di accesso negli studi, tra le quali l’acquisizione di informazioni in merito alla struttura organizzativa del professionista ispezionato e le risorse coinvolte nel procedimento di segnalazione di operazioni sospette. A tal fine, dovranno essere identificati i dipendenti/collaboratori eventualmente delegati dal professionista ai fini dell’assolvimento degli obblighi antiriciclaggio e dovrà essere appurata l’adozione, da parte di quest’ultimo, di misure di formazione del personale incaricato.
Per quanto riguarda, in particolare, i dottori commercialisti e gli esperti contabili, che risultano tra le categorie maggiormente coinvolte nelle verifiche antiriciclaggio, è certamente vero che specifici corsi in materia vengono periodicamente svolti nell’ambito dell’attività di formazione professionale continua prevista per gli iscritti all’Albo. A tutt’oggi, però, le modalità attuative richieste dalla norma non sono state formalmente individuate e, pertanto, non esistono direttive specifiche che gli iscritti possano seguire nel formare professionalmente i dipendenti ai quali si è deciso di delegare le verifiche previste dal DLgs. 231/2007.
Dal punto di vista strettamente letterale, si potrebbe sostenere che la mancanza delle modalità attuative delle misure di formazione del personale faccia venire meno l’obbligo in questione, tesi che sembra tuttavia contraddetta dalla sopracitata circolare della GdF.
Difficile disporre adeguate procedure interne
In assenza di tali linee guida, risulta difficile, soprattutto per gli studi di maggiori dimensioni, allestire in maniera adeguata procedure interne volte a monitorare l’effettivo grado di apprendimento e aggiornamento dei propri dipendenti e a garantirne omogeneità di comportamenti.
Alcuni utili riferimenti operativi e suggerimenti per le modalità di definizione delle procedure di controllo interno in materia di antiriciclaggio possono peraltro essere desunti dai provvedimenti/regolamenti applicabili alle società di revisione e agli intermediari finanziari, emessi dai rispettivi organi di controllo (Consob e Banca d’Italia). Per quanto riguarda in particolare la formazione del personale, è auspicabile che le procedure interne, opportunamente tarate sulla base delle dimensioni e delle caratteristiche dello studio, prevedano:
- l’individuazione di ruoli, compiti e responsabilità a fini antiriciclaggio (tramite deleghe scritte, direttive, sistemi di controlli interni);
- specifici programmi di formazione per i collaboratori appartenenti alla funzione antiriciclaggio;
- la partecipazione a corsi o convegni nei casi di evoluzioni significative delle norme di riferimento;
- la predisposizione di una relazione annuale sull’attività di formazione;
- l’esistenza di griglie d’indicatori di anomalia utili per la costruzione del “profilo di rischio” del cliente, condiviso con il personale in aggiunta e comunque conformi agli indicatori di anomalia emanati dalle autorità competenti;
- la conservazione di una bibliografia essenziale e aggiornata in materia (ad esempio, istituendo una raccolta sistematica di articoli di quotidiani e riviste specializzate);
- approfondimenti mirati nel caso di operazioni ricorrenti con clienti residenti all’estero (soprattutto in Paesi con carenze rilevanti in materia di antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo);
- riunioni periodiche all’interno dello studio volte alla condivisione di problematiche riscontrate con riferimento a specifici incarichi.
Da notare, infine, che l’art. 56 del DLgs. 231/2007, nei casi di inosservanza delle disposizioni ai sensi dell’art. 54, prevede sanzioni amministrative solo nei confronti di società di gestione, di intermediari finanziari e assicurativi e di società di revisione. Si rileva, peraltro, che la norma in tema di formazione del personale è invece riferita a tutti i soggetti del decreto e che si può quindi dedurre che, negli altri casi non menzionati nell’art. 56, l’obbligo non venga comunque meno, ancorché non sia sanzionato.
Fonte: Eutekne autore Stefano DE ROSA

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