Iva: aumento di un punto da luglio 2013

Con la Legge di Stabilità le aliquote Iva passano dal 10% all’11% e dal 21% al 22%
Premessa – Con il varo da parte del Governo della Legge di Stabilità si vedrà nuovamente innalzate anche le aliquote Iva a partire dal 1° luglio 2013. L’incremento Iva pronosticato al 23% e in procinto di essere introdotto viene di fatto dimezzato e l’aumento netto dell’Iva sarà “solo” dell’1%, il che vuol dire che l’aliquota ordinaria sarà del 22%. Tuttavia v’è da segnalare che anche lo scaglione del 10% dell’Iva, quello previsto per intenderci sui beni del settore edile, per esempio, salirà anch’esso di un punto percentuale attestandosi così dal 10% all’11%. 
Funzionamento dell’Iva - L'IVA è un'imposta generale sui consumi, che colpisce solo l'incremento di valore che un bene o un servizio acquista a ogni passaggio economico (valore aggiunto), a partire dalla produzione fino ad arrivare al consumo del bene o del servizio stesso. Attraverso un sistema di detrazione e rivalsa (addebito), l'imposta grava completamente sul consumatore finale, mentre per il soggetto passivo d'imposta (l'imprenditore e il lavoratore autonomo) rimane neutrale. Infatti il soggetto passivo d'imposta, che è colui che cede beni o servizi, può detrarre l'imposta pagata sugli acquisti di beni e servizi effettuati nell'esercizio d'impresa, arte o professione, dall'imposta addebitata (a titolo di rivalsa) agli acquirenti dei beni o committenti dei servizi prestati. L'IVA pertanto rappresenta un costo solamente per i soggetti che non possono esercitare il diritto alla detrazione, quindi, in generale, per i consumatori finali. L’aumento di un punto dell’Iva si ripercuoterà sulla stragrande maggioranza delle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi effettuate dal 1° luglio 2013. 
Il momento dell’operazione – A tal proposto sarà importante individuare per la corretta applicazione dell’aliquota il momento dell’operazione. Nello specifico per le cessioni di beni mobili, rileva la consegna o la spedizione della merce al cliente, mentre per la cessione di beni immobili, vale la data di stipula del rogito. Una cessione di beni effettuata il 2 luglio 2013, dovrà essere fatturata al 22% salvo che l’eventuale importo sia stato fatturato o pagato il 30 giugno 2013, quindi bisognerà applicare l’aliquota del 21%. 
Prestazioni di servizi - Infine, le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo, il quale, per esempio per i bonifici bancari o postali corrisponde, ai fini Iva, al momento in cui il creditore riceve la “comunicazione dell'avvenuto accreditamento delle somme a lui dovute” (risoluzioni 25 gennaio 1978, n. 363519 e 6 dicembre 1989, n. 551041). Se il pagamento avviene mediante assegno, invece, si considera effettuato quando il titolo di credito entra nella disponibilità del creditore. Quindi, l'aumento delle aliquote può essere evitato solo se il conto viene saldato prima di fine giugno 2013.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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