IVA per cassa dal 1° dicembre 2012

Pronto il decreto attuativo dell'art. 32-bis del D.L. n. 83/2012, che ha esteso la possibilità di liquidazione dell'IVA secondo la contabilità di cassa. Le nuove disposizioni si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° dicembre 2012: pertanto, limitatamente all'anno 2012, primo anno di applicazione del nuovo regime, l'opzione ha effetto per le operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre 2012.
In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è stato diffuso sul sito del Dipartimento delle Finanze il decreto attuativo dell’art. 32-bis del D.L. n. 83/2012, che ha esteso la possibilità di liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa.
- Il testo del decreto 11 ottobre 2012
- La relazione illustrativa
Più precisamente, l’art. 32-bis dispone che:
- per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione, l’IVA diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi;
- l’imposta diventa, in ogni caso, esigibile dopo il decorso del termine di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione; tale limite annuale non si applica nel caso in cui il cessionario o committente, prima del decorso del termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali;
- per i medesimi soggetti che liquidano l’IVA secondo la contabilità di cassa, il diritto alla detrazione dell’imposta relativa agli acquisti di beni e servizi effettuati sorge con il pagamento dei relativi corrispettivi;
- per i cessionari e committenti, il diritto alla detrazione dell’imposta sorge al momento di effettuazione dell’operazione anche se il corrispettivo non è stato ancora pagato.
Il regime in questione è applicabile previo esercizio di un’opzione da parte del soggetto passivo interessato (opzione la cui piena operatività è demandata ad un ulteriore decreto attuativo di prossima emanazione).
Passando al contenuto del decreto, i punti trattati sono i seguenti:
- presupposti per l’applicazione della liquidazione IVA per cassa (art. 1): la norma riepiloga quanto già affermato dall’art. 32-bis;
- operazioni attive escluse dalla liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa (art. 2): a tale proposito, viene previsto che sono escluse dalla disciplina dell’IVA per cassa:
a) le operazioni effettuate dai soggetti nell’ambito di regimi speciali di determinazione dell’imposta sul valore aggiunto;
b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti che non agiscono nell’esercizio d’imprese, arti o professioni;
c) le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti che assolvono l’IVA mediante il meccanismo dell’inversione contabile;
d) le operazioni di cui all’art. 6, comma 5, secondo periodo, D.P.R. n. 633/1972;
- operazioni passive escluse dal differimento del diritto alla detrazione (art. 3): si evidenzia che sono escluse dal differimento del diritto alla detrazione:
a) gli acquisti di beni o servizi assoggettati all’IVA con il meccanismo dell’inversione contabile;
b) gli acquisti intracomunitari di beni;
c) le importazioni di beni;
d) le estrazioni di beni dai depositi IVA;
- adempimenti relativi alle operazioni attive del cedente o prestatore (art. 4): per le operazioni alle quali si applica il regime dell’IVA per cassa il cedente o prestatore è tenuto ad adempiere gli obblighi di cui al Titolo II del D.P.R. n. 633/1972 (fatturazione, registrazione, etc.). Le predette operazioni concorrono a formare il relativo volume d’affari del cedente o prestatore e partecipano alla determinazione della percentuale di detrazione di cui all’art. 19-bis del DPR n. 633/1972, con riferimento all’anno in cui le operazioni stesse sono effettuate, non rilevando il momento in cui l’imposta diventa esigibile.
- adempimenti relativi alle operazioni passive del cedente o prestatore (art. 5): viene stabilito che il diritto alla detrazione dell’IVA relativa ai beni acquistati o servizi ricevuti dal soggetto optante può essere esercitato, solo a partire dal momento in cui i relativi corrispettivi sono pagati, o comunque decorso un anno dal momento in cui l’imposta diviene esigibile secondo le regole ordinarie ed alle condizioni esistenti in tale momento. Nel caso in cui sia effettuato un pagamento parziale del corrispettivo, il diritto alla detrazione dell’imposta sorge in capo al soggetto che ha esercitato l’opzione per l’IVA di cassa nella proporzione esistente fra la somma pagata ed il corrispettivo complessivo dell’operazione;
- esercizio dell’opzione (art. 6): l’opzione per l’applicazione del regime dell’IVA per cassa e la revoca della stessa sono esercitate secondo le modalità individuate con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. In questa sede viene disposto che l’opzione ha effetto a partire dal 1° gennaio dell’anno in cui è esercitata ovvero, in caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, dalla data di inizio dell’attività. Si prevede, inoltre, che le operazioni che hanno già partecipato alle liquidazioni periodiche effettuate fino alla data del 31 dicembre precedente l’esercizio dell’opzione non rientrano nella disciplina dell’IVA per cassa;
- termine dell’opzione (art. 7): è previsto che qualora il volume d’affari superi, nel corso dell’anno, la soglia di 2 milioni di euro, il soggetto optante esce dal regime dell’IVA per cassa e riprenda ad applicare le regole ordinarie dell’IVA a partire dal mese successivo a quello in cui la soglia è stata superata;
- efficacia (art. 8): infine, si prevede che le nuove disposizioni si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° dicembre 2012. Pertanto, limitatamente all’anno 2012, primo anno di applicazione del nuovo regime, l’opzione di cui all’art. 6 ha effetto per le operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre 2012.
Fonte: Redazione Ipsoa

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