Iva per cassa, il cliente detrae subito

La scelta dell'Iva per cassa da parte del fornitore non impedisce al cliente di detrarre immediatamente l'imposta.
È uno degli aspetti più rilevanti del nuovo regime che potrà scattare già per le operazioni effettuate a partire dal prossimo 1° dicembre come previsto dal decreto attuativo del ministero dell'Economia dello scorso 11 ottobre. Questo dovrebbe consentire di superare una delle principali criticità dell'attuale regime (introdotto dall'articolo 7 del Dl 185/2008 e riservato ai soggetti con volume d'affari fino a 200 mila euro) che non ne hanno consentito il decollo. In sostanza, lo spostamento in avanti del momento dell'esigibilità del l'imposta sul valore aggiunto in capo al venditore o a chi effettua il servizio non preclude l'esercizio della detrazione da parte del cliente, a meno che anche quest'ultimo non abbia optato per l'Iva per cassa.
L'applicazione
Il decreto Sviluppo della scorsa estate (Dl 83/2012, articolo 32-bis) ha esteso il regime a chi ha un volume d'affari fino a 2 milioni di euro. La relazione illustrativa al provvedimento attuativo del Mef chiarisce che nel calcolo del volume d'affari vanno considerate sia le operazioni assoggettate all'Iva per cassa sia le operazioni escluse (per esempio, quelle soggette a reverse charge). È verosimile attendersi che molti contribuenti trimestrali attendano il 1° gennaio 2013 per attivare il nuovo sistema in quanto l'opzione anticipata al 1° dicembre 2012 comporterebbe una complessa "divisione" delle fatture relative ai mesi di ottobre e novembre da quelle di dicembre. Il perimetro delle operazioni è stato comunque delimitato a determinate tipologie (si veda l'articolo a lato per il dettaglio).
Il meccanismo
Ma come funziona? Il pagamento dell'imposta relativa alle operazioni rese nei confronti di altri soggetti Iva è differito al momento dell'incasso dei relativi corrispettivi, ma comunque non oltre un anno dalla data della cessione o della prestazione. C'è, però, un'eccezione: il caso in cui il cliente, prima che sia trascorso il termine, sia assoggettato a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi). Mentre l'inapplicabilità del limite annuale non è invece prevista nel caso di clienti assoggettati a procedure esecutive, diversamente da quanto stabilito dal vigente regime.
I soggetti che optano per l'adozione del regime detrarranno l'imposta su beni e servizi acquistati nel momento del pagamento dei relativi corrispettivi ai fornitori. I cessionari o committenti che acquistano beni o servizi da soggetti che applicano l'Iva per cassa possono, invece, detrarre l'imposta relativa a beni e servizi acquistati già al momento di effettuazione dell'operazione, anche se il corrispettivo non è stato ancora pagato.
Il fattore temporale
Chi opta per il regime dovrà, quindi, tenere presente il momento di pagamento del corrispettivo per individuare il mese (o trimestre) con riferimento al quale operare la liquidazione periodica dell'Iva. Come individuare il momento dell'incasso se il pagamento non avverrà in contanti? Il soggetto che ha messo la fattura dovrà fare riferimento ai documenti contabili in suo possesso che attestano l'avvenuto accreditamento dei corrispettivi (per esempio assegni, ricevute bancarie, bonifico bancario, si veda in tal senso la circolare 20/E/2009).
In caso di incasso solo parziale del corrispettivo dell'operazione, il decreto del Mef prevede che l'imposta diviene esigibile (o detraibile) in proporzione al rapporto fra il corrispettivo incassato (o pagato) e l'importo totale dell'operazione. In sostanza, l'esigibilità dell'Iva si realizza pro-quota al momento di ciascun pagamento e la relativa imposta va computata nella liquidazione del periodo in cui è avvenuto il pagamento.
I casi pratici
LE FATTURE EMESSE - IL RIEPILOGO DELLE OPERAZIONI
Un contribuente soggetto passivo d'imposta ha optato per il regime dell'Iva per cassa con decorrenza dal 1° gennaio 2013
Il 15 gennaio 2013 emette fatture per 1.000 euro + Iva al 21% (210 euro), che poi incassa il 28 febbraio 2013
Il 31 gennaio 2013 l'operatore riceve, invece, fatture di acquisto per 500 euro + Iva al 21% (105 euro), che provvede a pagare il 28 febbraio 2013 e il 31 marzo 2013. In ciascuna delle due occasioni paga la metà dell'importo dovuto
IL PROSPETTO DELLE LIQUIDAZIONI IVA
L'Iva addebitata nelle fatture confluisce nelle liquidazioni relative ai periodi in cui avvengono i pagamenti o gli incassi
LE FATTURE RICEVUTE - IL RIEPILOGO DELLE OPERAZIONI
Un contribuente soggetto passivo d'imposta non ha optato per il regime dell'Iva per cassa e il 15 gennaio 2013 emette fattura per 1.000 euro + Iva al 21% (210 euro), che incassa il 28 febbraio 2013 Il 31 gennaio 2013 lo stesso operatore riceve una fattura di acquisto da un soggetto che ha optato per il regime Iva per cassa per 500 + Iva al 21% (105 euro), che provvede a pagare contestualmente
IL PROSPETTO DELLE LIQUIDAZIONI IVA
L'Iva sulle fatture di acquisto è detraibile secondo le consuete regole in quanto la scelta del regime per cassa effettuata del soggetto che effettua la cessione non influisce sul comportamento dell'acquirente
GLI EFFETTI DELL'INGRESSO - IL RIEPILOGO DELLE OPERAZIONI
Un contribuente soggetto passivo d'imposta ha optato per il regime dell'Iva per cassa con decorrenza dal 1° gennaio 2013 A dicembre 2012 emette fatture per 1.000 euro + Iva al 21% (210 euro) e riceve fatture per 500 euro + Iva al 21% (105 euro) Sia i pagamenti che gli incassi relativi  alle fatture di dicembre avvengono a gennaio del nuovo anno
Nel primo mese del 2013 lo stesso operatore emette fatture per 1.000 euro + Iva (21%)  e riceve fatture per 500 euro + Iva al 21%  (105 euro)
Sia i pagamenti che gli incassi delle fatture di gennaio vengono effettuati nel mese successivo
IL PROSPETTO DELLE LIQUIDAZIONI IVA
Le operazioni di dicembre confluiscono nella liquidazione dello stesso mese, sebbene vengano incassate in gennaio, in quanto non è ancora avvenuto l'accesso al regime
Quelle di gennaio confluiscono nella liquidazione di febbraio, in quanto incassate o pagate nel secondo mese dell'anno
GLI EFFETTI DELL'USCITA - LA SITUAZIONE
Un soggetto passivo d'imposta ha scelto l'Iva per cassa dal 1° gennaio 2013
A metà agosto 2013 supera i 2 milioni di euro di volume d'affari, così a settembre dovrà tornare alla modalità ordinaria di versamento dell'Iva
IL COMPORTAMENTO
A luglio e agosto il contribuente emette e riceve fatture che pagherà/incasserà a settembre
Nella liquidazione di agosto confluirà l'Iva relativa a tutte le operazioni (attive e passive) effettuate a luglio e agosto, anche se non incassate o pagate.
Fonte: Il sole 24 ore autore Paolo Meneghetti

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